Articolo 126 bis e ricorso contro la sanzione che ha dato origine all’intimazione
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La questione parte da lontano. In ballo il dovere o meno, in pendenza di ricorso, di ottemperare all’intimazione, prevista dall’articolo 126-bis comma due, laddove si prevede che “nel caso di mancata identificazione di questi (leggasi trasgressore), il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, deve fornire all’organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato e’ tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all’organo di polizia che procede. Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 269 a euro 1.075.”
In sostanza, quindi: il proprietario o altro obbligato in solido ha comunque obbligo di comunicare i dati del conducente e della sua patente di guida entro il termine imposto, ma la decurtazione dei punti avverrà solamente alla definizione del procedimento concluso, cioè al termine delle procedure di ricorso (non si procederà ad alcuna decurtazione qualora Prefetto, Giudice di Pace o Tribunale accolgano il ricorso/appello). E così, per esempio, potrà essere valido motivo per non comunicare i dati il fatto che il ricorso tenda a dimostrare, non tanto un irregolare accertamento o contestazione dell’infrazione, quanto un’errata visura o trascrizione di targa. E’ evidente che in questo caso il proprietario, che presenta ricorso chiedendo l’archiviazione in quanto vi è discordanza fra il veicolo/trasgressore e quello per il quale è obbligato in solido, non potrà comunicare i dati del conducente/trasgressore. Discostandosi nettamente da questa interpretazione, con la circolare 29 aprile 2011 prot. 300/A/3971/11/109/16, il Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato, attenendosi ad “una prassi alla quale da tempo sono prevalentemente orientati gli uffici della Polizia Stradale, si ritiene che la presentazione di un ricorso avverso un verbale di contestazione costituisca un giustificato e documentato motivo di omissione dell’indicazione delle generalità del conducente” La prassi che prevale sulla giurisprudenza?
E’ pur vero che le pronunce della Corte di Cassazione non sono vincolanti né modificative o confermative di leggi come quelle della Corte Costituzionale, ma è altrettanto vero che con Ordinanza n. 210 del 13 luglio 2011 la Corte Costituzionale ha precisato che “non è chiaro come il carattere istantaneo dell’illecito amministrativo, conseguente alla violazione dell’obbligo di comunicazione di cui alla norma censurata, possa determinare una lesione del principio nemo tenetur se detegere(1) (specie ove si consideri che questa Corte ha individuato una serie di ipotesi nella quali la contestazione, in sede giudiziale o amministrativa, della legittimità del verbale di accertamento dell’illecito presupposto, rispetto a quello previsto dalla norma censurata, risulta «idonea ex se ad integrare quel documentato e giustificato motivo al quale da’ espresso rilievo l’art. 126-bis, comma 2, del codice della strada»; ordinanza n. 306 del 2009)”.
Altro esempio di giustificato motivo si verifica nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione Civile sez. I 20/5/2011 n. 11185, laddove si legge che "In relazione alla contestazione della violazione di omessa comunicazione dei dati del conducente di un veicolo di cui all’articolo 126-bis del codice della strada, ove la contestazione della violazione principale sia avvenuta tardivamente per superamento del termine di cui all’articolo 201 del codice della strada, comma 1, va esclusa la sussistenza dell’obbligo, per il proprietario del veicolo, di comunicare gli estremi del conducente del veicolo al momento del rilevamento dell’infrazione; con la conseguenza che risulta illegittima la pretesa sanzionatoria connessa alla violazione per omessa comunicazione, contestata, successivamente alla prima, con apposito verbale di accertamento"
Seguire in modo automatico la procedura suggerita dal Ministero dell’Interno potrebbe avere spiacevoli conseguenze da giustificare innanzi alla Corte dei Conti per i mancati introiti.
Comandante Polizia Locale
Nota (1) La locuzione latina nemo tenetur se detegere esprime il principio di diritto processuale penale in forza del quale nessuno può essere obbligato ad affermare la propria responsabilità penale.
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di Maurizio Marchi