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Articoli 02/09/2011

Articolo 126 bis e ricorso contro la sanzione che ha dato origine all’intimazione

Gli effetti della sentenza Corte Costituzionale n. 210 del 13 luglio 2011
 

 

Foto Coraggio - archivio Asaps
 

La questione parte da lontano. In ballo il dovere o meno, in pendenza di ricorso, di ottemperare all’intimazione, prevista dall’articolo 126-bis comma due, laddove si prevede che nel caso di mancata identificazione di questi (leggasi trasgressore), il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, deve fornire all’organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato e’ tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all’organo di polizia che procede. Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 269 a euro 1.075.”
Già in varie occasioni la Corte di Cassazione, una delle ultime con la Sentenza 10 novembre 2010, n. 22881 Sezione II Civile, ha avuto modo di precisare che Il termine assegnato al proprietario per comunicare all’organo di polizia che procede i dati relativi al conducente decorre, dunque, non dalla definizione del procedimento di opposizione avverso il verbale di accertamento dell’illecito presupposto, ma dalla richiesta rivolta al proprietario dall’organo di polizia; né è previsto che quest’ultimo debba soprassedere alla richiesta in attesa della definizione della contestazione dell’illecito”.
In pratica, dice la Cassazione, non vi è alcun motivo giustificativo nel non ottemperare all’intimazione effettuata dall’organo di polizia e tendente ad individuare chi fosse il conducente al momento dell’infrazione, non ravvisandosi lesione di alcun diritto. Infatti il conducente/ trasgressore/comunicato, in pendenza di ricorso, sarà comunque tutelato da quanto previsto dall’art. 126, comma 2, primo periodo, laddove si prevede che L’organo da cui dipende l’agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata”.

In sostanza, quindi: il proprietario o altro obbligato in solido ha comunque obbligo di comunicare i dati del conducente e della sua patente di guida entro il termine imposto, ma la decurtazione dei punti avverrà solamente alla definizione del procedimento concluso, cioè al termine delle procedure di ricorso (non si procederà ad alcuna decurtazione qualora Prefetto, Giudice di Pace o Tribunale accolgano il ricorso/appello).
Certamente il proprietario potrà appellarsi a motivi che gli consentano di non ottemperare all’intimazione qualora il ricorso tenda a dimostrare un errore di percezione dei verbalizzanti.

E così, per esempio, potrà essere valido motivo per non comunicare i dati il fatto che il ricorso tenda a dimostrare, non tanto un irregolare accertamento o contestazione dell’infrazione, quanto un’errata visura o trascrizione di targa. E’ evidente che in questo caso il proprietario, che presenta ricorso chiedendo l’archiviazione in quanto vi è discordanza fra il veicolo/trasgressore e quello per il quale è obbligato in solido, non potrà comunicare i dati del conducente/trasgressore.

Discostandosi nettamente da questa interpretazione, con la circolare 29 aprile 2011 prot. 300/A/3971/11/109/16, il Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato, attenendosi ad “una prassi alla quale da tempo sono prevalentemente orientati gli uffici della Polizia Stradale, si ritiene che la presentazione di un ricorso avverso un verbale di contestazione costituisca un giustificato e documentato motivo di omissione dell’indicazione delle generalità del conducente” La prassi che prevale sulla giurisprudenza?

E’ pur vero che le pronunce della Corte di Cassazione non sono vincolanti né modificative o confermative di leggi come quelle della Corte Costituzionale, ma è altrettanto vero che con Ordinanza n. 210 del 13 luglio 2011 la Corte Costituzionale ha precisato che “non è chiaro come il carattere istantaneo dell’illecito amministrativo, conseguente alla violazione dell’obbligo di comunicazione di cui alla norma censurata, possa determinare una lesione del principio nemo tenetur se detegere(1) (specie ove si consideri che questa Corte ha individuato una serie di ipotesi nella quali la contestazione, in sede giudiziale o amministrativa, della legittimità del verbale di accertamento dell’illecito presupposto, rispetto a quello previsto dalla norma censurata, risulta «idonea ex se ad integrare quel documentato e giustificato motivo al quale da’ espresso rilievo l’art. 126-bis, comma 2, del codice della strada»; ordinanza n. 306 del 2009)”.
Di fatto la Corte Costituzionale non riconosce un diritto automatico a non comunicare le generalità di chi si trovasse alla guida per il solo fatto di aver proposto ricorso/opposizione, ma ritiene che occorra una particolare giustificazione (come per esempio quella prima menzionata nel caso del ricorso tendente a dimostrare l’errore di percezione della targa del veicolo).

Altro esempio di giustificato motivo si verifica nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione Civile sez. I 20/5/2011 n. 11185, laddove si legge che "In relazione alla contestazione della violazione di omessa comunicazione dei dati del conducente di un veicolo di cui all’articolo 126-bis del codice della strada, ove la contestazione della violazione principale sia avvenuta tardivamente per superamento del termine di cui all’articolo 201 del codice della strada, comma 1, va esclusa la sussistenza dell’obbligo, per il proprietario del veicolo, di comunicare gli estremi del conducente del veicolo al momento del rilevamento dell’infrazione; con la conseguenza che risulta illegittima la pretesa sanzionatoria connessa alla violazione per omessa comunicazione, contestata, successivamente alla prima, con apposito verbale di accertamento"
Certamente non è facile gestire singolarmente le pratiche soprattutto per gli uffici che trattano miglioria o decine di migliaia di verbali, tant’è!

Seguire in modo automatico la procedura suggerita dal Ministero dell’Interno potrebbe avere spiacevoli conseguenze da giustificare innanzi alla Corte dei Conti per i mancati introiti.
Per meglio comprendere questa affermazione facciamo l’esempio del ricorrente che non mette in dubbio la presenza del suo veicolo sul luogo dell’infrazione, ma contesta le modalità di accertamento. Non comunica i dati del trasgressore/conducente entro il termine di cui all’art. 126 bis comma 2 C.d.S. quarto periodo.
Procedura prevista dalla giurisprudenza di Cassazione confermata dalla Corte Costituzionale n. 210 del 13 luglio 2011
: art. 126 bis comma 2 C.d.S. sesto periodo scaduta l’intimazione ad adempiere.
Procedura suggerita dal Ministero dell’Interno con Circolare 29 aprile 2011 prot. 300/A/3971/11/109/16:
art. 126 bis comma 2 C.d.S. sesto periodo solo alla definizione del ricorso (Prefetto/Giudice di Pace) o dell’appello (Tribunale). Tenuto conto che l’infrazione si è concretizzata appena spirato il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica dell’intimazione, la notifica del verbale è tardiva (oltre 90 giorni) e, per effetto di quanto previsto dall’art. 201 comma 5 C.d.S. (L’obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, s i estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto), non è nemmeno tenuto a proporre ricorso.
Semplicemente può omettere di pagare.

 

Comandante Polizia Locale
Gambettola (Fc)


Nota

(1) La locuzione latina nemo tenetur se detegere esprime il principio di diritto processuale penale in forza del quale nessuno può essere obbligato ad affermare la propria responsabilità penale.

 

 


di Maurizio Marchi
 

Venerdì, 02 Settembre 2011
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