Violazioni al C.d.S.
Ricorso al Giudice di Pace
E’ trascorso appena un anno dall’ultima grande modifica apportata al Codice della Strada dalla legge 120/210, che ci ritroviamo di nuovo alle prese con una ulteriore modifica che interessa le disposizioni che regolano il ricorso davanti al Giudice di Pace.
E così, dal prossimo 6 ottobre, per effetto delle nuove disposizioni complementari al Codice di procedura civile, introdotte dal Decreto Legislativo 1° settembre 2011, n. 150, pubblicato in G.U. n. 220 del 21 settembre u.s., con l’articolo 7, sono state di fatto introdotte alcune importanti modifiche che interessano l’articolo 204-bis del Codice della strada, già rivisitato con la legge 120 del 2010.
In sostanza, la nuova disposizione di legge, che con l'articolo 34, comma 6, lett. a) e b) modifica l'attuale struttura degli artt. 204-bis e 205 del C.d.S., prevede, per quanto riguarda la parte procedurale, modifiche sostanziali in tema di tempi dei presentazione dell'opposizione davanti al G.d.P. e di pagamento della sanzione nel caso di mancato accoglimento del ricorso.
Va detto, infatti, che l’articolo 7 del D. L.vo 150/2011, in via preliminare, sancisce che le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazioni del codice della strada sono regolate dal rito del lavoro, là dove non diversamente stabilito dalle successive disposizioni dello stesso articolo 7.
Si passa poi a ribadire che la competenza è del G.d.P. del luogo in cui è stata accertata la violazione.
Quanto al tempo utile per presentarlo, il ricorso va presentato, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni dalla data di contestazione della violazione o di notifica del verbale (fino al 5 ottobre p.v. sono previsti ancora 60 giorni). I giorni diventano 60 per i residenti all’estero. Ovviamente non dovrà essere stato presentato ricorso al prefetto, altrimenti quello presentato al G.d.P. diventa inammissibile.
Per quanto riguarda la legittimazione passiva, il comma 5 dell’articolo in esame, ribadisce che spetta al prefetto quando le violazioni sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato nonché da funzionari e agenti delle Ferrovie dello Stato, delle ferrovie e tranvie in concessione e dall’ANAS; spetta invece alle regioni, province e comuni, quando le violazioni sono state accertate da loro funzionari, ufficiali o agenti.
Nonostante sia stato poi ribadito che nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio personalmente (questo significa che il ricorrente non è obbligato a farsi assistere da un difensore mentre l’amministrazione opposta può delegare un proprio funzionario), occorre tenere presente che l’opponente, se nella prima udienza non si presenta senza addurre un giustificato motivo, il giudice convaliderà il provvedimento contro il quale è stato proposto ricorso e deciderà in ordine alle spese.
Infine, con i commi 10, 11 e 12, si stabilisce poi che là dove il giudice accolga l’opposizione, egli può annullare in tutto o in parte il provvedimento oggetto dell’opposizione e accoglie l’opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell’opponente; se il giudice rigetta invece il ricorso, egli applicherà una sanzione in misura compresa tra il minimo e il massimo stabilito della legge e il pagamento deve avvenire entro 30 giorni, successivi alla notificazione della sentenza, a favore dell’amministrazione cui appartiene l’organo accertatore; infine, con il rigetto dell’opposizione, il giudice non può escludere l’applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti.
Insomma, ancora un piccolo grattacapo tanto per chi è chiamato ad accertare le violazioni al Codice della Strada quanto per chi deve eventualmente difendersi.
Restano però ferme le procedure per ricorrere al prefetto.