Il custode, proprietario o meno che sia, sorpreso a circolare col veicolo sottoposto a provvedimento di sequestro amministrativo a norma dell’art. 213 D.L.vo n. 285 del 1992 risponde sia dell’illecito amministrativo di cui al quarto comma dello stesso articolo, sia del reato di cui all’art. 334 c.p., ove la circolazione sintomatica della volontà di sottrarre il bene, al fine di eludere il vincolo di indisponibilità del sequestro, ovvero comporti il deterioramento del bene, da intendersi non già come usura del mezzo bensì come scadimento qualitativo dello stesso mediante l’alterazione parziale o totale degli elementi costitutivi.
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