Falsità in atto pubblico e autocertificazione
Sussiste falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico qualora la dichiarazione non conforme al vero sia contenuta all’interno di un’autocertificazione?
Falsità in atto pubblico e autocertificazione
(Cass. pen., Sez. V, sentenza 21 giugno 2011, n. 24866)
di Simone Marani
Il quesito:
Sussiste falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico qualora la dichiarazione non conforme al vero sia contenuta all’interno di un’autocertificazione?
Il caso
Tizio, nel contesto dell’autocertificazione indirizzata al Consiglio Superiore della Magistratura, diretta ad ottenere la nomina a Vice Procuratore Onorario, dichiarava, contrariamente al vero, di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla normativa in materia, in particolare il soggetto ricopriva, all’atto della presentazione della domanda, la carica di Consigliere comunale del Comune di San Teodoro.
Per tale motivo, il Tribunale di Catania, in data 9 febbraio 2007, riteneva Tizio responsabile del reato di cui agli artt. 46 e 76 d.p.r. 445/2000, in relazione all’art. 483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico).
La pronuncia veniva confermata anche dalla Corte d’Appello di Catania.
Avverso tale provvedimento Tizio ricorre per Cassazione affermando come la dichiarazione non fosse stata da lui sottoscritta in presenza di un funzionario addetto né fosse stata presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità. Inoltre, l’imputato rileva come il medesimo non avesse reso alcuna dichiarazione autografa, datata e sottoscritta, ma si fosse limitato ad apporre una crocetta nel riquadro corrispondente.
La normativa
Codice Penale
Art. 483. Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico
Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.
Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.
D.p.R. 445/2000
Art.46. Dichiarazioni sostitutive di certificazioni
Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
t) qualità di studente;
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
cc) qualità di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
Art. 76. Norme penali
Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.
Inquadramento della problematica
La falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico ricorre qualora il privato attesti falsamente in un atto pubblico fatti che l’attestante ha il dovere giuridico di esporre veridicamente e dei quali l’atto è destinato a provare la verità.
Ciò precisato, i giudici di legittimità si domandano se la presentazione di una autocertificazione, non accompagnata da copia fotostatica del documento di identità, nella quale viene dichiarato, contrariamente al vero, il possesso di determinati requisiti mediante il semplice barramento dell’apposita casella, sia sufficiente per configurare il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.
La soluzione accolta dalla Suprema Corte
- Il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico è configurabile solo nei casi in cui una norma giuridica attribuisca all’atto la funzione di provare i fatti attestati dal privato al pubblico ufficiale, così collegando l’efficacia probatoria dell’atto medesimo al dovere del dichiarante di affermare il vero (1).
- In altre parole, il delitto di falsità ideologica presuppone l’esistenza di un dovere giuridico dell’attestante di esporre la verità stabilito in modo indubbio, esplicitamente o implicitamente, dalla legge regolatrice dell’atto.
- Tale fattispecie sussiste, quindi, solo qualora l’atto, nel quale la dichiarazione del privato è stata trasfusa, sia destinato a provare la verità dei fatti attestati, e ad esso siano ricollegati specifici effetti al documento nel quale la dichiarazione è stata inserita dal pubblico ufficiale.
- Ciò precisato i giudici della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione enunciano il seguente principio di diritto: “Sussiste il reato di cui agli artt. 46 e 76 d.p.r. 445/2000, in relazione all’art. 483 c.p., qualora, nel contesto dell’autocertificazione indirizzata al CSM, volta ad ottenere la nomina a Vice Procuratore Onorario, nonché nella documentazione ad essa allegata, si sia dichiarato, contrariamente al vero, di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità”.
- Continuano i giudici di legittimità affermando che le modalità di presentazione, direttamente prodotte al pubblico funzionario, della formale dichiarazione, depositata contestualmente al modulo, attestante espressamente l’insussistenza di cause di incompatibilità di cui all’art. 19 ord. Giud., rendono superflua l’allegazione di copia fotostatica di documento di identità.
- In conclusione, si ritiene la falsità della dichiarazione con riferimento all’obbligo di dichiarare il vero al momento della presentazione della domanda, al di là di qualsiasi facoltà di rimuovere, in caso di nomina, la ragione di incompatibilità nel termine previsto dalla legislazione speciale.
- Per tali motivi, la Suprema Corte rigetta il ricorso.
(1) Cass. pen., SS.UU., 9 marzo 2000, n. 28, in CED, rv. 215413.
da Altalex