Venerdì 22 Novembre 2024
area riservata
ASAPS.it su
Corte di Cassazione 01/08/2011

Giurisprudenza di legittimità - Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione – Verbale - Violazione del codice della strada - Efficacia probatoria privilegiata - Limiti - Circostanze che esulano dall’accertamento - Prova - Ammissibilità - Fondamento

(Cass. Civ., sez. II, 2 febbraio 2011, n. 2434)

Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE

Sez. II, 2 febbraio 2011, n. 2434

 

Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione – Verbale - Violazione del codice della strada - Efficacia probatoria privilegiata - Limiti - Circostanze che esulano dall’accertamento - Prova - Ammissibilità - Fondamento.

 In tema di opposizione a provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa e di opposizione diretta, in sede giurisdizionale, avverso il verbale di accertamento per violazioni al codice della strada, e con riferimento all’ammissibilità della contestazione e della prova nei relativi giudizi, non deve aversi riguardo alle circostanze di fatto della violazione attestate nel verbale come percepite direttamente ed immediatamente dal pubblico ufficiale ed alla possibilità o probabilità di un errore nella loro percezione (che devono essere necessariamente confutate, ove contestate, con l’apposito rimedio della querela di falso), ma esclusivamente a circostanze che esulano dall’accertamento quali l’identificazione dell’autore della violazione e la sua capacità o la sussistenza dell’elemento soggettivo o di cause di esclusione della responsabilità, ovvero rispetto alle quali l’atto è insuscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile oggettiva contraddittorietà (come ad es., quando risulti una assenza di corrispondenza obiettiva tra numero di targa e tipo di veicolo al quale essa è attribuita). (Cass. Civ., sez. II, n. 2434 del 2 febbraio 2011) [RIV-110708P596] Art. 204-bis

 

Leggi la sentenza

 

 

 

Lunedì, 01 Agosto 2011
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK