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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - DECRETO 10 maggio 2011
Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2

(G.U. n. 185 del 10 agosto 2011)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

 

      Visto l’articolo 72, comma 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominato «Codice della Strada»;
     Vista la direttiva 94/78/CE della Commissione, del 21 dicembre 1994, recepita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 18 agosto 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre 1995, n. 204, successivamente rettificato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 23 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 marzo 1996, n. 69, che prevede talune prescrizioni dimensionali dei parafanghi dei veicoli della categoria M1 atti a garantirne la compatibilita’ con l’uso delle catene da neve;
Visto l’articolo 122, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada»;
     Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2002, recante norme concernenti le catene da neve destinate all’impiego sui veicoli della categoria M1;
     Considerata la necessita’ di adeguare le prescrizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 13 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 aprile 2002, n. 85, al progresso ed all’evoluzione della tecnica;
     Espletata con notifica la procedura di informazione in materia di norme e regole tecniche prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata ed integrata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427 di attuazione delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE;

Adotta

il seguente decreto:

Art. 1

     1. I dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli delle categorie M1 , N1, O1 e O2, devono essere costruiti a regola d’arte per assicurare la sicurezza nella circolazione stradale degli autoveicoli sui quali sono utilizzati.
     2. Si presumono costruiti a regola d’arte i dispositivi conformi alla norma UNI 11313.
     3. La valutazione di conformita’ alla norma UNI 11313 e’ effettuata da un organismo di certificazione accreditato in conformita’ al Regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, ed e’ attestata dalla apposizione del marchio di conformita’ UNI, da parte del fabbricante.

Art. 2

     1. I dispositivi supplementari di aderenza legalmente fabbricati e commercializzati o legalmente commercializzati in uno Stato membro dell’Unione europea o in Turchia ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell’accordo sullo spazio economico europeo (SEE), possono essere immessi in commercio ed utilizzati se garantiscono, anche attraverso adeguati mezzi di attestazione, un livello di sicurezza nella circolazione stradale, di affidabilita’ e di informazione dell’utilizzatore equivalente a quello disposto dall’articolo 1.
     2. Nel caso di dispositivi di cui al comma 1 per i quali non e’ prevista la presenza di un marchio di conformita’, essi devono essere muniti di altro mezzo che ne dimostri ed attesti l’idoneita’ all’uso cui essi sono destinati e corredati con documenti atti a garantirne l’affidabilita’ ed i livelli di informazione per l’utente equivalenti a quelli di cui all’articolo 1.
     3. I dispositivi conformi alla norma austriaca ÖNORM V5117 soddisfano i requisiti di cui ai commi precedenti.
     4. L’equivalenza dei livelli di sicurezza, affidabilita’ ed informazione per l’utilizzatore, garantiti dai dispositivi di cui al presente articolo, e’ valutata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti applicando le procedure previste dal Regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008.

Art. 3

     1. Sino al 31 marzo 2013, in alternativa alle prescrizioni del presente decreto, possono essere posti in commercio i dispositivi supplementari di aderenza conformi al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2002.
     2. A decorrere dal 1° aprile 2013, e’ abrogato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 13 marzo 2002.
Il presente decreto e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Venerdì, 12 Agosto 2011
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