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Decreti Legge 11/08/2011

Testo coordinato del Decreto Legge 23 giugno 2011, n. 89 - Immigrazione: espulsioni più facili e stretta sulla circolazione di cittadini Ue

(G.U. n. 181 del 5 agosto 2011)

Pubblichiamo il testo del Decreto Legge 23 giugno 2011, n. 89 recante "Disposizioni urgenti per il completamento dell’attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari", coordinato con la L. di conversione 2 agosto 2011 n. 129, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 2011 n. 181. 01101,,,,,,,,,,,,,,,, n. , n., , n,, ,, pubbli,

Con tale decreto il Ministro Maroni punta a completare il recepimento della direttiva europea in materia di diritto per i cittadini dell’Unione ed i loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (Direttiva 2004/38/Ce), prevedendo in particolare, al Capo I del D.L.:

- la valutazione della "situazione complessiva personale" del cittadino UE che richieda di soggionare in territorio italiano;

- per i familiari del cittadino dell’Unione, titolare di un autonomo diritto di soggiorno in Italia, che vogliano soggiornare nel nostro paese "un documento rilasciato dall’autorità competente del paese di origine o provenienza che attesti la qualità di familiare" e, eventualmente, altra documentazione;

- i particolari motivi di pubblica sicurezza che impongono l’allontanamento coattivo del cittadino UE dal nostro territorio.

 

Il Capo II intende recepire la Direttiva 2008/115/Ce in materia di rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, anche a seguito della recente sentenza della Corte Europea di Giustizia che ha in parte bocciato il reato di clandestinità e le espulsioni dirette (Corte di Giustizia Europea, sez. I, sentenza 28.04.2011 n° C-61/11). Ed infatti il decreto prevede anche la modifica del D.Lgs. 286/1998 (TU sull’immigrazione), proprio nella parte che disciplina il procedimento per l’espulsione amministrativa.

In sostanza, la norma mira a definire in quali casi le forze dell’ordine possono attuare l’accompagnamento forzato alla frontiera dei cittadini di paesi terzi clandestini, indicandone le condizioni, da valutarsi "caso per caso" da parte del Prefetto, quali, in particolare:

 

- l’esistenza del pericolo di fuga;

- quando la domanda di permesso di soggiorno sia stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta;

- quando sia stata disposta l’espulsione dello straniero come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale.

 

Se non ricorrono queste situazioni, l’interessato potrà concordare con le Autorità competenti i termini ed i tempi del suo rimpatrio, dovendo però, nelle more, essere trattenuto presso i Centri di Identificazione e di Espulsione. In alternativa, per gli stranieri in possesso di passaporto o altro documento equivalente, il Questore potrà disporre misure meno lesive della libertà personale, quali la consegna del passaporto o l’obbligo di dimora in un luogo dove siano facilmente rintracciabili.

La violazione di tali provvedimenti del Questore, come dell’ordine di lasciare il territorio italiano entro sette giorni, costituisce reato, punito non più con la reclusione personale, come prevede attualmente il TU Immigrazione, ma con sanzioni pecuniarie. In pratica lo straniero extracomunitario che sia clandestino non è più punito per la sua "clandestinità", ma per aver violato l’obbligo di allontanamento dal nostro paese.

(Altalex, 11 agosto 2011)

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 23 giugno 2011, n. 89

Testo del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 144 del 23 giugno 2011), coordinato con la legge di conversione 2 agosto 2011, n. 129 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: «Disposizioni urgenti per il completamento dell’attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari».

(GU n. 181 del 5-8-2011)

Capo I
Disposizioni in materia di libera circolazione e permanenza dei cittadini comunitari e dei loro familiari
89

Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell’art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell’art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).

