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Le sanzioni accessorie del fermo e della confisca non si applicano se il proprietario del veicolo, diverso dal conducente, è anche estraneo al reato

(GdP di Taranto, 15 giugno 2011, n. 2108)

(omissis)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

Con atto depositato il giorno 11.05.2011 D. Giuseppe impugnava i verbali di ac-certamento nr. 186594429 del 12.03.2011 e n. 186594526 elevato in data 12.03.2011 nei confronti D. Giuseppe e D. Cosimo dai Carabinieri della Compagnia di Taranto, poiché lo stesso D. Cosimo era stato sorpreso quale conducente del motoveicolo Piaggio Liberty 125 tg. DP… senza casco e senza patente di guida, mai conseguita.
Il Sig. D.Giuseppe deduceva di essere soggetto del tutto estraneo alla commissione della violazione contestata e, pertanto, la sanzione accessoria disposta in suo danno impugnata si appalesava totalmente ingiustificata oltre che immotivatamente lesiva dei suoi diritti. Aggiungeva l’opponente che era assolutamente ignaro che il Sig. D.Cosimo avesse preso senza autorizzazione il motoveicolo, poiché alle ore 22,25 della contestazione era a letto a dormire. Insisteva per la sospensione delle sanzioni accessorie, atteso che sussistevano, comunque, i presupposti richiesti dall'art. 22 comma 7 della legge n.689/1981, perché il. Giudice adito disponesse la sospensione del provvedimento amministrativo in oggetto, ed anche perché il veicolo sottoposto al sequestro amministrativo incideva nella sfera giuridica di un soggetto terzo ed estraneo alla violazione de qua co mprimendone il suo legittimo diritto di disporre in modo pieno ed immediato di un bene di sua esclusiva proprietà.
All’udienza di comparizione dell’08.06.2011 non era concessa alcuna sospensione degli effetti delle sanzioni accessorie comminate.
In data 14.06.2011 si costituiva il Comando N:O.R. Aliquota Radiomobile di Ta-ranto, depositando la documentazione ex art. 23 della legge nr. 689/81 in uno ad artico-late controdeduzioni, precisando che per la violazione di cui all’art. 116 comma 13 e 18 ( verbale n. 186594429) la competenza spetta al Giudice della Procura della Repubblica presso il Tribunale di competenza, chiedendo di respingere il ricorso.
Vista la documentazione depositata la causa era decisa all’udienza del 15.06.2011, con lettura del dispositivo della sentenza in udienza e con riserva di motivazione.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

Si osserva anzitutto che il sequestro é regolato dall’art. 213 CDS, il cui 1° comma prescrive: “ Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria della confisca amministrativa, l'organo di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione facendone menzione nel verbale di contestazione della violazione.”
L’opponente ha dichiarato di non essere stato a conoscenza dell’abusivo utilizzo da parte D. Cosimo della moto di sua proprietà.
Pertanto, potrebbe applicarsi il 6° comma dell’art. 213 del CDS, il quale espres-samente prevede: “La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se il veicolo ap-partiene a persone estranee alla violazione amministrativa e l'uso può essere con-sentito mediante autorizzazione amministrativa.”
Per quanto sopra l’opposizione può essere accolta per quanto di ragione con la di-chiarazione di inefficacia delle sanzioni accessorie comminate in data 12.03.2011 con il verbale di fermo amministrativo e di quello di sequestro amministrativo ed affidamento in custodia, essendo la competenza per l’applicazione dell’ammenda di cui al verbale 186594429 , per come precisato dal Comando dei carabinieri di competenza del Giudice penale.
Le spese di custodia e quanto altro di conseguenza al fermo amministrativo ed al sequestro restano a carico della parte ricorrente, atteso che i Carabinieri hanno agito le-gittimamente sulla base degli elementi in loro possesso.

 

P.Q.M.

 

il Giudice di Pace di Taranto, dr. Martino Giacovelli, rigettata o ritenuta assorbita ogni ulteriore istanza, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato il 11.05.2011, avverso i verbali di accertamento nr. 186594429 del 12.03.2011 e n. 186594526 elevato in data 12.03.2011 nei confronti D. Giuseppe e D. Cosimo dai Carabinieri della Compagnia di Taranto
1) accoglie il ricorso avverso il fermo amministrativo ed il sequestro amministrativo ed affidamento in custodia;
2) dichiara la sua incompetenza in merito al verbale nr. 186594429, dichiarando la competenza del Giudice Penale;
3) dichiara inefficaci i verbali di fermo amministrativo e di sequestro amministrativo ed affidamento in custodia nei riguardi del sig. D. Giuseppe;
4) ordina a chiunque detiene il motociclo Piaggio Liberty 125 tg… DP… di conse-gnarlo a D. Giuseppe;
5) compensa le spese processuali.
(omissis)

 

da Polnews

Mercoledì, 28 Settembre 2011
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