Due soggetti, che avevano riportato danni fisici in un incidente stradale, adiscono i giudici di Piazza Cavour rilevando tre vizi nella sentenza emanata in grado d’appello. La Cassazione rigetta i primi due motivi, ribadendo il proprio consolidato orientamento in tema di danno, espresso nella nota sentenza a Sezioni Unite Civili n. 26972/2008. Il collegio rammenta infatti che il danno esistenziale non esiste quale categoria autonoma di pregiudizio, poiché il danno non patrimoniale da lesione della salute rappresenta una categoria vasta ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione si tiene conto di tutti i pregiudizi effettivamente sofferti dalla vittima, evitando di ricadere nella duplicazione risarcitoria mediante l’assegnazione di denominazioni differenti agli stessi pregiudizi. Pertanto non è ammissibile il riconoscimento, in capo al danneggiato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, come pure la liquidazione del danno biologico a parte, rispetto a quello estetico. Col terzo motivo i ricorrenti denunziano il rigetto, da parte della Corte territoriale, della domanda preordinata a conseguire il ristoro delle spese mediche che gli stessi dovranno sostenere in futuro, quali ulteriori effetti del sinistro. Essendo spese mediche da sostenere pro futuro, il giudice di merito aveva ritenuto non possibile prevederne l’importo. Per i ricorrenti ciò si porrebbe in contrasto con le lesioni subite che, stante la conclamata gravità, comporteranno di certo la necessità di ulteriori spese per cure mediche. I giudici di legittimità, richiamando la propria precedente giurisprudenza sul punto (ex multis Cass. civ. 23 gennaio 2006, n. 1215), e accogliendo il motivo, osservano che in ipotesi di lesioni personali con postumi invalidanti permanenti, la risarcibilità come danno emergente futuro delle spese che il sinistrato dovrà sostenere per le cure mediche “esige il convincimento, da parte del giudice di merito, che tali spese saranno sostenute secondo una ragionevole e fondata attendibilità”. Precisano inoltre che la loro liquidazione dovrà avvenire per via equitativa. Appare evidente che in futuro i ricorrenti dovranno sostenere delle spese per diversi tipi di cure, anche in considerazione del fatto che una delle ricorrenti si trova su una sedia a rotelle. La Cassazione ha evidenziato inoltre che la Corte territoriale ha negato la spettanza in ragione delle difficoltà di determinazione dell’ammontare, che tuttavia rappresenta un profilo differente, ed in ogni caso rimediabile, in sede di merito, mediante l’applicazione di criteri di natura presuntiva ed equitativa. Pertanto il collegio ha cassato la pronuncia sul punto, con rinvio al giudice di merito il quale, nel definire la causa, si atterrà al principio di diritto statuito dallo stesso collegio: “sono risarcibili i danni futuri consistenti nelle spese che la vittima di un incidente stradale dovrà sostenere per cure ed assistenza tutte le volte in cui il giudice accerti -dandone adeguatamente conto nella motivazione - che tali spese, la cui liquidazione andrà necessariamente operata in via equitativa, saranno sostenute secondo una ragionevole e fondata attendibilità”.
(Nota di Laura Biarella)
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III CIVILE Sentenza 9 giugno 2011, n. 12690
Svolgimento del processo
I fatti di causa rilevanti ai fini della decisione del ricorso possono così ricostruirsi sulla base della sentenza impugnata.
C.D. e C.A. convennero in giudizio innanzi al Tribunale Roma S.M., il Ministero dell’Interno, Assitalia - Le Assicurazioni d’Italia s.p.a. e D.D. B., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito di un incidente verificatosi il (OMISSIS), allorchè il ciclomotore sul quale la prima viaggiava era stato investito dall’autovettura di servizio condotta dall’agente di polizia M. S., che aveva invaso l’opposta corsia di marcia costrettovi, a suo dire, da un’irregolare manovra del D.B.. Nell’urto C.D. aveva riportato lesioni irreversibili alla colonna vertebrale, con conseguente paralisi degli arti inferiori.
Nel corso del giudizio fu disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di P.B., proprietaria dell’autovettura condotta dal D.B., e di Universo Assicurazioni s.p.a., compagnia assicuratrice della stessa.
Con sentenza del 1 agosto 2002 il giudice adito condannò S. M., il Ministero dell’Interno e Assitalia-Le Assicurazioni d’Italia s.p.a. a corrispondere a C.D. la complessiva somma di Euro 2.192.902,59 e ad C.A. quella di Euro 206.708,34, mentre rigettò tutte le istanze avanzate nei confronti degli altri convenuti.
