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Pericolo occulto da perdita idrica sulla strada - caduta di un motociclista - responsabilità dell'ente proprietario della strada

(TAR L'Aquila, 30 marzo 2011, n. 2299)

(omissis)

SENTENZA

 

Nella causa civile in grado di appello, distinta con il n. 1602 registro generale contenzioso per l'anno 2007, passata in decisione all'udienza di P.C. del giorno 21.12.2010 - con assegnazione di termini di gg. 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di gg. 20 per il deposito delle memorie di replica (con ultima scadenza al 14.03.2011) - e promossa
Da
G. S.p.A. (ex C.), in persona del legale rappresentante dott. R.P. con sede legale in L'Aquila, Via (...), elettivamente domiciliata in L'Aquila presso lo studio dell'avv. R.B. che la rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di appello.
Appellante
Contro
C.F. residente a L'Aquila, ivi elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'avv. T.C. che lo rappresenta e difende per procura a margine dell'atto di citazione di primo grado del 13.11.2006.
Comune di L'Aquila, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso giusta procura apposta in calce alla comparsa di costituzione depositata in primo grado dall'avv. D.D. presso il quale elettivamente domicilia in L'Aquila.
Appellati
Oggetto: appello avverso sentenza Giudice di Pace.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

Nell'ambito del giudizio di primo grado, svoltosi dinanzi al Giudice di Pace di L'Aquila, C.F. aveva convenuto la G. S.p.A. ed il Comune di L'Aquila chiedendo che fossero dichiarati responsabili in ordine alla verificazione del sinistro che lo aveva visto coinvolto in data 11.11.2005 e di conseguenza condannati, in solido o per quanto di ragione, al risarcimento dei danni subiti nella misura di Euro 1.346,75.
A sostegno della domanda aveva sostenuto che alle ore 1.30 dell'11.11.2005, mentre percorreva a bordo del proprio motoveicolo Viale (...) di L'Aquila, aveva perso il controllo del veicolo cadendo rovinosamente a terra e scivolando sulla sede stradale a causa del completo allagamento prodotto da una ingente perdita di acqua non segnalata; aggiungeva che nel sinistro il motoveicolo aveva riportato danni alla carrozzeria ed alla meccanica; deduceva che la responsabilità per i danni subiti da esso esponente era addebitabile alla P.A. ed al gestore del servizio di distribuzione dell'acqua, in solido o per quanto di ragione. Il Comune si era costituito in giudizio contestando la domanda sul rilievo che il sinistro era riconducibile alla colposa condotta di guida del C. o, comunque, alla responsabilità del gestore della rete idrica e fognante.
La G. S.p.A. si era costituita in giudizio rilevando che alcun addebito poteva nella specie esserle mosso, posto che alle ore 00.00 dell'11.11.2005 - a seguito di segnalazione della Polizia Stradale - era spontaneamente intervenuto sul posto il coordinatore responsabile di zona della società G., dott. C., il quale aveva constato che la perdita di acqua era di modesta entità (consistendo in un rivolo adiacente il marciapiede che si incanalava, seguendo la pendenza della strada, sul lato destro della stessa per poi confluire nella griglia di raccolta posta più a valle) ed aveva garantito alla Polizia Stradale un intervento di riparazione per la mattina successiva, che poi era in effetti stato eseguito da una squadra giunta sul posto alle ore 7.50 (i cui componenti avevano verificato che la perdita era di lievissima entità).


