La Corte di Cassazione ha confermato che un verbale privo dell’indicazione del numero di matricola dell’apparecchio utilizzato per accertare la velocità, non può considerarsi nullo. Rilevava che l’omissione non aveva consentito al trasgressore il diritto di difesa e la verifica della funzionalità dell’apparecchiatura nonché dei requisiti di omologazione e taratura, essendo stato indicato solo il tipo di strumento.
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