Tale pronuncia venne impugnata sia da D. e da A. C. che dal Ministero dell’Interno.
D.B.D., P.B., Italiana Assicurazioni s.p.a., incorporante di Universo Assicurazioni s.p.a. e Assitalia - Le Assicurazioni d’Italia s.p.a. si costituirono in entrambi i giudizi, proponendo appello incidentale relativamente alle spese, i primi due, e appello incidentale condizionato, le società assicuratrici. Assitalia - Le Assicurazioni d’Italia s.p.a. tuttavia, in quello intentato dal Ministero, si limitò a resistere al gravame.
Riunite le impugnazioni hinc et inde proposte ex art. 335 cod. proc. civ., la Corte d’appello, in data 25 gennaio 2005, ha accolto parzialmente gli appelli di D. e C.A., per l’effetto condannando S.M., il Ministero dell’Interno e Assitalia, in solido tra loro, al pagamento in loro favore delle ulteriori somme di Euro 43.020,86, a titolo di rifusione degli esborsi sostenuti per lavori di adeguamento della casa di abitazione;
e di Euro 86.764,76, per spese mediche, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Avverso detta pronuncia propongono ricorso per cassazione C. D. e C.A., formulando tre motivi e notificando l’atto a S.M., al Ministero dell’Interno, ad Assitalia - Le Assicurazioni d’Italia s.p.a., a Italiana Assicurazioni s.p.a., a D.B.D. e a P.B..
Nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
1.1 Col primo motivo gli impugnanti lamentano violazione e falsa applicazione dell’art. 2059 cod. civ. in relazione agli artt. 2 e 32 Cost.. Oggetto delle critiche è la ritenuta infondatezza del motivo di gravame concernente la mancata attribuzione del danno esistenziale.
I ricorrenti contestano in particolare l’assunto del giudice di merito secondo cui esso non sarebbe configurabile come categoria di pregiudizio autonoma e distinta da quelle del danno morale o biologico. Sostengono che tale affermazione sarebbe in contrasto con la giurisprudenza del Supremo Collegio.
1.2 Col secondo mezzo si denunciano vizi motivazionali con riferimento alla medesima questione: la Corte territoriale, dopo avere escluso la configurabilità, sul piano ontologico, di un danno esistenziale, ne avrebbe negato il riconoscimento sull’assunto che la parte non aveva fornito elementi idonei a consentire al giudice di effettuarne una liquidazione equitativa, così contraddittoriamente e incongruamente ammettendone, in tesi, la sussistenza, dopo averla negata. Aggiungono che, in ogni caso, la ritenuta carenza deduttiva e probatoria della domanda attrice era in insanabile contrasto con la gravità delle affezioni sofferte da C.D. per effetto dell’incidente.
2. Le censure, che si prestano a essere esaminate congiuntamente per la loro evidente connessione, sono infondate per le ragioni che seguono.
Mette conto evidenziare che il giudice di merito, partito dal rilievo che il danno esistenziale è figura di matrice dottrinaria e giurisprudenziale destinata a dare visibilità e tutela al pregiudizio costituito dalla privazione di valori non economici protratti nel tempo, quali la irreversibile e definitiva preclusione di relazioni interpersonali normali, della possibilità di portare a termine una gravidanza nonchè la forzata rinuncia alle abituali frequentazioni, ha segnatamente negato che esso possa coincidere con la lesione dell’interesse protetto, che possa cioè risolversi in un evento, rimarcandone quel carattere di conseguenza della lesione stessa, che ne impone l’allegazione e la prova da parte di chi ne chiede il ristoro. Ha aggiunto che, ancorchè la sua liquidazione possa avvenire in base a criteri equitativi, è pur sempre onere del danneggiato fornire gli elementi obiettivi, sulla cui base possa poi il giudice operarne la quantificazione. Ha quindi argomentato che, nella fattispecie, la danneggiata non aveva assolto tale onere, ritenendo, in sostanza, che il danno fosse in re ipsa.
3.1 Tale impianto motivazionale, corretto sul piano logico e giuridico, resiste alle critiche formulate in ricorso. Contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, infatti, l’affermazione secondo cui il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce una conseguenza che deve essere allegata e provata da chi ne pretende il ristoro (confr. Cass. civ. sez. un. 11 novembre 2008, n. 26972; Cass. civ. 8 ottobre 2007, n. 20987), è costante nella giurisprudenza di questa Corte, ove l’approdo ermeneutico viene argomentato con l’assunto che l’evocazione di fattispecie di danno in re ipsa, snaturerebbe la stessa funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non già a seguito dell’effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo (Cass. sez. un. n. 26972/2008, cit.).
