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Articoli 01/07/2004

Sovraccarico Veicoli Pesanti Articolo 167 Codice della Strada

CHIARIMENTI

Articolo 167 Codice della Strada
Sovraccarico Veicoli Pesanti
CHIARIMENTI 

Franco Medri*

L’applicazione dell’articolo 167 (eccedenza di massa complessiva a pieno carico-sovraccarico) in riferimento al comma 9° dispone che le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano sia al conducente del veicolo che al proprietario, nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo.
L’Associazione Nazionale degli Autotrasportatori ha più volte rappresentato il fatto che se il veicolo è condotto da un socio della società di persone (SNC) si deve considerare come "stessa persona", ovvero dovrebbe essere comminata una sola sanzione perché tale società è da considerarsi come unico centro di imputazione giuridica (carta di circolazione con riportato come proprietario "S.N.C.".)
Pertanto il problema che sorge agli operatori di polizia stradale è proprio quello di valutare se applicare una sola sanzione o due distinte sanzioni.

Su tale questione fa riferimento la circolare ministeriale n. 300/A/21990/108/5/1 ripresa con Circolare di cui al prot. n. M/2413-11 del 11 maggio 2000 che formula le seguenti considerazioni:


* Preliminarmente si osserva che la previsione di cui al comma 9 del citato articolo 167 del Codice della Strada, disciplina distinte sanzioni, le quali, pur se di uguale ammontare ed aventi la stessa motivazione, sono applicate separatamente sia al conducente sia, con diversi verbali, al proprietario del veicolo, nonché al committente, quando si tratti di trasporto eseguito per suo conto esclusivo.


* La normativa in argomento sanziona la suddetta pluriresponsabilità anche al fine di perseguire scopi puramente preventivi mediante la indiretta stimolazione di reciproci rigorosi controlli da parte degli individuati diversi soggetti, comunque coinvolti nell’attività di trasporto.


* La violazione delle prescrizioni di cui all’articolo 167 Codice della Strada comporta l’applicazione di una sola sanzione nella ipotesi di coincidenza personale tra il conducente ed il proprietario del veicolo, mentre dovranno essere applicate due distinte sanzioni allorché il conducente risulti essere un soggetto diverso rispetto al proprietario (sia persona fisica, sia persona giuridica) del mezzo.

* Quanto rappresentato, però riguarda le ipotesi in cui il conducente del veicolo sia comproprietario dello stesso, in quanto socio di una società in nome collettivo. Tale problema interpretativo discende dalla circostanza che la suddetta forma societaria è priva del riconoscimento della personalità giuridica, in essa in altri termini manca l’unificazione formale dei singoli soggetti (costituiti dai soci sottoscrittori del contratto sociale) nel nuovo soggetto dato dalla "persona giuridica" che è l’esclusivo punto di riferimento delle relazioni giuridiche. Al riguardo si ricorda che la legge distingue le società commerciali in società di persone (tra le quali rientra la "società in nome collettivo) e in società di capitali, riconoscendo alle prime autonomia patrimoniale e alle seconde personalità giuridica.

* L’articolo 2331/1° del Codice Civile infatti dispone che "con l’iscrizione nel registro la società per azioni acquista la personalità giuridica" e tale norma è richiamata soltanto nella disciplina positiva delle altre società di capitali di natura lucrativa e delle cooperative. Occorre pertanto indagare, ai fini di questo interesse, se la mancanza di personalità giuridica sia un requisito di per sé idoneo ad escludere l’eventuale imputazione di responsabilità di cui all’articolo 167 comma 9° Codice della Strada nei confronti di una società in nome collettivo costituita per fornire servizi di trasporto di beni, che risulti essere intestataria degli autoveicoli adibiti alle attività di trasporto.


* In proposito si evidenzia che nelle società commerciali di persone deve comunque sussistere un patrimonio, costituito dai conferimenti — elencati nel contratto societario — dei soci, che dà luogo ad una specifica autonomia patrimoniale di cui gode la società. Tale autonomia patrimoniale in sostanza indica una posizione o modo di essere del patrimonio sociale, il quale si differenzia dal residuo patrimonio appartenente ai singoli soci, a causa della destinazione impressagli dal contratto societario.


* In ordine a quanto precede la dottrina ha elaborato il concetto di "ONERE DI DESTINAZIONE", cui sono soggetti i beni patrimoniali della società, formulando le seguenti considerazioni: "il complesso dei beni conferiti in società in quanto destinato all’esercizio di una attività economica gode di autonomia. Tali beni sono bensì di proprietà dei soci, ma è una proprietà modificata, in quanto affetta da un onere di destinazione, dal quale non possono essere distolti, e pertanto restano distinti dagli altri beni dei soci. Il contratto di società non produce solo effetti obbligatori, ma altresì effetti reali, in quanto non solo viene a creare la con titolarità, ma pone poi i beni conferiti in questa situazione singolare di essere destinati all’esercizio dell’attività sociale con effetti per i terzi e per i soci" (Cfr. F. Ferrara —Gli imprenditori e la società- Giuffrè Editore, 1971, pag. 125).

NOTA: Il mezzo, infatti, in quanto bene conferito alla società, potrebbe far parte del patrimonio sociale ed essere quindi intestato alla società in nome collettivo. In tale evenienza non si ravvedono elementi ostativi all’applicabilità delle previste due distinte sanzioni. Qualora, invece, il conducente, pur essendo socio della S.N.C., risulti essere l’intestatario del mezzo, dovrebbe applicarsi, in base ai criteri interpretativo sopra esposti, una sola sanzione.

* Ispettore C. della Polizia Stradale


a cura di Franco Medri

Giovedì, 01 Luglio 2004
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