CONSULENTE
PER LA SICUREZZA DEI TRASPORTI DI MERCI PERICOLOSE
di Franco Medri * | |||||||||||||||||||||||||||
Il
Decreto Legislativo 04 febbraio 2000 nr. 40 che ha recepito la Direttiva
96/35/CE del Consiglio del 03 giugno 1996 ha previsto l’istituzione
di una nuova figura professionale, ovvero "il consulente per
la sicurezza dei trasporti di merci pericolose", dotata di una idonea
formazione basata principalmente sulla conoscenza delle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative, nonché delle problematiche
tecniche prescrittive alle diverse modalità di trasporto delle merci
pericolose. Inoltre
avrà il compito di indirizzare e consigliare le imprese operanti nel
settore delle merci pericolose affinché l’attività si svolga nelle migliori
condizioni per quanto riguarda la sicurezza.
QUALIFICAZIONE DEI CONSULENTI
Ø le procedure volte a far rispettare le norme in materia di identificazione delle merci pericolose trasportate; Ø le prassi dell’impresa per quanto concerne la considerazione, all’atto dell’acquisto dei mezzi di trasporto, di qualsiasi particolare esigenza relativa alle merci pericolose trasportate: Ø le procedure di verifica del materiale utilizzato per il trasporto merci pericolose o per le operazioni di carico o scarico; Ø il possesso, da parte del personale interessato dell’impresa, di una adeguata formazione nei rispettivi fascicoli personali; Ø l’applicazione di procedure d’urgenza adeguate agli eventuali incidenti o eventi imprevisti che possano pregiudicare la sicurezza durante il trasporto di merci pericolose o le operazioni di carico e scarico; Ø il ricorso ad analisi e, se necessario, la redazione di relazioni sugli incidenti, gli eventi imprevisti o le infrazioni gravi constatate nel corso del trasporto delle merci pericolose o durante le operazioni di carico e scarico; Ø l’attuazione di misure appropriate per evitare la ripetizione di incidenti, eventi imprevisti o infrazioni gravi; Ø la considerazione delle disposizioni legislative e delle particolari esigenze relative al trasporto di merci pericolose, per quanto concerne le scelta e l’utilizzo di subfornitori o altri interessati; Ø la verifica che il personale incaricato del trasporto di merci pericolose oppure del carico o dello scarico di tali merci disponga delle procedure di esecuzione e di istruzioni dettagliate; Ø l’avvio di azioni di sensibilizzazione ai rischi connessi al trasporto di merci pericolose o al carico o scarico di tali merci; Ø l’istituzione di procedure di verifica volte a garantire la presenza, a bordo di mezzi di trasporto, dei documenti e delle attrezzature di sicurezza che devono accompagnare il trasporto e la loro conformità alle normative; Ø l’istituzione di procedure di verifica dell’osservanza delle norme relative alle operazioni di carico e scarico.
ELENCO DELLE MATERIE D’ESAME PER CONSEGUIR IL C.F.P.
I.
