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Limitazioni alla circolazione nei giorni festivi dei veicoli pesanti

Articolo per gentile concessione di

Limitazioni alla circolazione
nei giorni festivi dei veicoli pesanti

Ogni anno il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con apposito decreto, rende noto il calendario dei giorni per l’anno seguente in cui è vietata la circolazione dei mezzi pesanti fuori dei centri abitati definendo anche gli orari di inizio e fine del divieto per ogni periodo considerato.

I prefetti, con propri provvedimenti, conformemente alle direttive del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sospendono temporaneamente la circolazione dei veicoli pesanti, nel territorio di propria competenza.


2 SOGGETTI PER CUI VALE IL DIVIETO

Il divieto di circolazione si applica ai seguenti veicoli quando circolano fuori dei centri abitati:

• autoveicoli di massa superiore a 7,5 t, anche se scarichi, purché non adibiti al trasporto di persone;
• veicoli di qualunque massa che trasportano merci pericolose;
• macchine agricole ed operatrici, quando si trovano su strade di interesse nazionale.

3 ANTICIPI E POSTICIPI

Per alcune categorie di trasporti per i quali vale il divieto, sono previste deroghe temporali per soddisfare esigenze specifiche, consistenti in posticipi ed anticipi rispetto all’ora di inizio e di fine del divieto.

• Posticipi. Possono circolare anche dopo l’inizio del divieto (per il tempo indicato in parentesi), purché muniti di idonea documentazione attestante, secondo i casi, origine o destinazione del viaggio, i veicoli:

- provenienti dall’estero o dalla Sardegna (4 ore);
- provenienti o diretti in Sicilia (2 ore);
- che circolano in Sardegna, provenienti dal resto del territorio nazionale (4 ore);
- circolanti in Sicilia e provenienti per traghettamento dal resto del territorio, salvo che dalla Calabria (4 ore).

• Anticipi. Possono riprendere il viaggio, anche prima della fine del divieto (con l’anticipo delle ore indicate in parentesi), purché muniti di idonea documentazione attestante, secondo i casi, origine o destinazione del viaggio o delle merci, i veicoli: - impiegati in trasporti combinati strada-ferrovia che rientrano nel campo di applicazione dell’art. 38 della legge n. 166/2002 o strada-mare che rientrano nel campo di applicazione dell’art. 3 comma 2 ter della legge 22 novembre 2002 n. 265 purché muniti oltre che di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, anche della lettera di prenotazione o titolo di viaggio per l’imbarco (4 ore);

- che circolano in Sardegna provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale (4 ore) purché muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio;
- diretti all’estero (2 ore);
- diretti o provenienti dalla Sicilia (2 ore);
- diretti in Sardegna (4 ore);
- diretti agli interporti di Bologna, Padova, Verona Q. Europa, Torino-Orbassano, Rivalta Scrivia, Trento, Novara, Parma Fontevivo, o ai terminals intermodali di Busto Arsizio, Milano Rogoredo e Milano smistamento (4 ore).

4 SOGGETTI ESCLUSI DAL DIVIETO

I soggetti esonerati dal divieto di circolazione sono indicati anno per anno dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Il divieto di circolazione non si applica ai seguenti veicoli, anche se aventi dimensioni eccezionali ovvero se circolanti scarichi:

• immatricolati per “uso speciale” non atti al carico;
• adibiti a pubblico servizio di emergenza (Vigili del fuoco, Protezione civile, ecc.);
• militari o con targa CRI (Croce rossa italiana), per comprovate necessità di servizio, e delle forze di polizia;
• utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;
• comunali, in servizio di nettezza urbana, o di terzi che effettuano smaltimento rifiuti;
• adibiti a servizi postali, muniti di emblema PT o Poste italiane, di supporto al servizio postale ovvero autorizzati dal Ministero delle comunicazioni;
• del servizio radiotelevisivo impegnati in servizi urgenti;
• per trasporto di combustibili e carburanti destinati alla distribuzione e al consumo;
• macchine agricole, circolanti su strade non statali;
• immatricolati come trattori stradali con massa complessiva inferiore a 7,5 t, quando circolano isolati;
• circolanti in Sardegna e diretti ai porti di imbarco per il resto del territorio nazionale, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione e di prenotazione o biglietto per l’imbarco. Lo stesso vale, con le analoghe condizioni, per i veicoli circolanti in Sicilia (eccetto quelli diretti in Calabria).

