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Decreti Legislativi 11/11/2011

DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 159
Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136
(GU n. 226 del 28 settembre 2011)
 


Entrata in vigore del provvedimento: 13/10/2011

DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 159
Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (11G0201)

(GU n. 226 del 28 settembre 2011)

 

LIBRO I
 Le misure di prevenzione
 
Titolo I
 LE MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI
 
Capo I
 Le misure di prevenzione personali applicate dal questore

 
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
     Visti gli articoli 1 e 2  della  legge  13  agosto  2010,  n.  136, recante piano  straordinario  contro  le  mafie,  nonché  delega  al Governo in materia di normativa antimafia;
     Ritenuto di procedere all'esercizio di entrambe le deleghe  con  un unico decreto legislativo;
     Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2011;
     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei deputati e del Senato della Repubblica;
     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella riunione del 3 agosto 2011;
Sulla  proposta  del  Ministro  della  giustizia  e  del   Ministro dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze  e  con  il  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione   e l'innovazione;

 

E m a n a
il seguente decreto legislativo:
 
Art. 1
Soggetti destinatari

 

1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano a:
    a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi;
    b) coloro che per la condotta ed il tenore di  vita  debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono  abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;
    c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale  dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.
 
 
Leggi il testo integrale del Decreto legislativo 159/2011

 

Venerdì, 11 Novembre 2011
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