Le misure generali di prevenzione e di sicurezza quali:
Ø conoscenza dei tipi di conseguenze
che possono essere provocate da un incidente che coinvolge merci pericolose;
Ø conoscenza delle principali
cause di incidenti. II.Le
disposizioni relative al modo di trasporto utilizzato dalla legislazione
nazionale, dalle norme comunitarie, dalle convenzioni e dagli accordi
internazionali, in particolare per quanto riguarda:
1) la
classificazione delle merci pericolose: ●procedura di classificazione delle soluzioni e delle miscele; ● struttura dell’enumerazione delle materie; ● classi di merci pericolose e principi di classificazione; ● natura delle materie e degli oggetti pericolosi trasportati;
● proprietà fisico-chimiche e tossicologiche. 2)
le condizioni generali di imballaggio, comprese le cisterne ed i
contenitori: ● tipi di imballaggi nonché codificazione e marcatura, ● requisiti relativi agli imballaggi e prescrizioni riguardanti le prove sugli imballaggi;
● stato dell’imballaggio e controllo periodico. 3)
le iscrizioni e le etichette di pericolo: ● iscrizione sulle etichette di pericolo; ● apposizione ed eliminazione delle etichette di pericolo;
● segnaletica ed etichettatura. 4)
le indicazioni che devono figurare nel documento di trasporto: ● informazioni contenute nei documenti di trasporto;
● dichiarazione di conformità del mittente. 5)
il modo di invio, le restrizioni di spedizione: ● carico completo; ● trasporto alla rinfusa; ● trasporto in grandi recipienti per carichi sfusi; ● trasporto in contenitori;
● trasporto in cisterne fisse o amovibili. 6) il trasporto di persone; 7) i divieti e le precauzioni relative al carico in comune; 8) le separazioni dei materiali; 9) le limitazioni dei quantitativi trasportati ed i quantitativi esentati; 10)
il maneggio e la sistemazione del carico: ▪ carico e scarico (tasso di riempimento)
▪ sistemazione e separazione. 11) la pulizia e/o il degassamento prima del carico e dopo lo scarico; 12) l’equipaggio: formazione professionale; 13)
i documenti di bordo: ▪ documenti di trasporto; ▪ consegne scritte; ▪ certificato di autorizzazione del veicolo; ▪ certificato di formazione per i conducenti di veicoli; ▪ attestato di formazione per la navigazione interna; ▪ copia di qualsiasi deroga;
▪ altri documenti. 14) Le consegne di sicurezza: applicazione delle istruzioni e attrezzatura per la protezione del guidatore; 15) Gli obblighi di sorveglianza: sosta e parcheggio; 16) Le norme e le restrizioni esistenti in materia di circolazione o di navigazione; 17) Gli scarichi operativi o accidentali di sostanze inquinanti 18) I requisiti relativi al materiale di trasporto.
COME SI SVOLGE L’ESAME Il D. M. 06 giugno 2000 attua quanto prescrive l’articolo 5 del D. Lgs. 40/00 per quanto riguarda la composizione della commissione di esame e le procedure, con le relative modalità, secondo le quali deve svolgersi la prova d’esame per il conseguimento del Certificato di Formazione Professionale. Sono state individuate il numero minimo delle commissioni, ovvero 14 (quattordici) e le sessioni di esame sono stabilite nel mese di maggio e novembre.
La
prova d’esame avviene in forma scritta ed Ë costituita in due parti: a) un questionario con domande a risposta libera (minimo 20 domande + 10 per ogni specializzazione aggiuntiva, oppure a scelta multipla (minimo 40 domande + 20 per ogni specializzazione aggiuntiva); b)
dallo studio di un caso. NOTA:-Il
Certificato di Formazione Professionale rilasciato dall’autorità competente
di uno Stato Membro conformemente alla Direttiva 96/35/CE Ë valido per
la consulenza in Italia.
ESENZIONI DALLA NOMINA DI CONSULENTE PER LA SICUREZZA DEL TRASPORTO L’articolo
2 del D. Lgs. 40/00 integrato dal D.M.
04 luglio 2000 e dalla Circolare del Ministero dei Trasporti del
14 novembre 2000 n. A26 designa le attività esentate dalla nomina
del Consulente per la Sicurezza del trasporto di cui: Ø imprese che effettuano trasporti con mezzi delle Forze Armate o delle Forze di Polizia; Ø le imprese che effettuano trasporti per vie navigabili interne nazionali; Ø le imprese che effettuano attività di trasporto via mare; Ø le imprese che effettuano attività in regime di esenzione ADR/RID; Ø le imprese che effettuano trasporti in colli o alla rinfusa, in ambito nazionale, di materie od oggetti ai quali Ë associato il riconoscimento del livello di rischio più basso (massimo 24 operazioni all’anno, 3 operazioni al mese, per un totale minore di 180 tonnellate). Ø le imprese che effettuano trasporti in colli o alla rinfusa, o in cisterna qualora le materie siano residui di lavorazione e rifiuti prodotti dall’impresa stessa; Ø le attività di scarico merci alla destinazione finale.
COMPITI DEL CONSULENTE PER LA SICUREZZA DEL TRASPORTO
S A N Z I O N I
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