(omissis)
FATTO E DIRITTO 1) Il giudice di pace di T. il 9 ottobre 2006 respingeva l’opposizione proposta da P. spa avverso il comune di T., per l’annullamento del verbale di contestazione n. 0000 relativo a violazione dell’articolo 142 del codice della strada. La sentenza veniva confermata dal locale tribunale il 19 settembre 2008. La società P. ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 9 gennaio 2009 e articolato su quattro motivi. Il Comune di T. il 11 maggio 2009 ha depositato procura, rilasciata all’avv. P., comparso all’odierna adunanza. Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, depositando relazione redatta ex articolo 380-bis cpc. Parte ricorrente ha depositato memoria. 2) Il primo motivo lamenta violazione degli articoli 106 e 107 del codice della strada, dell’articolo 149 c.p.c., dell’articolo 57 c.p.p.. Parte ricorrente sostiene che la notificazione del verbale sarebbe inesistente, perchè sarebbe stata eseguita da un agente accertatore di T. al di fuori dell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza, in quanto la notifica sarebbe stata inviata per mezzo dell’ufficio postale di xxx, operando quindi fuori dal mandamento di T. Il secondo motivo deduce violazione dell’articolo 201 del codice della strada, articolo 149 c.p.c., articolo 14 della legge n. 689 del 1981, degli articoli 3 e 12 della legge n. 890 del 1982, in relazione all’articolo 360 c.p.c., cc. 3 e 5. Il quesito di diritto con cui si conclude il motivo mira a far dichiarare l’inesistenza della notificazione del verbale, con la conseguente estinzione dell’obbligazione, per essere stata la notifica eseguita non tramite gli uffici dell’amministrazione postale, ma da un soggetto privato, Postel spa con sede in una regione diversa da quella in cui sarebbe avvenuta l’infrazione. Entrambe le censure non hanno pregio. Quanto alla prima, questa Corte conferma l’orientamento già espresso in caso analogo, secondo il quale alla notifica del verbale di accertamento di infrazione stradale eseguita da un appartenente alla polizia municipale, ai sensi dell’articolo 201 comma 3 del codice della strada, non si applicano le prescrizioni previste dagli articoli 106 e 107 del d.P.R. n. 1229 del 1959, che prevedono limiti di competenza territoriale, riferibili ai soli ufficiali giudiziari e non estensibili agli altri pubblici ufficiali che, volta per volta, la legge autorizza ad eseguire notificazioni, perchè la loro competenza è disciplinata dall’ordinamento che li riguarda o dalle norme che li abilitano alla notifica. (Cass. 23588/08). 3) Quanto alla seconda, risulta smentito dalla sentenza il presupposto di fatto del quesito. La sentenza impugnata ha infatti puntualmente verificato che la notifica non venne effettuata tramite un’ agenzia privata di recapito (il che ne avrebbe comportato la nullità, Cass. 11095/08), ma dall’Ufficio postale di … di cui, secondo quanto riferisce la sentenza, la "cartolina" attestante l’adempimento recava il timbro. Nel fascicolo di parte ricorrente, tenuta ex articolo 366 cpc a produrre i documenti sui quali il ricorso si fonda, non si rinviene la copia di tale documento, che il ricorrente poteva estrarre dal fascicolo di controparte. In ogni caso la esistenza di esso non è stata posta in discussione con il mezzo della revocazione (articolo 395 cpc), indispensabile ove esso non fosse stato effettivamente disponibile nel corso del giudizio di merito. L’istante ha insistito sulla spedizione dell’atto tramite soggetto privato, circostanza contraddetta anche dalla lettura del verbale, che indica la provenienza dell’atto dall’ufficio postale di (), smentendo quindi ulteriormente l’affidamento a un soggetto privato e l’applicabilità dei principi affermati dalla Corte per tale ipotesi (Cass. 20440/06). Mette conto chiarire che non trova riscontro in atti l’affermazione, contenuta in memoria ex articolo 378 c.p.c. (recte 380 bis c.p.c.), secondo cui l’agente di polizia di T. si sarebbe recato presso il comune di … per effettuare la notifica del verbale. Normalmente casta che l’amministrazione procedente, legittimata ad eseguire la notifica ai sensi dell’articolo 201 comma 3 del codice della strada, (Cass. 15306/06), consegna gli atti nel luogo in cui vengono generati, valendosi per la notifica del "fornitore del servizio universale" (così definito dal D.Lgs. n. 261 del 1999, articolo 