Aveva pertanto contestato la ricostruzione dei fatti operata dal C. (il quale aveva parlato di completo allagamento della strada), spiegando che nella specie nessuna responsabilità era addebitabile alla G. per omessa manutenzione, vigilanza e controllo della rete idrica e/o fognaria; rilevando oltretutto come la situazione non presentasse affatto i caratteri del pericolo occulto. Con la sentenza in questa sede impugnata il G. di P. dichiarava che il sinistro era imputabile esclusivamente alla G. S.p.A. e la condannava al pagamento in favore dell'attore a titolo risarcitorio della somma di Euro 1.346,75 (oltre interessi) ed al pagamento delle spese di causa, dichiarando compensate le spese processuali tra l'attore ed il Comune.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la G. S.p.A. riproponendo in via preliminare "tutti i motivi e le argomentazioni riportate negli scritti difensivi del giudizio di primo grado, insistendo per il loro accoglimento e rinviando il Tribunale di L'Aquila, al fine di evitare inutili ripetizioni, alla lettura degli stessi", formulando inoltre i seguenti ulteriori motivi di appello:
1) non condivisibilità della decisione del Giudice di Pace che aveva ritenuto inutile disquisire in ordine alla applicabilità della specie dell'art. 2051 o 2043 c.c. (al riguardo l'appellante rilevava che la fattispecie doveva essere ricondotta nell'alveo applicativo dell'art. 2043 c.c. con conseguente onere a carico del danneggiato di provare la sussistenza del nesso causale e di dimostrare la presenza della cosiddetta insidia; spiegava che nella specie l'attore non aveva dimostrato la sussistenza del nesso di causalità tra la caduta e le condizioni della strada, dovendosi oltretutto considerare che la perdita d'acqua era di entità pressoché irrilevante, mentre la strada non presentava curve tali da renderne difficile la visibilità essendo anche adeguatamente illuminata);

2) erronea applicazione dell'art. 232 c.p.c., avendo il Giudice di Pace fondato il riconoscimento della esclusiva responsabilità della G. S.p.A. sulla ficta confessio derivante dalla mancata risposta del legale rappresentante della predetta società all'interrogatorio deferitogli, senza prendere in considerazione le risultanze delle prove testimoniali addotte dalla convenuta;

3) censurabilità della sentenza nella parte in cui il G. di P. aveva addebitato alla Gran Sasso anziché al Comune la mancata apposizione di segnaletica atta ad avvisare gli utenti della strada della situazione di pericolo;

4) contraddittorietà della motivazione nella parte in cui il G. di P. aveva da un lato ritenuto la rilevante entità della perdita di acqua e dall'altro lato aveva ravvisato la sussistenza di una situazione di pericolo occulto.

L'appellato C. si è costituito nel presente grado di appello chiedendo il rigetto del gravame e la conferma dell'impugnata sentenza.
Anche il Comune si è costituito in giudizio con comparsa depositata il 28.02.2008 "al solo fine dell'integrità del contraddittorio".
Deve in primo luogo essere disattesa l'eccezione di estinzione del giudizio sollevata dall'appellato C. in relazione alla tardività (rispetto al termine fissato dal giudice) della notifica del ricorso per la prosecuzione del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza.
Sul punto si rileva che nella specie il termine perentorio di sei mesi previsto per la riassunzione del giudizio sospeso risulta essere stato rispettato attraverso il tempestivo deposito in Cancelleria del ricorso per riassunzione; mentre la tardività della notifica rispetto al termine assegnato dal Giudice (che in caso di mancata costituzione del destinatario del ricorso per riassunzione avrebbe legittimato la concessione di nuovo termine per provvedere all'incombente) non produce l'effetto estintivo invocato dall'appellato.
Ciò premesso, osserva il giudicante che l'appello si rileva inammissibile, per difetto di specificità dei motivi, nella parte in cui ripropone "tutti i motivi e le argomentazioni riportate negli scritti difensivi del giudizio di primo grado, insistendo per il loro accoglimento e rinviando il Tribunale di L'Aquila, al fine di evitare inutili ripetizioni, alla lettura degli stessi".