A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.
Modifiche al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, in materia di permanenza dei cittadini comunitari e dei loro familiari

1. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) (( (soppressa) ));

b) all’articolo 6, comma 2, le parole: «, che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale ai sensi dell’articolo 5, comma 2» sono soppresse;


c) all’articolo 9:
1) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Ai fini della verifica della sussistenza del requisito della disponibilità delle risorse economiche sufficienti al soggiorno, di cui al comma 3, lettere b) e c), deve, in ogni caso, essere valutata la situazione complessiva personale dell’interessato, (( con particolare riguardo alle spese afferenti all’alloggio sia esso in locazione, in comodato, di proprietà o detenuto in base a un altro diritto soggettivo.»; ))

2) al comma 5:
a) alla lettera a), le parole: «, nonché il visto d’ingresso quando richiesto» sono soppresse;
b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) un documento rilasciato dall’autorità competente del Paese di origine o provenienza che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico ovvero di membro del nucleo familiare ovvero familiare affetto da gravi problemi di salute, che richiedono l’assistenza personale del cittadino dell’Unione, titolare di un autonomo diritto di soggiorno;» ));

d) all’articolo 10, comma 3:
1) alla lettera a), le parole: «, nonché del visto d’ingresso, qualora richiesto» sono soppresse;
2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) di un documento rilasciato dall’autorità competente del Paese di origine o provenienza che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico ovvero di membro del nucleo familiare ovvero del familiare affetto da gravi problemi di salute, che richiedono l’assistenza personale del cittadino dell’Unione, titolare di un autonomo diritto di soggiorno;» ;

e) all’articolo 13, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«La verifica della sussistenza di tali condizioni non può essere effettuata se non in presenza di ragionevoli dubbi in ordine alla persistenza delle condizioni medesime.»;

f) all’articolo 19, comma 4, dopo le parole: «previsto dalla normativa vigente» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, fermo restando che il possesso del relativo documento non costituisce ((condizione necessaria per l’esercizio di un diritto» )) ;

g) all’articolo 20:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. I motivi di sicurezza dello Stato sussistono quando la persona da allontanare appartiene ad una delle categorie di cui all’articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni, ovvero vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa, in qualsiasi modo, agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali. Ai fini dell’adozione del provvedimento di cui al comma 1, si tiene conto anche di eventuali condanne pronunciate da un giudice italiano per uno o più delitti riconducibili a quelli indicati nel libro secondo, titolo primo del codice penale.» ));
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all’incolumita’ pubblica. Ai fini dell’adozione del provvedimento, si tiene conto, quando ricorrono i comportamenti di cui al primo periodo del presente comma, anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o piu’ delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita o l’incolumità della persona, ovvero di eventuali condanne per uno o più delitti corrispondenti alle fattispecie indicate nell’articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, o di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per i medesimi delitti o dell’appartenenza a taluna delle categorie di cui all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di cui all’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché di misure di prevenzione o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorità straniere.»));
3) al comma 4, primo periodo, le parole: «una minaccia concreta e attuale» sono sostituite dalle seguenti:(( «una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave» ));
4) al comma 9, primo periodo, le parole: «di ordine pubblico o» sono soppresse;
5) il comma 11 è sostituito dal seguente:
(( «11. Il provvedimento di allontanamento per i motivi di cui al comma 1 e’ immediatamente eseguito dal questore qualora si ravvisi, caso per caso, l’urgenza dell’allontanamento perche’ l’ulteriore permanenza sul territorio e’ incompatibile con la civile e sicura convivenza. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.» ));

h) all’articolo 21:
1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ((«L’eventuale ricorso da parte di un cittadino dell’Unione o dei suoi familiari al sistema di assistenza sociale non costituisce automaticamente causa di allontanamento, ma deve essere valutato caso per caso.» ));
2) il comma 4 è sostituito dal seguente: (( «4. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, che non hanno ottemperato al provvedimento di allontanamento di cui al comma 2 e sono stati individuati sul territorio dello Stato oltre il termine fissato, senza aver provveduto alla presentazione dell’attestazione di cui al comma 3, il prefetto può adottare un provvedimento di allontanamento coattivo per motivi di ordine pubblico, ai sensi dell’articolo 20, immediatamente eseguito dal questore.» ));

i) dopo l’articolo 23 è inserito il seguente:
(( «Art. 23-bis (Consultazione tra gli Stati membri). - 1. Quando uno Stato membro chiede informazioni ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, il Ministero dell’interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, attraverso i propri canali di scambio informativo, provvede a fornire gli elementi entro il termine di due mesi dalla data di ricezione della richiesta. La consultazione puo’ avvenire solo per casi specifici e per esigenze concrete.» )).