4, comma 5 - anche Cass. 22375/06). Quest’ultimo per motivi organizzativi interni ha facoltà di smistare la corrispondenza, per ragioni di efficienza ed economicità del servizio, in altri uffici postali dai quali far partire i plichi affidatigli dall’agente notificatore. Tale procedimento è del tutto legittimo. Peraltro, poichè la notifica è stata eseguita tramite il soggetto - Ente Poste - che fornisce l’intero servizio postale universale su tutto il territorio nazionale, quand’ anche si fosse verificato un vizio attinente al luogo di consegna dei plichi notificandi, si tratterebbe non di ipotesi di inesistenza, ma di nullità del procedimento, comunque espletato dai soggetti abilitati, con la conseguenza che opererebbe la sanatoria ex articolo 156 c.p.c. in forza della tempestiva e rituale opposizione proposta (v Cass. 12320/04) dal destinatario. Rileva infatti che le operazioni di notifica - che i corpi di polizia municipale possono eseguire nei confronti dei destinatari delle sanzioni indipendentemente, come è ovvio, dalla residenza di costoro nel territorio comunale (cfr, in motivazione, Cass. 23588/08) - siano espletate dai soggetti abilitati. Ciò risulta avvenuto nel caso di specie, poichè le certificazioni di autenticità della copia e la consegna degli atti notificandi sono state svolte dall’agente accertatore della polizia municipale di T. (cfr ricorso pag. 4), che ha consegnato gli atti al gestore del servizio postale, come sopra si è avuto modo di illustrare. 4) Quanto al denunciato vizio di motivazione, va rilevato, come ha già fatto la relazione preliminare, che la censura non contiene la chiara indicazione del fatto controverso, su cui cadrebbe il vizio di motivazione. La censura non contiene cioè un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, per consentire una pronta identificazione delle questioni da risolvere, omissione sanzionata con l’inammissibilità dall’articolo 366 bis c.p.c. (SS.UU. n. 20603/07; Cass. 4309/08; 16528/08). 5) Il terzo motivo di ricorso contesta vizio di motivazione e violazione della normativa in tema di omologazione di apparecchi di rilevamento automatico della velocità. La censura è inammissibile sotto più profili. Si rileva che la sentenza impugnata non ha specificamente esaminato, nella parte motiva, la questione relativa all’omologazione e alla documentazione ad essa relativa, che in ricorso viene considerata insufficiente. Parte ricorrente, che non ha denunciato l’omessa pronuncia, invoca i documenti 6 e 7, dai quali dovrebbe risultare l’insussistenza dell’omologazione dell’apparecchiatura utilizzata. Omette però di riportare integralmente e testualmente il contenuto dei documenti che sarebbero stati trascurati o mal valutati dal giudice di appello (Cass. 12362/06). In tal modo viola il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione e impedisce alla Corte di legittimità, che in relazione alle censure ex articolo 360 c.p.c., cc. 3 e 5 non è abilitata alla verifica diretta dei documenti, di valutare la decisività delle risultanze invocate. 6) Il quarto motivo, relativo alla violazione delle norme in tema di taratura, è manifestamente infondato. Il Tribunale si è infatti puntualmente attenuto alla giurisprudenza di questa Corte, a mente della quale in tema di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, le apparecchiature elettroniche regolarmente omologate utilizzate per rilevare le violazioni dei limiti di velocità stabiliti, come previsto dall’articolo 142 del codice della strada, non devono essere sottoposte ai controlli previsti dalla Legge n. 273 del 1991, istitutiva del sistema nazionale di taratura. Tale sistema di controlli, infatti, attiene alla materia ed metrologica diversa rispetto a quella della misurazione elettronica della velocità ed è competenza di autorità amministrative diverse, rispetto a quelle pertinenti al caso di specie. (Cass. 23978/07; 9846/10). Questi rilievi, già sviluppati dalla relazione preliminare, sono pienamente condivisi dal Collegio. Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo, tenendo conto delle sole attività consentite alla parte intimata tardivamente costituitasi.
P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite, liquidate in Euro 200 per onorari, 100 per esborsi, oltre accessori di legge. (omissis)
Da polnews.it
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