L’area utilizzata per la distribuzione di carburanti - ancorché sia di proprietà privata - è da ritenere aperta all’uso da parte del pubblico e ordinariamente adibita al traffico veicolare, considerato che chiunque ha la possibilità di accedervi. Pertanto, la circolazione automobilistica all’interno della suddetta area è soggetta alle norme sull’assicurazione obbligatoria, di cui alla L. n. 990 del 1969, la cui applicabilità presuppone, per l’appunto, l’apertura dell’area al traffico veicolare ad opera di un numero indeterminato di persone. (Cass. Civ., Sez. III, 3 marzo 2011, n. 5111) [RIV-110708P593] |
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