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Corte di Cassazione 30/08/2011

Giurisprudenza di legittimità - Autovelox: il numero di matricola non è elemento per la validità del verbale

(Cass. Civ. sez. II, 4 luglio 2011, n. 14564)

Il giudice di pace, su ricorso di un automobilista, annullava il verbale di accertamento dell’infrazione al C.d.S. contemplata all’art. 142 comma 8, elevato dalla polizia municipale. Il tribunale, adito in grado d’appello dal Comune, ribadiva la nullità del verbale poiché non era stato indicato il numero di matricola dello strumento utilizzato per la rilevazione della velocità. Siffatta mancanza aveva impedito al presunto trasgressore di esercitare il proprio diritto di difesa, ed in particolare il controllo sull’effettivo funzionamento dello strumento di rilevazione, nonché sui requisiti di omologazione e di taratura.
La Cassazione, riepilogando i propri orientamenti in materia, ha ribaltato la pronuncia, argomentando che l’omessa indicazione del numero di matricola dell’apparecchio di rilevazione, nel verbale di accertamento, non rappresenta motivo di nullità e che il verbale non recante il numero della matricola rimane valido e fa piena prova fino a querela di falso. La Suprema Corte evidenzia che gli apparecchi per rilevare la velocità, regolarmente omologati, non sono subordinati a controlli periodici di taratura. Il numero di matricola dell’apparecchio non è elemento richiesto per la validità del verbale di accertamento, di conseguenza l’omessa indicazione non rappresenta motivo di nullità della sanzione per violazione del diritto di difesa.
La Cassazione ribadisce inoltre che il verbale di accertamento fa piena prova, fino a querela di falso, dell’effettuazione dei rilievi eseguiti dalla polizia, e i relativi esiti valgono fino a prova contraria. Colui che vuole negare la validità probatoria delle attestazioni provenienti dalla Polizia deve pertanto fornire elementi concreti a dimostrazione del vizio di funzionamento degli apparecchi.
(Nota di Laura Biarella)

 

 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE II CIVILE
Ordinanza 11 marzo – 4 luglio 2011, n. 14564
(Presidente Settimj – Relatore D’Ascola)

Massima e Testo Integrale

 

da Altalex

 

Martedì, 30 Agosto 2011
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