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Pedoni – Circolazione dei pedoni – Attraversamento fuori dalle strisce pedonali – Mancato utilizzo di apposito sottopassaggio – Sottopassaggio a distanza inferiore a cento metri ma non visibile né segnalato – Violazione ex art. 190, comma secondo, c.d.s. – Esclusione

(Cass. Civ., sez. I, 31 ottobre 2005, n. 21188)

Non sussiste la violazione di cui all’art. 190, secondo comma, c.d.s., nel caso in cui un pedone per attraversare la carreggiata non si sia servito di apposito sottopassaggio situato a distanza inferiore a cento metri, qualora tale sottopassaggio non sia visibile né segnalato.

Giovedì, 22 Settembre 2011
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