Art. 2.
Modifiche all’articolo 183-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

1. L’articolo 183-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:
(( «Articolo 183-ter (Esecuzione della misura di sicurezza dell’allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea e di un suo familiare). - 1. L’allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea o di un suo familiare, di cui agli articoli 2, comma 1, lettera b), e 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e’ disposto in conformita’ ai criteri ed alle modalita’ fissati dall’articolo 20 del medesimo decreto legislativo.» )) .

Capo II
Disposizioni in materia di rimpatrio degli stranieri irregolari

Art. 3.
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in attuazione della direttiva 2008/115/CE

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 5, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Il permesso di soggiorno per motivi umanitari è rilasciato dal questore secondo le modalita’ previste nel regolamento di attuazione.»;

b) all’articolo 10-bis, al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:(( «ovvero allo straniero identificato durante i controlli della polizia di frontiera, in uscita dal territorio nazionale» )) ;

c) all’articolo 13:
1) al comma 2:
a) all’alinea, dopo le parole: «disposta dal prefetto» sono inserite le seguenti: «, caso per caso »; b) la lettera
b) è sostituita dalla seguente:
«b) si è trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all’articolo 27, comma 1-bis, o senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato o rifiutato ovvero è scaduto da piu’ di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo ovvero se lo straniero si è trattenuto sul territorio dello Stato in violazione dell’articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68;»;
2) dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:
«2-ter. L’espulsione non è disposta, né eseguita coattivamente qualora il provvedimento sia stato già adottato, nei confronti dello straniero identificato in uscita dal territorio nazionale durante i controlli di polizia alle frontiere esterne.»;
3) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. L’espulsione è eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica: a) nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, lettera c), (( del presente articolo )) ovvero all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;
b) quando sussiste il rischio di fuga, di cui al comma 4-bis;
c) quando la domanda di permesso di soggiorno è stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta;
d) qualora, senza un giustificato motivo, lo straniero non abbia osservato il termine concesso per la partenza volontaria, di cui al comma 5;
e) quando lo straniero abbia violato anche una delle misure di cui al comma 5.2 e di cui all’articolo 14, comma 1-bis;
f) nelle ipotesi di cui agli articoli 15 e 16 e nelle altre ipotesi in cui sia stata disposta l’espulsione dello straniero come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale;
g) nell’ipotesi di cui al comma 5.1.»;
4) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Si configura il rischio di fuga di cui al comma 4, lettera b), qualora ricorra almeno una delle seguenti circostanze da cui il prefetto accerti, caso per caso, il pericolo che lo straniero possa sottrarsi alla volontaria esecuzione del provvedimento di espulsione: a) mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente, in corso di validità; b) mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilita’ di un alloggio ove possa essere agevolmente rintracciato; c) avere in precedenza dichiarato o attestato falsamente le proprie generalità; d) non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti emessi dalla competente autorità, in applicazione dei commi 5 e 13, nonché dell’articolo 14; e) avere violato anche una delle misure di cui al comma 5.2.»;
5) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Lo straniero, destinatario di un provvedimento d’espulsione, qualora non ricorrano le condizioni per l’accompagnamento immediato alla frontiera di cui al comma 4, può chiedere al prefetto, ai fini dell’esecuzione dell’espulsione, la concessione di un periodo per la partenza volontaria, anche attraverso programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all’articolo 14-ter. Il prefetto, valutato il singolo caso, con lo stesso provvedimento di espulsione, intima lo straniero a lasciare volontariamente il territorio nazionale, entro un termine compreso tra 7 e 30 giorni. Tale termine può essere prorogato, ove necessario, per un periodo congruo, commisurato alle circostanze specifiche del caso individuale, quali la durata del soggiorno nel territorio nazionale, l’esistenza di minori che frequentano la scuola ovvero di altri legami familiari e sociali, nonché ammissione a programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all’articolo 14-ter. La questura, acquisita la prova dell’avvenuto rimpatrio dello straniero, avvisa l’autorità giudiziaria competente per l’accertamento del reato previsto dall’articolo 10-bis, ai fini di cui al comma 5 del medesimo articolo. Le disposizioni del presente comma non si applicano, comunque, allo straniero destinatario di un provvedimento di respingimento, di cui all’articolo 10.»;
6) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5.1. Ai fini dell’applicazione del comma 5, la questura provvede a dare adeguata informazione allo straniero della facoltà di richiedere un termine per la partenza volontaria, mediante schede informative plurilingue. In caso di mancata richiesta del termine, l’espulsione è eseguita ai sensi del comma 4.
5.2. Laddove sia concesso un termine per la partenza volontaria, il questore chiede allo straniero di dimostrare la disponibilità di risorse economiche sufficienti derivanti da fonti lecite, per un importo proporzionato al termine concesso, compreso tra una e tre mensilità dell’assegno sociale annuo. Il questore dispone, altresì, una o più delle seguenti misure: a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza; b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente. Le misure di cui al secondo periodo sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all’interessato, disposta ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l’avviso che lo stesso ha facolta’ di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento e’ comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza dell’interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace.
Il contravventore anche solo ad una delle predette misure è punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell’espulsione dello straniero, non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui al comma 3 da parte dell’autorità giudiziaria competente all’accertamento del reato. Il questore esegue l’espulsione, disposta ai sensi del comma 4, anche mediante le modalità previste all’articolo 14.»;
7) al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «Nei casi previsti ai commi 4 e 5» sono sostituite con le seguenti: «Nei casi previsti al comma 4»;
8) al comma 13 le parole: «Lo straniero espulso» sono sostituite dalle seguenti: «Lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione»;
9) il comma 14 è sostituito dal seguente:
«14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, la cui durata è determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. Nei casi di espulsione disposta ai sensi dei commi 1 e 2, lettera c), (( del presente articolo )) ovvero ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, può essere previsto un termine superiore a cinque anni, la cui durata e’ determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. Per i provvedimenti di espulsione di cui al comma 5, il divieto previsto al comma 13 decorre dalla scadenza del termine assegnato e puo’ essere revocato, su istanza dell’interessato, a condizione che fornisca la prova di avere lasciato il territorio nazionale entro il termine di cui al comma 5.»;

