L’applicazione
dell’articolo 167 (eccedenza di massa complessiva a pieno carico-sovraccarico)
in riferimento al comma 9° dispone che le sanzioni amministrative
previste nel presente articolo si applicano sia al conducente del veicolo
che al proprietario, nonché al committente, quando si tratta di
trasporto eseguito per suo conto esclusivo.
L’Associazione Nazionale degli Autotrasportatori ha più volte
rappresentato il fatto che se il veicolo è condotto da un socio
della società di persone (SNC) si deve considerare come "stessa
persona", ovvero dovrebbe essere comminata una sola sanzione
perché tale società è da considerarsi come unico
centro di imputazione giuridica (carta di circolazione con riportato
come proprietario "S.N.C.".)
Pertanto il problema che sorge agli operatori di polizia stradale è
proprio quello di valutare se applicare una sola sanzione o due distinte
sanzioni.
Su tale questione fa riferimento la circolare ministeriale n. 300/A/21990/108/5/1
ripresa con Circolare di cui al prot. n. M/2413-11 del 11 maggio 2000
che formula le seguenti considerazioni:
* Preliminarmente si osserva che la previsione di cui al comma 9 del
citato articolo 167 del Codice della Strada, disciplina distinte sanzioni,
le quali, pur se di uguale ammontare ed aventi la stessa motivazione,
sono applicate separatamente sia al conducente sia, con diversi verbali,
al proprietario del veicolo, nonché al committente, quando si
tratti di trasporto eseguito per suo conto esclusivo.
* La normativa in argomento sanziona la suddetta pluriresponsabilità
anche al fine di perseguire scopi puramente preventivi mediante la indiretta
stimolazione di reciproci rigorosi controlli da parte degli individuati
diversi soggetti, comunque coinvolti nell’attività di trasporto.
* La violazione delle prescrizioni di cui all’articolo 167 Codice
della Strada comporta l’applicazione di una sola sanzione nella
ipotesi di coincidenza personale tra il conducente ed il proprietario
del veicolo, mentre dovranno essere applicate due distinte sanzioni
allorché il conducente risulti essere un soggetto diverso rispetto
al proprietario (sia persona fisica, sia persona giuridica) del mezzo.
* Quanto
rappresentato, però riguarda le ipotesi in cui il conducente
del veicolo sia comproprietario dello stesso, in quanto socio di una
società in nome collettivo. Tale problema interpretativo discende
dalla circostanza che la suddetta forma societaria è priva del
riconoscimento della personalità giuridica, in essa in altri
termini manca l’unificazione formale dei singoli soggetti (costituiti
dai soci sottoscrittori del contratto sociale) nel nuovo soggetto dato
dalla "persona giuridica" che è l’esclusivo punto
di riferimento delle relazioni giuridiche. Al riguardo si ricorda che
la legge distingue le società commerciali in società di
persone (tra le quali rientra la "società in nome collettivo) e in società di capitali, riconoscendo alle prime autonomia
patrimoniale e alle seconde personalità giuridica.
* L’articolo 2331/1° del Codice Civile infatti dispone che
"con l’iscrizione nel registro la società per azioni
acquista la personalità giuridica" e tale norma è
richiamata soltanto nella disciplina positiva delle altre società
di capitali di natura lucrativa e delle cooperative. Occorre pertanto
indagare, ai fini di questo interesse, se la mancanza di personalità
giuridica sia un requisito di per sé idoneo ad escludere l’eventuale
imputazione di responsabilità di cui all’articolo 167 comma
9° Codice della Strada nei confronti di una società in nome
collettivo costituita per fornire servizi di trasporto di beni, che
risulti essere intestataria degli autoveicoli adibiti alle attività
di trasporto.
* In proposito si evidenzia che nelle società commerciali
di persone deve comunque sussistere un patrimonio, costituito dai
conferimenti — elencati nel contratto societario — dei soci,
che dà luogo ad una specifica autonomia patrimoniale di cui gode
la società. Tale autonomia patrimoniale in sostanza indica una
posizione o modo di essere del patrimonio sociale, il quale si differenzia
dal residuo patrimonio appartenente ai singoli soci, a causa della destinazione
impressagli dal contratto societario.
* In ordine a quanto precede la dottrina ha elaborato il concetto di
"ONERE DI DESTINAZIONE", cui sono soggetti i beni patrimoniali
della società, formulando le seguenti considerazioni: "il
complesso dei beni conferiti in società in quanto destinato all’esercizio
di una attività economica gode di autonomia. Tali beni sono bensì
di proprietà dei soci, ma è una proprietà modificata,
in quanto affetta da un onere di destinazione, dal quale non possono
essere distolti, e pertanto restano distinti dagli altri beni dei soci.
Il contratto di società non produce solo effetti obbligatori,
ma altresì effetti reali, in quanto non solo viene a creare la
con titolarità, ma pone poi i beni conferiti in questa situazione
singolare di essere destinati all’esercizio dell’attività
sociale con effetti per i terzi e per i soci" (Cfr. F. Ferrara
—Gli imprenditori e la società- Giuffrè Editore,
1971, pag. 125).
NOTA: Il mezzo, infatti, in quanto bene conferito alla società,
potrebbe far parte del patrimonio sociale ed essere quindi intestato
alla società in nome collettivo. In tale evenienza non si ravvedono
elementi ostativi all’applicabilità delle previste due distinte
sanzioni. Qualora, invece, il conducente, pur essendo socio della S.N.C.,
risulti essere l’intestatario del mezzo, dovrebbe applicarsi, in
base ai criteri interpretativo sopra esposti, una sola sanzione.
*
Ispettore C. della Polizia Stradale