Lunedì 29 Luglio 2024
area riservata
ASAPS.it su

Massime di giurisprudenza - Norme di comportamento in genere - Spazi ed aree private - Norme del codice della strada - Obbligo di osservanza - Configurabilità – Limiti

(Cass. Civ., sez. II, 3 marzo 2011, n. 5126)

Le norme del codice della strada che si applicano, ai sensi dell’art. 1, sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, devono essere osservate come norme di comune prudenza anche sulle strade private in qualsiasi modo adibite al traffico veicolare.

 

Lunedì, 22 Agosto 2011
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK