Ogni comune ha l’obbligo e l’onere di rimuovere le buche e tutte le insidie stradali che, in qualche modo, possano essere causa di incidenti e cadute. In mancanza di ciò ne risponderanno penalmente per le lesioni causate ai cittadini. Così i giudici della quarta sezione penale della Suprema Corte hanno deciso con la sentenza del 7 aprile 2011, n. 13775, con cui è stata convalidata una condanna per lesioni colpose nei confronti di un dirigente dell’Ufficio tecnico di un Comune, “colpevole” per le lesioni causate ad un soggetto inciampato sopra “una bolla” dell’asfalto. Il dirigente era stato ritenuto colpevole per non aver “attuato la necessaria ed ordinaria” manutenzione del piano del passaggio pedonale tra marciapiede e attraversamento della carreggiaa. Secondo quanto asserito dalla difesa del dirigente, l’incidente si era verificato a causa della “disattenzione” del pedone. I giudici della Suprema Corte con la sentenza de qua affermano che sindaco e responsabile dell’ufficio tecnico del comune assumono una posizione di garanzia in base alla generale norma di diligenza, la quale impone agli organi dell’amministrazione comunale di vigilare (per quanto di loro competenza) allo scopo di evitare situazioni di pericolo derivanti da non idonea manutenzione e/o controllo dello stato delle strade comunali. Da ciò ne consegue la responsabilità del dirigente.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE IV PENALE Sentenza 7 aprile 2011, n. 13775
Massima e Testo Integrale
da Altalex
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