Foto Coraggio - archivio Asaps
La Spezia - Ha dimostrato di non essere un consumatore abituale di sostanze alcooliche e il giudice di Pace gli ha restituito la patente dopo “soli” cinquantotto giorni dal ritiro. Era disperato M. G. agente di commercio di una compagnia che distribuisce bibite nella provincia della Spezia, quando alla fine dello scorso maggio i carabinieri all’uscita di una discoteca, lo avevano fermato sottoponendolo al test dell’etilometro. Il responso fu inclemente: 0.96 milligrami di percentuale alcoolica presente nel sangue, e, immediato ritiro della patente. Per lui, che con il permesso di condurre ci lavora, è stata davvero una catastrofe, anche perché, rivolgendosi alla commissione medica provinciale della Spezia per sottoporsi all’esame che avrebbe certificato la sua “non dipendenza” abituale dall’alcool, aveva scoperto di dover attendere più di sei mesi. A risolvere la situazione ci ha pensato l’avvocato spezzino Massimo Bertacchini, al quale M. G., si è rivolto. Bertacchini, in vista dell’udienza fissata per ieri, nella quale si discuteva l’opposizione al ritiro della patente per motivi di lavoro, ha consigliato il suo assistito di recarsi presso un istituto privato-laboratorio, e di sottoporsi a tutte le analisi che attestassero il fatto più importante: non essere un bevitore incallito(*). Il responso degli esami è stato positivo al di là delle più rosee previsioni. E al momento opportuno, durante l’udienza, la documentazione è apparsa sul banco di fronte al giudice Paolo Oneto che, presane visione, ha deciso di restituire la patente immediatamente all’agente di commercio, che dunque potrà ricominciare a lavorare fin da lunedì prossimo.
da Il Secolo XIX
(*)Nota AICAT : l’art.186 del CdS dice: 1. É vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche. 2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:
…. Omissis…
b) con l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
L’articolo non parla di consumatore abituale od occasionale ma sottolinea: “CHIUNQUE GUIDA IN STATO DI EBBREZZA…”.
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