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SCHEDA PATENTI: I DOCUMENTI CHE ABILITANO E AUTORIZZANO LA GUIDA DEI VEICOLI

 

SCHEDA PATENTI:
I DOCUMENTI CHE ABILITANO E AUTORIZZANO
LA GUIDA DEI VEICOLI

 

Documenti di abilitazione per la guida

 

Veicoli

 

Età

 

Note


a trazione animale

 

Carri, carretti ecc.

 

14


 

PATENTINO
(Certificato di idoneità alla guida)

 

Ciclomotori a 2 e 3 ruote, quadricicli leggeri (massa a vuoto fino a 350 kg, velocità fino a 45 km/h, motore fino a 50 cmc o potenza. fino a 4 kw)

 

14

 

Per i minorenni non è consentito il trasporto del secondo passeggero, anche se il veicolo riportasse l’omologazione sul nuovo certificato di circolazione.

 

Dal 1° luglio 2005, obbligo anche per i maggiorenni non titolari di patente di guida

 

Patenti

 

Veicoli


 

Note

 

cat. A

 

macchine agricole con massa o dimensione non superiore a quella prescritta per i motoveicoli, senza passeggeri

 

16


 

cat. A1

 

(B)

 

motocicli fino a 125 cm e 11kw, senza passeggero

 

16

 

Con pat. B solo in ambito nazionale; per guida in Paesi UE occorre esame pratico supplementare.

 

cat. A1

 

motocarri (tricicli con motore oltre 50 cm e velocità oltre 45 km/h)

 

16


 

cat. A1

 

quadricicli (massa a vuoto fino a 400 kg e potenza fino a 15 kw)

 

16


cat. A1

(o solo B)

 

motocicli fino a 125 cm e 11kw, con passeggero

 

18

 

Con pat. B solo in ambito nazionale; per guida in Paesi UE occorre esame pratico supplementare.

 

cat. A1

 

motocicli oltre 25 kw e 0,16 kw/kg motocicli con sidecar oltre 0,16 kw/kg

 

20


 

cat. A1

 

motocarrozzette in servizio di piazza o noleggio con conducente

 

21

 

Se in servizio di piazza o noleggio occorre cap.AK

 

cat B

 

macchine agricole con altre persone a bordo o che superano i limiti di massa o dimensione dei motocicli

 

18


 

Motoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli fino a 3.500 kg e posti fino a 8 + 1 e rimorchio fino a 750 kg; autoveicoli fino a 3.500 kg e posti fino a 8 +1, e rimorchio per complessivi max 3.500 kg, con massa complessiva del rimorchio non sup. alla massa a vuoto della motrice

 

Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai titolari di patente B o sup. conseguite anteriormente al 26 aprile 1988, che consentono la guida anche di motocicli.

 

cat B+E

 

autoveicoli fino a 3.500 kg e posti a sedere fino a 8 + 1 con rimorchio superiore ai limiti per la patente B

 

18


 

cat. C

 

macchine operatrici eccezionali

 

18

 


 

autoveicoli oltre 3.500 kg con rimorchio fino a 750 kg

 

sono esclusi gli autobus

 

cat. C+E

 

autoveicoli oltre 3.500 kg con rimorchio oltre 750 kg e complessivamente fino a 7.500 kg

 

18

 

sono esclusi gli autobus

 

cat. C

 

CAP. KC

 

autoveicoli trasporto cose oltre 7.500 kg, compreso eventuale rimorchio fino a 750 kg

 

18


 

cat. CE

 

CAP. KC

 

autoveicoli trasp. cose oltre 7.500 kg, compreso eventuale rimorchio oltre a 750 kg

 

18


 

cat. B

 

CAP. KB

 

autovetture in servizio taxi o noleggio con conducente

 

21


 

cat. B

 

mezzi adibiti a servizi di emergenza fino a 3.500 kg

 

21


 

cat. C

 

autoveicoli (escl. autobus) oltre 7.500 kg

 

21


 

cat. C

 

autoveicoli oltre 7.500 kg

 

21

 

sono esclusi gli autobus

 

cat. D*

 

CAP. KD

 

autoveicoli per trasporto persone oltre 8 + 1 posti anche con rimorchio fino a 750 kg

 

21

 

max 65

 

Il CAP è richiesto solo se il veicolo è in servizio di linea, noleggio con conducente, scuolabus.

 

pat. D+E

 

CAP. KD

 

autoveicoli per trasporto persone oltre 8 + 1 posti con rimorchio oltre 750 kg

 

21

 

max 65

 

Il CAP è richiesto solo se il veicolo è in servizio di linea, noleggio con conducente, scuolabus.

Elaborazione "Il Centauro - ASAPS"

La patente di categoria superiore abilita per quella inferiore (C abilita per la B; D abilita per la C e B).

Per conseguire la patente cat. "C" e/o "D" occorre essere in possesso della patente cat. B.

*Per le patenti di cat. "D" conseguite a decorrere dal prossimo 1° ottobre 2004, la validità non sarà estesa automaticamente anche all’immediata categoria inferiore "C", salvo che il titolare non l’abbia precedentemente già conseguita (art. 5, comma 2, Decreto 30 settembre 2003. Disposizioni comunitarie in materia di patenti di guida e recepimento della direttiva 2000/56/CE)

Si riporta anche l’articolo 5 del Decreto 30.09.2003, che attiene le nuove validità delle patenti di guida conseguite a decorrere dal 1° ottobre 2004

"Art. 5."

1. Il rilascio della patente di guida è subordinato alle seguenti condizioni:

a) la patente per le categorie C o D può essere rilasciata unicamente ai conducenti già in possesso di patente di categoria B;

b) la patente per le categorie B+E, C+E, D+E può essere rilasciata unicamente ai conducenti già in possesso di patente rispettivamente delle categorie B, C o D.

2. La validità della patente di guida è fissata come segue:

a) la patente valida per le categorie C+E o D+E è valida anche per guidare complessi della categoria B+E;

b) la patente valida per la categoria C+E è valida anche per la categoria D+E se il suo titolare è già in possesso di patente per la categoria D;

c) la patente della categoria D rilasciata entro il 30 settembre 2003 (termine procrastinato al 30 settembre 2004 con apposita circolare del Dipartimento dei trasporti terrestri) abilita a condurre anche i veicoli per la cui guida è richiesta la categoria C; la patente di categoria D rilasciata dal 1° ottobre 2003 (termine procrastinato al 1° ottobre 2004 con apposita circolare del Dipartimento dei trasporti terrestri) non consente di condurre i veicoli per la cui guida è richiesta la patente di categoria C.

3. I tricicli ed i quadricicli a motore, cosi come definiti dall’art. 3, comma 2, possono essere guidati con una patente della categoria A o A1.

4. I motocicli di cilindrata non superiore a 125 cm e di potenza non superiore a 11 kW. possono essere guidati, sul territorio nazionale, con una patente di guida categoria B.

Lunedì, 13 Settembre 2004
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