d) all’articolo 14:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Quando non è possibile eseguire con immediatezza l’espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento, a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l’effettuazione dell’allontanamento, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di identificazione ed espulsione più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Tra le situazioni che legittimano il trattenimento rientrano, oltre a quelle indicate all’articolo 13, comma 4-bis, anche quelle riconducibili alla necessità di prestare soccorso allo straniero o di effettuare accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità ovvero di acquisire i documenti per il viaggio o la disponibilità di un mezzo di trasporto idoneo.»;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Nei casi in cui lo straniero è in possesso di passaporto o altro documento equipollente in corso di validità e l’espulsione non è stata disposta ai sensi dell’articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), (( del presente testo unico )) o ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il questore, in luogo del trattenimento di cui al comma 1, può disporre una o più delle seguenti misure: a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza; b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente. Le misure di cui al primo periodo sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all’interessato, disposta ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l’avviso che lo stesso ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento è comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza dell’interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette misure è punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell’espulsione dello straniero non è richiesto il rilascio del nulla osta (( di cui all’articolo 13, comma 3, )) da parte dell’autorità giudiziaria competente all’accertamento del reato. Qualora non sia possibile l’accompagnamento immediato alla frontiera, con le modalità di cui all’articolo 13, comma 3, il questore provvede ai sensi dei commi 1 o 5-bis (( del presente articolo.» )) ;
3) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l’accertamento dell’identità e della nazionalità ovvero l’acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l’espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Trascorso tale termine, qualora permangano le condizioni indicate al comma 1, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta giorni. Qualora persistono le condizioni di cui al quarto periodo, il questore può chiedere al giudice un’ulteriore proroga di sessanta giorni. Il periodo massimo complessivo di trattenimento non puo’ essere superiore a centottanta giorni. Qualora non sia stato possibile procedere all’allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell’ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori dodici mesi.
Il questore, in ogni caso, può eseguire l’espulsione e il respingimento anche prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace.»;
4) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:
«5-bis. Allo scopo di porre fine al soggiorno illegale dello straniero e di adottare le misure necessarie per eseguire immediatamente il provvedimento di espulsione o di respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di sette giorni, qualora non sia stato possibile trattenerlo in un Centro di identificazione ed espulsione, ovvero la permanenza presso tale struttura non ne abbia consentito l’allontanamento dal territorio nazionale. L’ordine è dato con provvedimento scritto, recante l’indicazione, in caso di violazione, delle conseguenze sanzionatorie. L’ordine del questore puo’ essere accompagnato dalla consegna all’interessato, anche su sua richiesta, della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonche’ per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, nello Stato di provenienza, compreso il titolo di viaggio.»;
5) il comma 5-ter è sostituito dal seguente:
«5-ter. La violazione dell’ordine di cui al comma 5-bis è punita, salvo che sussista il giustificato motivo, con la multa da 10.000 a 20.000 euro, in caso di respingimento o espulsione disposta ai sensi dell’articolo 13, comma 4, o se lo straniero, ammesso ai programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all’articolo 14-ter, vi si sia sottratto. Si applica la multa da 6.000 a 15.000 euro se l’espulsione e’ stata disposta in base all’articolo 13, comma 5.
Valutato il singolo caso e tenuto conto dell’articolo 13, commi 4 e 5, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede all’adozione di un nuovo provvedimento di espulsione per violazione all’ordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi del comma 5-bis (( del presente articolo.)) Qualora non sia possibile procedere all’accompagnamento alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 5-bis (( del presente articolo, )) nonché, ricorrendone i presupposti, quelle di cui all’articolo 13, comma 3.»;
6) il comma 5-quater è sostituito dal seguente:
«5-quater. La violazione dell’ordine disposto ai sensi del comma 5-ter, terzo periodo, è punita, salvo giustificato motivo, con la multa da 15.000 a 30.000 euro. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma 5-ter, quarto periodo.»;
7) dopo il comma 5-quater è inserito il seguente:
«5-quater.1. Nella valutazione della condotta tenuta dallo straniero destinatario dell’ordine del questore, di cui ai commi 5-ter e 5-quater, il giudice accerta anche l’eventuale consegna all’interessato della documentazione di cui al comma 5-bis, la cooperazione resa dallo stesso ai fini dell’esecuzione del provvedimento di allontanamento, in particolare attraverso l’esibizione d’idonea documentazione.»;
8) il comma 5-quinquies è sostituito dal seguente:
«5-quinquies. Al procedimento penale per i reati di cui agli articoli 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.»;
9) dopo il comma 5-quinquies sono inseriti i seguenti:
«5-sexies. Ai fini dell’esecuzione dell’espulsione dello straniero denunciato ai sensi dei commi 5-ter e 5-quater, non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all’articolo 13, comma 3, da parte dell’autorità giudiziaria competente all’accertamento del medesimo reato. Il questore comunica l’avvenuta esecuzione dell’espulsione all’autorità giudiziaria competente all’accertamento del reato. 5-septies. Il giudice, acquisita la notizia dell’esecuzione dell’espulsione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall’articolo 13, comma 14, si applica l’articolo 345 del codice di procedura penale.»;
10) al comma 7, le parole: «a ripristinare senza ritardo la misura nel caso questa venga violata» sono sostituite dalle seguenti:
«, nel caso la misura sia violata, a ripristinare il trattenimento mediante l’adozione di un nuovo provvedimento di trattenimento. (( Il periodo di trattenimento disposto dal nuovo provvedimento è computato nel termine massimo per il trattenimento indicato dal comma 5» ));

