L'airbag non si apre: la Cassazione obbliga la casa a risarcire
In merito ai vari casi legali riguardanti i dispositivi "airbag difettosi", riteniamo di estrema utilità segnalare la sentenza n. 17526/2011, emessa in data 11 luglio 2011 dalla 3^ Sez. Civile della Corte di Cassazione del Tribunale di Roma. Questa Corte ha accolto il ricorso degli eredi di Girolamo Rossi contro BMW A.G. e BMW Italia Spa, annullando la precedente sentenza n. 758/2008 della Corte d'Appello di Genova (depositata il 21 giugno 2008) che aveva rigettato la richiesta risarcitoria dei ricorrenti, accettata nel giudizio di primo grado. Motivo del ricorso è la mancata apertura dell'airbag frontale lato guidatore della BMW 520i condotta dal Rossi in occasione di un sinistro verificatosi il 29 agosto 1998 nel quale il guidatore aveva riportato "emoperitoneo da rottura traumatica della milza, distorsione del rachide cervicale e fratture multiple da trauma contusivo al torace".
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza precedente è stata impugnata dai ricorrenti in quanto aveva escluso il "nesso causale" tra la mancata apertura dell'airbag e il danno. Il giudice di merito afferma che il primo urto contro il guard-rail non fosse "di tale entità da dar luogo all'apertura del dispositivo" escludendo pertanto la difettosità. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha giudicato tale affermazione in contrasto con i risultati della CTU medica secondo cui la dinamica del fatto dimostrerebbe "urti violenti e ripetuti con la parte anteriore del veicolo". Inoltre, la motivazione della sentenza di 2° grado, nulla dice riguardo al secondo urto prodottosi a seguito del precipitare del veicolo dal viadotto autostradale. La Corte pertanto accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Genova.
COMMENTI E CONSIDERAZIONI
La sentenza in questione ribadisce l'importante concetto del "nesso causale" nei contenziosi relativi al funzionamento degli airbag. Un giudizio obiettivo e ponderato sui casi di sospetto malfunzionamento degli airbag, non può prescindere da una attenta valutazione del nesso tra la mancata attivazione dell'airbag, l'entità dei danni sul veicolo e soprattutto la natura delle lesioni fisiche riportate dagli occupanti del veicolo, lesioni che probabilmente l'attivazione dell'airbag avrebbe in gran parte evitato. Pertanto è fondamentale che il Giudice di primo grado affidi le necessarie CTU (Consulenze tecniche d'Ufficio) tecniche e mediche a consulenti di provata esperienza e competenza. Nei casi, non infrequenti, di inutile e indesiderata attivazione degli airbag (es. a seguito di lievi urti a velocità molto basse, urti alle ruote su buche stradali o su dossi di rallentamento, etc. che comunque non potrebbero causare lesioni fisiche, vedi nostra casistica), si può parlare invece di evidente mancanza di nesso causale a favore dell'utilizzatore. L'airbag non deve attivarsi nelle tipiche situazioni di "No fire" cioè per piccoli urti che non recano alcun danno fisico e, in taluni casi, neanche danni al veicolo (vedi casi BMW X3 Sig. Giammetta e Land Rover Discovery Sig. Leccesi segnalati alla nostra redazione). Se ciò avviene, esiste un problema di taratura inadeguata del sistema; l'utilizzatore dovrà affrontare, a fronte di un urto insignificante, notevoli spese per la sostituzione degli airbag, della relativa centralina, del cruscotto e spesso anche del parabrezza. Senza considerare che l'imprevista attivazione degli airbag, potrebbe causare anche lesioni fisiche agli occupanti (nella migliore delle ipotesi, abrasioni e scottature) in questi casi assolutamente inaccettabili. Tutto ciò giustifica un'azione risarcitoria da parte del compratore. Purtroppo, il caso preso in esame ripropone drammaticamente l'estrema lentezza della giustizia in Italia: per un incidente accaduto nel 1998, il ricorrente ha dovuto attendere ben 13 anni per vedere riconosciute le proprie ragioni in Corte di Cassazione. Qui non si tratta di un maxi processo penale con decine di imputati per reati che prevedono l'ergastolo. I contenziosi per prodotti difettosi, per la loro stessa natura, dovrebbero essere definiti al massimo entro 2 anni.
di Bruno Pellegrini
da sicurauto.it