Foto di repertorio dalla rete
(ASAPS), 3 agosto 2011-Con la sentenza n.15392 del 13 luglio 2011 la Cassazione ha stabilito che, nel caso in cui un’auto parcheggiata in un’area pubblica venga coinvolta in un incendio, l’assicurazione è obbligata a risarcire il danno come se il mezzo fosse circolante. L’episodio sul quale si è espressa la Suprema Corte riguarda il ricorso inoltrato da un uomo che a seguito dell’incendio della propria auto, coinvolta in un rogo assieme ad altri veicoli parcheggiati, aveva citato in tribunale la compagnia assicuratrice per ottenere il risarcimento dei danni. In primo grado la domanda era stata accolta ma nel successivo appello il Tribunale di Lecce aveva invece escluso l’applicabilità della disciplina sulla circolazione stradale e, quindi, sull’assicurazione obbligatoria, poiché le vetture coinvolte nell’incendio erano ferme, parcheggiate. L’automobilista non si arrende e inoltra ricorso in Cassazione dove il Collegio giudicante accoglie favorevolmente la richiesta ribadendo che, in tema di RC Auto, la sosta di veicolo a motore su un’area pubblica o ad essa equiparata, integra il concetto di circolazione. Per questo motivo, i danni derivati a terzi da un incendio di veicoli in sosta nelle aree pubbliche citate devono essere risarciti dall’assicuratore, salvo che l’evento dannoso sia stato prodotto da una causa autonoma, quale ad esempio il caso fortuito. (ASAPS)
|