Il divieto di circolazione non si applica, altresì, ai seguenti veicoli, anche se viaggiano scarichi, purché non aventi dimensioni eccezionali:

• per trasporto di animali per manifestazioni agonistiche autorizzate, da effettuarsi o effettuate entro 48 ore;
• adibiti al servizio ristoro a bordo degli aerei o trasporto di parti di ricambio per aerei;
• per trasporto forniture e servizi per la marina mercantile (muniti di idonea documentazione);
• adibiti a trasporto esclusivo di giornali o prodotti per uso medico;
• adibiti al trasporto di latte, escluso quello a lunga conservazione, o di liquidi alimentari (che espongono un cartello con la lettera “d”);
• costituti da autocisterne per trasporto di acqua per uso domestico;
• adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari;
• per trasporto di derrate alimentari deperibili in regime ATP;
• che trasportano prodotti deperibili, quali frutta e ortaggi freschi, carni e pesci freschi, fiori recisi, latticini freschi, sementi vive (che espongono un cartello con la lettera “d”);
• che trasportano animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dall’estero nonchè i sottoprodotti derivanti dalla macellazione degli stessi, pulcini destinati all’allevamento (che espongono un cartello con la lettera “d”);
• prenotati per le operazioni di revisione, limitatamente alle giornate di sabato purché il veicolo sia munito del foglio di prenotazione;
• che compiono un percorso a vuoto per il rientro in sede a condizioni che non si trovino ad una distanza superiore a 50 km a decorrere dall’inizio del divieto stesso;
• trattori stradali isolati che rientrano in sede limitatamente a quelli impiegati per il trasporto combinato.

I veicoli esclusi dal divieto possono viaggiare liberamente senza alcuna autorizzazione purché siano in grado di provare con documenti e fogli di viaggio che si muovono esclusivamente per le finalità sopra indicate.

5 ALTRI SOGGETTI AUTORIZZATI A CIRCOLARE

IN DEROGA AL DIVIETO


Altri veicoli possono circolare su autorizzazione rilasciata dal prefetto che deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi di polizia stradale. La facoltà discrezionale del prefetto di concedere le autorizzazioni è limitata alle seguenti situazioni:

• veicoli di massa complessiva superiore a 7,5 t:

- se esistono motivi di assoluta necessità ed urgenza;
- che trasportano derrate alimentari, diverse da quelle per cui ricorre l’esenzione assoluta dal divieto, che, per la natura dei prodotti o per fattori climatici o stagionali, sono altamente deperibili e necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di deposito e di vendita;
- che trasportano prodotti deperibili destinati all’alimentazione degli animali;

• veicoli di dimensioni eccezionali solo se esistono gravi e indifferibili motivi e a condizione che vi sia l’approvazione degli enti proprietari o concessionari delle strade interessate al loro transito. I veicoli autorizzati alla circolazione in deroga devono essere muniti di cartelli verdi con la lettera “a” fissati in modo ben visibile sulle fiancate e sul retro.

L’autorizzazione deve trovarsi a bordo dei veicoli autorizzati per essere esibita a richiesta degli organi di polizia stradale. Sull’autorizzazione prefettizia è indicato:

• l’arco temporale di validità;
• la targa del veicolo autorizzato alla circolazione;
• le località di partenza e di arrivo, nonché i percorsi consentiti in base alle situazioni di traffico;
• il prodotto o i prodotti per il trasporto dei quali è consentita la circolazione;
• l’indicazione delle eventuali strade sulle quali permanga comunque il divieto;
• l’eventuale specifica, ove ne ricorra l’obbligo, che il provvedimento autorizzativo è valido solo per il trasporto dei prodotti indicati nella richiesta e che sul veicolo devono essere fissati cartelli indicatori.

Le autorizzazioni prefettizie alla circolazione si riferiscono, di norma, ai veicoli che circolano carichi.

Durante i periodi di divieto, i prefetti nel cui territorio ricadano posti di confine possono autorizzare, in via permanente, i veicoli provenienti dall’estero a raggiungere aree attrezzate per la sosta o autoporti, siti in prossimità della frontiera.

Per i veicoli che trasportano merci pericolose per i quali il divieto vale anche se aventi massa inferiore a 7,5 t, l’autorizzazione può essere concessa solo se ricorrono particolari motivi di interesse pubblico.

Mercoledì, 06 Aprile 2005
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