In tema di sanzioni amministrative, il caso fortuito e la forza maggiore, pur non essendo espressamente menzionati dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, debbono ritenersi implicitamente inclusi nella previsione dell’art. 3 di essa ed escludono la responsabilità dell’agente, incidendo il caso fortuito sulla colpevolezza e la forza maggiore sul nesso psichico. La relativa nozione va desunta all’art. 45 cod. pen., rimanendo integrata con il concorso dell’imprevedibilità ed inevitabilità da accertare positivamente mediante specifica indagine. (Nella specie la S.C. ha confermato a sentenza di merito, che aveva escluso ricorressero dette figure nel caso di un motociclista postosi alla guida di un motoveicolo senza indossare il casco, ancorché lo stesso fosse stato oggetto poco prima di furto, osservando che la condotta di guida era stata tenuta consapevolmente e volontariamente dopo il furto e che, dunque, essa era pienamente assista dall’elemento soggettivo dell’illecito amministrativo).
|
|