Altrettanto consolidata e costante è poi la negazione del danno esistenziale come categoria autonoma di pregiudizio, argomentata, tra l’altro, sul rilievo che il suo riconoscimento finirebbe per portare anche il danno non patrimoniale nell’area dell’atipicità. Di qui il principio, correttamente applicato dal giudice di merito, che il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione può e deve tenersi conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l’attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici, di talchè è inammissibile, in quanto duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello esistenziale (confr. Cass. civ. sez. un. n. 26972 del 2008 cit.).
3.2 Con particolare riguardo al caso di specie, non par dubbio che l’entità delle somme attribuite agli istanti a titolo di danno alla persona e di danno morale è indice inequivocabile del conglobamento, nelle stesse, anche del danno esistenziale, inteso come incisione delle possibilità del soggetto leso di esprimersi, di relazionarsi con gli altri e, in definitiva, di essere felice, e tanto a prescindere dalle formule descrittive del pregiudizio risarcito utilizzate dal giudice di merito.
Del resto nessun elemento hanno, in concreto, addotto gli esponenti in ordine alla insufficienza degli importi loro liquidati a titolo di danno non patrimoniale, così in sostanza affidando le loro critiche all’asciutto rilievo della formale assenza del lemma, danno esistenziale, dal novero degli effetti lesivi che il decidente ha inteso ristorare. I due motivi vanno pertanto respinti.
4. Con il terzo mezzo gli impugnanti deducono violazione dell’art. 2043 cod. civ. con riferimento al rigetto della domanda volta ad ottenere il ristoro delle spese mediche che essi saranno chiamati a sostenere in futuro in conseguenza dell’evento lesivo. Il diniego del giudice di merito, argomentato sull’assunto che, trattandosi di spese mediche future, non era possibile una previsione attendibile circa il loro ammontare, in ragione anche della estrema genericità della valutazione formulata sul punto dal consulente tecnico, sarebbe, secondo i deducenti, in contrasto con l’accertata gravità delle lesioni subite dall’infortunata, implicante la sostanziale certezza della necessità di ulteriori, futuri esborsi per fronteggiare il peggioramento, nel tempo, delle sue condizioni fisiche.
5. Le censure sono fondate.
Va al riguardo evidenziato che, in caso di lesioni personali con postumi invalidanti permanenti, la risarcibilità come danno emergente futuro delle spese che la vittima dovrà sostenere per cure mediche e fisioterapiche esige il convincimento, da parte del giudice di merito, che tali spese saranno sostenute secondo una ragionevole e fondata attendibilità, fermo, naturalmente, che la loro liquidazione dovrà necessariamente avvenire in via equitativa (confr. Cass. civ. 23 gennaio 2006, n. 1215; Cass. civ. 23 gennaio 2002, n. 752; Cass. civ. 20 gennaio 1987, n. 495).
Nella fattispecie la conferma del rigetto del relativo capo della domanda attrice è stato dalla Corte territoriale argomentato sulla base della pretesa impossibilità di una previsione attendibile circa il loro ammontare, in ragione, anche, dell’estrema genericità delle valutazioni espresse, sul punto, dalla relazione peritale.
Trattasi, all’evidenza, di rilievi eccentrici rispetto al problema della configurabilità, sul piano ontologico, della tipologia di danno di cui i ricorrenti hanno chiesto il ristoro, rilievi che, senza affrontare la questione, essa sì centrale, della plausibilità che la danneggiata, ridotta, per effetto del sinistro, su una sedia a rotelle, dovrà sostenere in futuro esborsi sia per ricoveri ciclici in istituti di cura, sia per assistenza domiciliare, ne negano la spettanza in ragione delle difficoltà di quantificazione, che è profilo diverso, comunque risolvibile, in sede di merito, mercè il ricorso a criteri presuntivi ed equitativi.
Ne deriva che la sentenza impugnata deve, sul punto, essere cassata, con rinvio al giudice di merito che, nel decidere, si atterrà al seguente principio di diritto: sono risarcibili i danni futuri consistenti nelle spese che la vittima di un incidente stradale dovrà sostenere per cure ed assistenza tutte le volte in cui il giudice accerti -dandone adeguatamente conto nella motivazione - che tali spese, la cui liquidazione andrà necessariamente operata in via equitativa, saranno sostenute secondo una ragionevole e fondata attendibilità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo e il secondo motivo di ricorso; accoglie il terzo; cassa, in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.
da Altalex
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