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Articoli 02/07/2004

CONSULENTE PER LA SICUREZZA DEI TRASPORTI DI MERCI PERICOLOSE

CONSULENTE PER LA SICUREZZA DEI TRASPORTI DI MERCI PERICOLOSE

di Franco Medri *

Il Decreto Legislativo 04 febbraio 2000 nr. 40 che ha recepito la Direttiva 96/35/CE del Consiglio del 03 giugno 1996 ha previsto l’istituzione di una nuova figura professionale, ovvero "il consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose", dotata di una idonea formazione basata principalmente sulla conoscenza delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative, nonché delle problematiche tecniche prescrittive alle diverse modalità di trasporto delle merci pericolose. Inoltre avrà il compito di indirizzare e consigliare le imprese operanti nel settore delle merci pericolose affinché l’attività si svolga nelle migliori condizioni per quanto riguarda la sicurezza. Per quanto riguarda, le disposizioni del D. Lgs. 40/00 si applicano:

  1. alle imprese che effettuano operazioni di trasporto di merci pericolose

    • su strada,

    • per ferrovia,

    • per via navigabile interna,

    • oppure per operazioni di carico e scarico connesse a tali trasporti  

  1. al capo dell’impresa che ha l’obbligo di nominare uno o più consulenti in possesso di un apposito certificato di formazione professionale; infatti può essere consulente:  

    • lo stesso capo dell’impresa

    • un dipendente dell’impresa

    • una persona esterna all’impresa

QUALIFICAZIONE DEI CONSULENTI

Il consulente deve avere una sufficiente conoscenza dei rischi inerenti il trasporto e le operazioni di carico e scarico di merci pericolose e delle disposizioni normative vigenti in materia, nonché deve attenersi all’esame delle seguenti prassi e procedure relative alle attività dell’impresa riguardanti:

Ø le procedure volte a far rispettare le norme in materia di identificazione delle merci pericolose trasportate;

Ø le prassi dell’impresa per quanto concerne la considerazione, all’atto dell’acquisto dei mezzi di trasporto, di qualsiasi particolare esigenza relativa alle merci pericolose trasportate:

Ø le procedure di verifica del materiale utilizzato per il trasporto merci pericolose o per le operazioni di carico o scarico;

Ø il possesso, da parte del personale interessato dell’impresa, di una adeguata formazione nei rispettivi fascicoli personali;

Ø l’applicazione di procedure d’urgenza adeguate agli eventuali incidenti o eventi imprevisti che possano pregiudicare la sicurezza durante il trasporto di merci pericolose o le operazioni di carico e scarico;

Ø il ricorso ad analisi e, se necessario, la redazione di relazioni sugli incidenti, gli eventi imprevisti o le infrazioni gravi constatate nel corso del trasporto delle merci pericolose o durante le operazioni di carico e scarico;

Ø l’attuazione di misure appropriate per evitare la ripetizione di incidenti, eventi imprevisti o infrazioni gravi;

Ø la considerazione delle disposizioni legislative e delle particolari esigenze relative al trasporto di merci pericolose, per quanto concerne le scelta e l’utilizzo di subfornitori o altri interessati;

Ø la verifica che il personale incaricato del trasporto di merci pericolose oppure del carico o dello scarico di tali merci disponga delle procedure di esecuzione e di istruzioni dettagliate;

Ø l’avvio di azioni di sensibilizzazione ai rischi connessi al trasporto di merci pericolose o al carico o scarico di tali merci;

Ø l’istituzione di procedure di verifica volte a garantire la presenza, a bordo di mezzi di trasporto, dei documenti e delle attrezzature di sicurezza che devono accompagnare il trasporto e la loro conformità alle normative;

Ø l’istituzione di procedure di verifica dell’osservanza delle norme relative alle operazioni di carico e scarico.

Inoltre deve possedere un Certificato di Formazione Professionale rilasciato dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione-Dipartimento Trasporti Terrestri, a seguito del superamento di un apposito esame.

Il certificato Ë valido per un periodo di 5 (cinque) anni ed Ë rinnovato periodicamente ogni 5 (cinque) anni se il titolare, nel corso dell’anno immediatamente precedente il termine di ciascun quinquennio, ha superato una prova di controllo volta ad accertare sia il permanere delle prescritte ed obbligatorie conoscenze, sia l’acquisizione della conoscenza delle eventuali modifiche ed integrazioni intervenute in materia.

