In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, l’opposizione giurisdizionale, nelle forme previste dagli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ha natura di rimedio generale esperibile, salvo espressa previsione contraria, contro tutti i provvedimenti sanzionatori, ivi compresi quelli di sospensione della validità della patente di guida e quelli prodromici a tale sospensione, quali la decurtazione progressiva dei punti; mentre, l’esclusione di tale rimedio per il provvedimento di decurtazione dei punti contrasterebbe con gli artt. 3 e 24 Cost., intaccando l’omogeneità del sistema sanzionatorio del codice della strada. (In applicazione del principio suddetto, la S.C. ha negato la giurisdizione del giudice amministrativo nei confronti del provvedimento recante la comunicazione dell’annotazione nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida della riduzione dei punti dalla patente per effetto di un verbale di violazione il cui accertamento non sia stato ancora definito). (Cass. Civ., Sez. Un., 23 aprile 2010, n. 9691) |
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