Pedoni – Circolazione dei pedoni – Attraversamento fuori dalle strisce pedonali – Mancato utilizzo di apposito sottopassaggio – Sottopassaggio a distanza inferiore a cento metri ma non visibile né segnalato – Violazione ex art. 190, comma secondo, c.d.s. – Esclusione
Non sussiste la violazione di cui all’art. 190, secondo comma, c.d.s., nel caso in cui un pedone per attraversare la carreggiata non si sia servito di apposito sottopassaggio situato a distanza inferiore a cento metri, qualora tale sottopassaggio non sia visibile né segnalato.