ELENCO DELLE MATERIE D’ESAME PER CONSEGUIR IL C.F.P.

Le conoscenze ai fini del rilascio del Certificato di Formazione Professionale devono vertere almeno sulle seguenti materie come previsto dal D. Lgs. 40/00:

I. Le misure generali di prevenzione e di sicurezza quali:

Ø conoscenza dei tipi di conseguenze che possono essere provocate da un incidente che coinvolge merci pericolose;

Ø conoscenza delle principali cause di incidenti.

II.Le disposizioni relative al modo di trasporto utilizzato dalla legislazione nazionale, dalle norme comunitarie, dalle convenzioni e dagli accordi internazionali, in particolare per quanto riguarda:

1) la classificazione delle merci pericolose:

procedura di classificazione delle soluzioni e delle miscele;

 struttura dell’enumerazione delle materie;

 classi di merci pericolose e principi di classificazione;

 natura delle materie e degli oggetti pericolosi trasportati;

 proprietà fisico-chimiche e tossicologiche.

2) le condizioni generali di imballaggio, comprese le cisterne ed i contenitori:

 tipi di imballaggi nonché codificazione e marcatura,

 requisiti relativi agli imballaggi e prescrizioni riguardanti le prove sugli imballaggi;

 stato dell’imballaggio e controllo periodico.

3) le iscrizioni e le etichette di pericolo:

 iscrizione sulle etichette di pericolo;

 apposizione ed eliminazione delle etichette di pericolo;

 segnaletica ed etichettatura.

4) le indicazioni che devono figurare nel documento di trasporto:

 informazioni contenute nei documenti di trasporto;

 dichiarazione di conformità del mittente.

5) il modo di invio, le restrizioni di spedizione:

 carico completo;

 trasporto alla rinfusa;

 trasporto in grandi recipienti per carichi sfusi;

 trasporto in contenitori;

 trasporto in cisterne fisse o amovibili.

6) il trasporto di persone;

7) i divieti e le precauzioni relative al carico in comune;

8) le separazioni dei materiali;

9) le limitazioni dei quantitativi trasportati ed i quantitativi esentati;

10) il maneggio e la sistemazione del carico:

 carico e scarico (tasso di riempimento)

 sistemazione e separazione.

11) la pulizia e/o il degassamento prima del carico e dopo lo scarico;

12) l’equipaggio: formazione professionale;

13) i documenti di bordo:

 documenti di trasporto;

 consegne scritte;

 certificato di autorizzazione del veicolo;

 certificato di formazione per i conducenti di veicoli;

 attestato di formazione per la navigazione interna;

 copia di qualsiasi deroga;

 altri documenti.

14) Le consegne di sicurezza: applicazione delle istruzioni e attrezzatura per la protezione del guidatore;

15) Gli obblighi di sorveglianza: sosta e parcheggio;

16) Le norme e le restrizioni esistenti in materia di circolazione o di navigazione;

17) Gli scarichi operativi o accidentali di sostanze inquinanti

18) I requisiti relativi al materiale di trasporto.

COME SI SVOLGE L’ESAME

Il D. M. 06 giugno 2000 attua quanto prescrive l’articolo 5 del D. Lgs. 40/00 per quanto riguarda la composizione della commissione di esame e le procedure, con le relative modalità, secondo le quali deve svolgersi la prova d’esame per il conseguimento del Certificato di Formazione Professionale. Sono state individuate il numero minimo delle commissioni, ovvero 14 (quattordici) e le sessioni di esame sono stabilite nel mese di maggio e novembre.

La prova d’esame avviene in forma scritta ed Ë costituita in due parti:

a) un questionario con domande a risposta libera (minimo 20 domande + 10 per ogni specializzazione aggiuntiva, oppure a scelta multipla (minimo 40 domande + 20 per ogni specializzazione aggiuntiva);

b) dallo studio di un caso.

NOTA:-Il Certificato di Formazione Professionale rilasciato dall’autorità competente di uno Stato Membro conformemente alla Direttiva 96/35/CE Ë valido per la consulenza in Italia.