e) dopo l’articolo 14-bis, è inserito il seguente:
(( «Art. 14-ter (Programmi di rimpatrio assistito). )) - 1. Il Ministero dell’interno, nei limiti delle risorse di cui al comma 7, attua, anche in collaborazione con le organizzazioni internazionali o intergovernative esperte nel settore dei rimpatri, con gli enti locali e con associazioni attive nell’assistenza agli immigrati, programmi di rimpatrio volontario ed assistito verso il Paese di origine o di provenienza di cittadini di Paesi terzi, salvo quanto previsto al comma 3.
2. Con decreto del Ministro dell’interno sono definite le linee guida per la realizzazione dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito, fissando criteri di priorità che tengano conto innanzitutto delle condizioni di vulnerabilità dello straniero di cui all’articolo 19, comma 2-bis, nonché i criteri per l’individuazione delle organizzazioni, degli enti e delle associazioni di cui al comma 1 (( del presente articolo. ))
3. Nel caso in cui lo straniero irregolarmente presente nel territorio è ammesso ai programmi di rimpatrio di cui al comma 1, la prefettura del luogo ove egli si trova ne dà comunicazione, senza ritardo, alla competente questura, anche in via telematica. Fatto salvo quanto previsto al comma 6, è sospesa l’esecuzione dei provvedimenti emessi ai sensi degli articoli 10, comma 2, 13, comma 2 e 14, comma 5-bis. E’ sospesa l’efficacia delle misure eventualmente adottate dal questore ai sensi degli articoli 13, comma 5.2, e 14, comma 1-bis. La questura, dopo avere ricevuto dalla prefettura la comunicazione, anche in via telematica, dell’avvenuto rimpatrio dello straniero, avvisa l’autorità giudiziaria competente per l’accertamento del reato previsto dall’articolo 10-bis, ai fini di cui al comma 5 del medesimo articolo.
4. Nei confronti dello straniero che si sottrae al programma di rimpatrio, i provvedimenti di cui al comma 3 sono eseguiti dal questore con l’accompagnamento immediato alla frontiera, ai sensi dell’articolo 13, comma 4, anche con le modalità previste dall’articolo 14.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli stranieri che: a) hanno già beneficiato dei programmi di cui al comma 1; b) si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 13, comma 4, lettere a), d) e f) ovvero nelle condizioni di cui all’articolo 13, comma 4-bis, lettere d) ed e); c) siano destinatari di un provvedimento di espulsione come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale (( ovvero di un provvedimento di estradizione o di un mandato di arresto europeo o di un mandato di arresto da parte della Corte penale internazionale. ))
6. Gli stranieri ammessi ai programmi di rimpatrio di cui al comma 1 trattenuti nei Centri di identificazione ed espulsione rimangono nel Centro fino alla partenza, nei limiti della durata massima prevista dall’articolo 14, comma 5.
7. Al finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario assistito di cui al comma 1 si provvede nei limiti: a) delle risorse disponibili del Fondo rimpatri, di cui all’articolo 14-bis, individuate annualmente con decreto del Ministro dell’interno; b) delle risorse disponibili dei fondi europei destinati a tale scopo, secondo le relative modalità di gestione.»;

