E’ nulla la notifica effettuata a mezzo posta con la sola consegna al portiere dello stabile, senza attestazione dell’avvenuta ricerca delle altre persone abilitate. E’ quanto ha stabilito la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza 12 aprile 2011, n. 8284 con la quale si afferma come l’attestazione possa avvenire anche con la crocettatura delle apposite caselle nel relativo modulo. Il caso vedeva un avvocato impugnare una sentenza del Giudice di Pace di Roma che rigettava una sua opposizione avverso una cartella esattoriale, deducendo di non aver mai ricevuto la raccomandata circa l’avvenuta notifica al portiere, ex art. 139, quarto comma, c.p.c.. Tale norma, infatti, dispone che, nel caso in cui la notifica sia effettuata al portiere dello stabile ove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda del destinatario dell’atto, il portiere medesimo debba sottoscrivere una ricevuta e l’ufficiale giudiziario debba dare notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto, a mezzo di lettera raccomandata. Secondo l’interpretazione sostenuta dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione, per principio generale, in caso di notifica nelle mani del portiere, l’ufficiale giudiziario deve dare atto, oltre che dell’assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l’atto, onde il relativo accertamento, sebbene non debba necessariamente tradursi in forme sacramentali, deve, nondimeno, attestare chiaramente l’assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dal secondo comma dell’art. 139 c.p.c., secondo la successione preferenziale tassativamente stabilita da tale norma, con conseguente nullità della notificazione eseguita nelle mani del portiere quando la relazione dell’ufficiale giudiziario non contenga l’attestazione del mancato rinvenimento delle persone di cui sopra (Sez. un., 30 maggio 2005, n. 11332; confermato anche da Cass. civ., 20 novembre 2009, n. 24536).
E’ bene ricordare come, in tema di notificazione nelle mani del portiere, sussista un contrasto giurisprudenziale, del quale si intende qui di seguito dare nota. Secondo un primo orientamento, nell’ipotesi di consegna al portiere dell’atto da notificare, con contestuale spedizione della prescritta raccomandata, la spedizione di questt’ultima non si configura come elemento costitutivo della fattispecie notificatoria, in quanto tale ipotesi di notificazione si perfeziona con la modalità e nel momento della consegna dell’atto al portiere (Cass. civ., 5 luglio 2006, n. 15315). In senso contrario altra giurisprudenza di legittimità secondo la quale l’omessa spedizione della raccomandata prescritta dal quarto comma dell’art. 139 c.p.c., non costituisce una mera irregolarità, ma un vizio dell’attività dell’ufficiale giudiziario che determina, fatti salvi gli effetti della consegna dell’atto dal notificante all’ufficiale giudiziario medesimo, la nullità della notificazione nei confronti del destinatario (Cass. civ., 30 giugno 2008, n. 17915). I giudici della Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione, nell’aderire all’orientamento da ultimo citato, ritengono nulla la notificazione eseguita al portiere dello stabile, non seguita dalla spedizione della raccomandata al destinatario originario dell’atto, e non accompagnata dall’attestazione dell’avvenuta ricerca degli altri soggetti abilitati. (Nota di Simone Marani)
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE Sentenza 12 aprile 2011, n. 8284
Fatto e diritto
1. - L’avvocato T.M. impugna la sentenza n. 1985 del 2005, depositata il 14 marzo 2005, del Giudice di Pace di Roma che rigettava la sua opposizione avverso la cartella esattoriale ****, deducendo di non aver mai ricevuto la notifica dei verbali di violazione alle norme del Codice della Strada che avevano dato luogo a tale richiesta.
2. - Il Giudice di Pace rigettava il ricorso, rilevando che dalla documentazione esibita dal Comune di Roma, costituitosi a giudizio con funzionario, risultava che "i verbali erano stati ritualmente notificati a mezzo servizio postale nei termini di legge, ai sensi dell’art. 149 c.p.c., che prevede tale notifica quando, come nel caso di specie, la stessa non sia vietata". Non era quindi applicabile l’art. 139 c.p.c. "in quanto lo stesso prescrive l’invio della raccomandata quando l’ufficiale giudiziario notifica nelle mani del portiere o di un vicino che accetti l’atto".
3. - Il ricorrente articola due motivi di ricorso. Col primo lamenta la nullità della notifica dei verbali contravvenzionali, avvenuta a mani del portiere del suo stabile, senza che l’ufficiale postale effettuasse alcuna ricerca del notificando o di un suo familiare o addetto alla casa. Aggiunge che non gli era stata inviata alcuna raccomandata circa l’avvenuta notifica al portiere ex art. 139 c.p.c., comma 4. Deduce quindi violazione e falsa applicazione dell’art. 139 c.p.c., commi 2 e 3 e della L. n. 890 del 1992, art. 7, comma 3. Col secondo deduce vizi di motivazione.
4. - Resiste con controricorso il Comune di Roma, il quale deduce la regolarità del procedimento di notifica, posto che l’ufficiale postale con "l’apposizione della crocettatura della casella stampata sulla busta concernente il verbale di accertamento, relativa alla consegna al portiere, presuppone ovviamente la infruttuosa ricerca del destinatario e il mancato preventivo rinvenimento delle persone indicate dall’art. 139 c.p.c.".
5. Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., la Procura Generale ha concluso per iscritto per l’accoglimento del ricorso.
6. - Il ricorso è fondato. Infatti, deve intendersi nulla la notifica effettuata a mezzo posta con la sola consegna al portiere dello stabile, senza attestazione dell’avvenuta ricerca delle altre persone abilitate, attestazione che può avvenire anche con la crocettatura delle apposite caselle nel relativo modulo. In tal senso il costante orientamento di questa Corte (vedi tra le altre, Cass. Sezioni unite 2005 n. 11332). Nè può desumersi il compimento di tale attività dal solo fatto che la consegna sia stata effettuata al portiere, come deduce la difesa dell’avvocatura, non risultando alcunchè dalla notifica.
7. - Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto - in quanto dall’accoglimento del ricorso deriva logicamente il giudizio di fondatezza dei motivi posti a base dell’opposizione - è consentito in questa sede pronunciare nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, ed accogliere l’originaria opposizione.
8. - Le spese seguono la soccombenza anche per il merito.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, in accoglimento dell’opposizione originariamente proposta al Giudice di Pace, annulla la cartella esattoriale opposta. Condanna la parte intimata alle spese di giudizio, liquidate in 500,00 Euro per onorari e 100,00 Euro per spese per il giudizio di merito, nonché in 400,00 Euro per onorari e 200,00 Euro per le spese del giudizio di legittimità, oltre accessori di legge.
da Altalex
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