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Corte di Cassazione 13/08/2011

Giurisprudenza di legittimità - Veicolo in sosta con conducente in stato di ebbrezza - elementi che possono indurre al reato di cui all’articolo 186

(Cass. Pen., sez.IV 5 maggio 2011 n. 17465)

(omissis)

MOTIVI DELLA DECISIONE
Omissis ricorre in cassazione avverso la sentenza, in data 21 aprile 2010, della Corte d’Appello di Trieste che, in parziale riforma della sentenza di condanna emessa nei suoi confronti il 1° febbraio 2008 dal Tribunale di Tolmezzo in ordine al reato previsto dall’art. 186 comma 2, del codice della strada ha sostituito la pena detentiva con quella pecuniaria corrispondente.
Si denuncia violazione di legge per avere ritenuto il fatto contestato integrare la fattispecie criminosa rubricata, benché l’imputato sia stato colto in stato di ebbrezza alcolica all’interno della propria autovettura, in sosta sulla corsia di emergenza, e nell’atto di dormire. La giustificazione dal medesimo addotta, cioè di avere assunto bevanda alcolica solo dopo essersi fermato, è stata disattesa dalla Corte con motivazione illogica e non congrua.
Il motivo addotto è manifestamente infondato sicché il ricorso va dichiarato inammissibile.
La modificazione intervenuta all’articolo 606 lett. e) del codice di procedura penale, in seguito alla legge n. 46 del 2006 non comporta la possibilità di effettuare un’indagine sul discorso giustificativo della decisione tale da sovrapporre una propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito e da verificare l’adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sottolineare il suo convincimento, mentre la loro rispondenza alle acquisizioni processuali può, soltanto ora, essere dedotta qualora comporti il c.d. travisamento della prova, purchè siano indicate in maniera specifica ed in maniera inequivoca le prove pretese travisate nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessità di ricerca da par te della Corte e non ne sia effettuata una monca individuazione o un esame parcellizzato.
La tesi difensiva si basa sulla circostanza che il omissis abbia assunto sostanze alcoliche nel momento in cui si è fermato sulla corsia di emergenza escludendo, quindi, che si fosse messo alla guida dell’autovettura in stato di ebbrezza. La deduzione è stata disattesa dai giudici di merito con argomentazione logica, con riferimento a dati fattuali, inappuntabile laddove si è rilevato che gli agenti operanti non hanno rinvenuto all’interno dell’autovettura del omissis alcuna bottiglia o altro contenitore di alcol e che la posizione di parcheggio era anomala (l’autovettura è stata trovata sulla corsia di emergenza posta di traverso rispetto alla carreggiata) che denota un comportamento di guida, verosimilmente, condizionato dall’ingestione di sostanze alcoliche.
Il ricorso, in altre parole, è fondato su censure che attengono a valutazioni probatorie ed alla ricostruzione della vicenda processuale, ben delineata in fatto ed in diritto dai giudici di merito e che, pertanto, non possono formare oggetto del sindacato di legittimità, dovendo escludersi, nella concreta fattispecie, la sussistenza dei denunciati vizi di motivazione e di violazione dei criteri legali di valutazione delle prova.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
(omissis)

Da polnews.it

Sabato, 13 Agosto 2011
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