f) all’articolo 16, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, in caso di sentenza di condanna, ai reati di cui all’articolo 14, commi 5-ter e 5-quater.»;

g) all’articolo 19:
1) nella rubrica, dopo le parole: «e di respingimento.» sono aggiunte le seguenti: «Disposizioni in materia di categorie vulnerabili.»;
2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Il respingimento o l’esecuzione dell’espulsione di persone affette da disabilità, degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori nonché dei minori, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali sono effettuate con modalità compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate.»;

(( g-bis) all’articolo 32, comma 1-bis: ))
1) le parole: (( «sempreché non sia intervenuta una decisione del Comitato per i minori stranieri di cui all’articolo 33, )) » sono soppresse;
2) dopo le parole: «ovvero sottoposti a tutela,» sono inserite le seguenti:(( «previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all’articolo 33 del presente testo unico, ovvero ai minori stranieri non accompagnati». ))

2. Il decreto del Ministro dell’interno di cui al comma 2 dell’articolo 14-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dal comma 1, lettera e), è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 4.
Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274

1. All’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, dopo la lettera s-bis), è aggiunta la seguente:
«s-ter) articolo 13, comma 5.2, e articolo 14, commi 1-bis, 5-ter e 5-quater, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.».

Art. 5.
Copertura finanziaria

1. Per le finalità di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), n. 3), connesse all’adeguamento dei centri di identificazione ed espulsione, anche attraverso la ristrutturazione di immobili demaniali, è autorizzata la spesa di euro 16.824.813 per l’anno 2011, ed euro 40.000.000 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.

2. All’onere derivante dal comma 1, si provvede, rispettivamente:
a) per l’anno 2011, quanto ad euro 16.824.813, mediante ((corrispondente )) riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 30, della legge 15 luglio 2009, n. 94;
b) per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, con corrispondente utilizzo di quota delle somme disponibili (( nel conto dei residui nell’esercizio 2011, relative alla predetta autorizzazione di spesa, pari a 120 milioni di euro, che è versata )) su apposita contabilità speciale nell’anno 2011, ai fini del riversamento all’entrata del bilancio dello Stato in ragione di euro 40.000.000 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Da altalex.com

Giovedì, 11 Agosto 2011
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