ESENZIONI DALLA NOMINA DI CONSULENTE PER LA SICUREZZA DEL TRASPORTO

L’articolo 2 del D. Lgs. 40/00 integrato dal D.M. 04 luglio 2000 e dalla Circolare del Ministero dei Trasporti del 14 novembre 2000 n. A26 designa le attività esentate dalla nomina del Consulente per la Sicurezza del trasporto di cui:

Ø imprese che effettuano trasporti con mezzi delle Forze Armate o delle Forze di Polizia;

Ø le imprese che effettuano trasporti per vie navigabili interne nazionali;

Ø le imprese che effettuano attività di trasporto via mare;

Ø le imprese che effettuano attività in regime di esenzione ADR/RID;

Ø le imprese che effettuano trasporti in colli o alla rinfusa, in ambito nazionale, di materie od oggetti ai quali Ë associato il riconoscimento del livello di rischio più basso (massimo 24 operazioni all’anno, 3 operazioni al mese, per un totale minore di 180 tonnellate).

Ø le imprese che effettuano trasporti in colli o alla rinfusa, o in cisterna qualora le materie siano residui di lavorazione e rifiuti prodotti dall’impresa stessa;

Ø le attività di scarico merci alla destinazione finale.

COMPITI DEL CONSULENTE PER LA SICUREZZA DEL TRASPORTO

Il consulente per la sicurezza del trasporto ha degli obblighi ben precisi quali:

  1. in seguito alla verifica delle prassi e delle procedure a lui deputate, redige una relazione nella quale, per ciascuna operazione relativa all’attività dell’impresa, indica le eventuali modifiche procedurali ovvero strutturali necessarie per l’osservanza delle norme in materia di trasporto, di carico e scarico di merci pericolose, nonché per lo svolgimento dell’attività dell’impresa in condizioni ottimali di sicurezza;

  1. redige la predetta relazione annualmente e ogni qualvolta intervengano eventi modificativi delle prassi o delle procedure poste alla base della relazione stessa, ovvero delle norme in materia di trasporto, carico e scarico di merci pericolose;

  1. consegna la relazione al capo dell’impresa;

  1. quando nel corso di un trasporto, ovvero di una operazione di carico o scarico si sia verificato un incidente che abbia recato pregiudizio alle persone, ai beni o all’ambiente, dopo aver raccolto tutte le informazioni utili, provvede alla redazione di una relazione di incidente che viene trasmessa al capo dell’impresa e, per tramite gli uffici provinciali della M.C.T.C., al Ministero dei trasporti e della navigazione ‚ Dipartimento trasporti terrestri..

S A N Z I O N I

 

Violazione

Norma

Sanzione Pecuniaria

Autorità Competente

Il capo dell’impresa non comunica all’ufficio provinciale della M.C.T.C. la nomina del o dei propri consulenti indicandone le complete generalità

Art. 3 comma 3°
Art. 6 comma 2°
D. Lgs. 40/00

 da 516 Euro

a 3.098 Euro

Prefetto

Il capo dell’impresa che non conserva la relazione fatta dal consulente ogni anno per 5 (cinque) anni

Art. 3 comma 4°

Art. 6 comma 2°

D. Lgs. 40/00

da 516 Euro
a 3.098 Euro

Prefetto

Il consulente alla sicurezza deve redigere una relazione nella quale, per ciascuna operazione relativa all’attività dell’impresa, indica le eventuali modifiche procedurali ovvero strutturali necessarie per lo svolgimento dell’attività dell’impresa in condizioni ottimali di sicurezza

 Art. 4 comma 1°

Art. 6 comma 3°

D. Lgs. 40/00

 da 1.032 Euro
a 6.197 Euro

Prefetto

Il consulente deve redigere la relazione annualmente e ogni qualvolta intervengano eventi modificativi delle prassi e delle procedure poste alla base della relazione stessa, ovvero delle norme in materia di trasporto, carico e scarico di merci pericolose.

Art. 4 comma 2°

Art. 6 comma 3°

D. Lgs. 40/00

da 1.032 Euro
a 6.197 Euro

Prefetto

Il consulente deve provvedere alla redazione di una apposita relazione d’incidente quando nel corso di un trasporto, ovvero di una operazione di carico e scarico si sia verificato un incidente che abbia recato pregiudizio alle persone, ai beni o all’ambiente.

Art. 4 comma 4°
Art. 6 comma 3°

D. Lgs. 40/00

da 1.032 Euro
a 6.197 Euro

Prefetto

Il consulente deve consegnare la prescritta relazione al capo dell’impresa

Art. 4 comma 3°
Art. 6 comma 3°
D.

Venerdì, 02 Luglio 2004
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