Venerdì 22 Novembre 2024
area riservata
ASAPS.it su

Depenalizzazione – Accertamento delle violazioni amministrative – Contestazione – Non immediata – Ammissibilità – Condizioni – Eccesso di velocità – Accertamento a mezzo di apparecchiatura elettronica tipo “autovelox” – Esonero dalla contestazione immediata – Fondamento – Modalità di organizzazione del servizio di rilevamento – Sindacabilità da parte del giudice – Esclusione

(Cass. Civ., sez. II, 4 maggio 2005, n. 9222)

In materia di infrazioni al codice della strada ed in tema di contestazione della violazione, la disciplina speciale di cui all’art. 200 c.s., derogando a quella generale dettata dall’art. 14 L. 689/1981, prevede che è legittima la contestazione successiva delle violazioni, semprechè siano indicati i motivi che hanno impedito la contestazione immediata, tra cui quelli enumerati a titolo esemplificativo dall’art. 384 del regolamento di esecuzione (D.P.R. 495/1992) e per l’appunto costituiti dall’impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato a velocità eccessiva e dall’accertamento della relativa violazione a mezzo di autovelox. Infatti, il rilevamento dell’eccesso di velocità tramite apparecchiature elettroniche, consentendo la determinazione dell’illecito in tempo successivo ovvero quando il veicolo sia già a distanza dal luogo di accertamento, configura un’ipotesi normativamente determinata di esonero dall’obbligo della contestazione immediata; peraltro, le scelte in ordine alle modalità di organizzazione del servizio di rilevazione ed accertamento delle violazioni non sono sindacabili d parte del giudice ordinario, poiché altrimenti si verificherebbe una inammissibile ingerenza nel modus operandi dell’Amministrazione.

Giovedì, 22 Settembre 2011
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK