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Varie 08/08/2011

Danno biologico: via libera alla tabella unica nazionale, risarcimenti dimezzati

(Schema DPR, approvato il 03 agosto 2011)
da 

Via libera alla nuova tabella unica nazionale sul danno biologico per le menomazioni alla integrità psicofisica compresa fra 10 e 100 punti di invalidità.

Nella riunione del 3 agosto scorso il Governo ha infatti approvato lo schema di DPR in esecuzione all’articolo 138 del Codice delle assicurazioni (D.Lgs. n. 209 del 2005).

Lo scopo della nuova tabella, elaborata da una apposita Commissione istituita presso il Ministero della salute a seguito di quanto disposto dal Codice delle assicurazioni private del 2005, è quello di superare le singole tabelle elaborate dai Tribunali al fine di uniformare i coefficienti su tutto il territorio nazionale, superando ingiustificate difformità.

L’entrata in vigore del DPR determinerà l’applicazione vincolante dei suoi valori per tutti i giudici e in ogni contenzioso pendente al momento dell’entrata in vigore del provvedimento.

Da più parti sono state sollevate alcune critiche al provvedimento la cui applicazione determinerebbe un calo dal 40% al 50% risarcimenti del danno alla persona in caso di sinistro stradale.

(Altalex, 8 agosto 2011)


SCHEMA DI DPR

Nuova tabella delle menomazioni all’integrità psicofisica comprese fra dieci e cento punti di invalidità e del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto, comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso


(Testo approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 3 agosto 2011)


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l’articolo 87, comma, 5 della Costituzione;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, recante il Codice delle assicurazioni private, e in particolare l’articolo 138, che prevede la predisposizione di una specifica Tabella, unica su tutto il territorio della Repubblica, delle menomazioni alla integrità psicofisica compresa tra IO e 100 punti e del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità, comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso;

VISTO il decreto del Ministro della salute del 3 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’ 11 settembre 2003, n. 211, recante "Tabella delle menomazioni all’integrità psicofisica compresa tra 1 e 9 punti di invalidità;

ESAMINATI i lavori della commissione per la predisposizione della Tabella di cui al menzionato articolo 138 del Codice delle assicurazioni private, istituita con decreto del Ministro della salute del 26 maggio 2004;

ACQUISITE le determinazioni del Ministero della giustizia, del Ministero dello sviluppo economico relativamente al valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità, e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

VISTA la preliminare deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri nella riunione del

UDITO il parere del Consiglio di Stato, reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del:

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del;

SULLA PROPOSTA del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della giustizia;

DECRETA:

Art. 1.

1. Ai sensi dell’articolo 138 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n . 209, è approvata la Tabella unica nazionale:

a) delle menomazioni all’integrità psicofisica compresa tra 10 e 100 punti di invalidità e le relative note introduttive sui criteri applicativi ;

b) del valore pecuniari o da attribuire a ogni singolo punto di invalidità e le relative note introduttive sui criteri applicativi.

2. Le note introduttive e le tabelle di cui al comma 1, lettera a), sono riportate rispettivamente negli allegati I e Il del presente decreto ; le note introduttive e le tabelle di cui al comma 1, lettera b), sono riportate rispettivamente negli allegati III e IV del presente decreto.

 

3. Gli importi stabiliti nella Tabella di cui al comma 1 sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 138, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Il presente decreto sarà sottoposto al visto ed alla registrazione della Corte dei conti.


da Altalex.com

Lunedì, 08 Agosto 2011
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