In tema di violazioni connesse al prescritto uso del cronotachigrafo, alla luce della disciplina recata dall’art. 179, comma 2, cod. strada e dal Regolamento CEE n. 3821/85, di cui la citata norma costituisce attuazione, il conducente del veicolo è tenuto ad utilizzare soltanto il proprio foglio di registrazione (il quale, secondo quanto si evince dall’art 16 di detto Regolamento, è documento necessariamente individuale), sicché potrà legittimamente configurarsi il caso di utilizzo di diversi veicoli provvisti di cronotachigrafo da parte dello stesso conducente munito della propria scheda di registrazione, ma non già la diversa ipotesi di guida dello stesso veicolo da parte di diversi conducenti che utilizzino un’unica scheda di registrazione. Ne consegue che la sanzionata fattispecie di mancato inserimento del foglio di registrazione è integrata non solo dal mancato utilizzo a detto fine del foglio di registrazione proprio del conducente, ma anche dalla utilizzazione (come nella specie) di un foglio di registrazione appartenente ad altro conducente. | |