Per il resto il gravame non si rivela meritevole di accoglimento. Premesso che il Giudice di Pace ha affermato la responsabilità della G. apprezzandone la sussistenza secondo la previsione dell'art. 2043 c.c. (dalla lettura della sentenza emerge che la responsabilità dell'appellante non è stata affermata sulla scorta della sola sussistenza del nesso di causalità e del difetto di dimostrazione del fortuito, ma è stata riconosciuta previo apprezzamento della condotta colposa della G. S.p.A. e del difetto di censurabilità della condotta di guida dell'attore), si rileva che privo di pregio (oltre che non sostenuto da interesse dell'impugnante) si rivela il primo motivo di appello nella parte in cui censura la valutazione del Giudice di Pace in ordine alla inutilità di ogni disquisizione in ordine alla applicabilità nella spe cie dell'art. 2043 c.c. o dell'art. 2051 c.c.
Venendo alla disamina delle risultanze probatorie del giudizio di primo grado ed all'esame dei motivi di appello (di cui ai nn. 1 e 2) con i quali sostanzialmente si denuncia la non corretta valutazione delle stesse da parte del giudice di prime cure, si rileva innanzi tutto come il G. di P. abbia correttamente fatto applicazione dell'art. 232 c.p.c., atteso che la mancata risposta del legale rappresentante della G. S.p.A. all'interrogatorio formale è stata valutata "in concorso di altre risultanze probatorie" (in particolare delle risultanze delle testimonianze addotte dall'attore in ordine ai fatti di causa).

Sulla scorta delle dichiarazioni rese dai testi addotti dall'attore, entrambi indifferenti (si tratta di due medici che seguivano a bordo di un'autovettura il motociclo condotto dal C.), correttamente il G. di P. ha ritenuto che al momento del fatto il tratto stradale per cui è causa fosse completamente allagato, almeno fino al centro della mezzeria (sul punto il teste B., il quale ha precisato che non pioveva, ha riferito che "la sede stradale era invasa dall'acqua per circa un 2 metri"; mentre il teste Lombardi ha riferito "la sede stradale era invasa dall'acqua. Non pioveva ma sembrava che ci fosse stato un violento scroscio d'acqua. Tutta la strada era piena d'acqua, almeno fino al centro della mezzeria. Quando mi sono piegato per controllare le condizioni di C. che si trovava sulla sede stradale, mi sono bagnato i pantaloni all'altezza delle ginocc hia").
Correttamente, inoltre, ha ritenuto inidonee a contrastare efficacemente dette risultanze (confortate dalla mancata risposta all'interrogatorio formale del legale rappresentante della G. S.p.A.) le dichiarazioni testimoniali rese dai testi addotti della G. S.p.A. in ordine alla entità della perdita di acqua, sia perché "provenienti da soggetti legati alla G. da rapporti di lavoro, sia perché riferite "ad un intervento accertativo di un'ora e mezza prima del sinistro, quando la perdita poteva essere molto minore o al mattino successivo quando essa poteva essersi ridotta per il contestuale consumo da parte degli utenti".

Le risultanze testimoniali, inoltre, consentono si ritenere acclarata la sussistenza del nesso di causalità tra le condizioni della strada (allagata fino al centro della mezzeria) e il sinistro occorso al C.
Al riguardo il teste L. ha dichiarato di non aver visto il C. cadere a terra (nel corso della testimonianza ha peraltro riferito che stava parlando con il conducente) ma di averlo visto però subito dopo a terra in un punto allagato; mentre il teste Be. ha confermato la circostanza che il C. era caduto a terra con il motociclo mentre transitava sul tratto stradale allagato.
Accertate le condizioni della strada al momento del sinistro e la sussistenza del nesso di causalità tra l'allagamento ed il sinistro occorso al C. e passando alla valutazione della condotta della G. S.p.A. (società che all'epoca dei fatti era titolare del dovere di custodia e vigilanza sul servizio idrico e fognario della città di L'Aquila in forza di obblighi contrattuali di manutenzione e gestione di tali servizi) si rileva che, sulla scorta delle emergenze processuali, deve ritenersi accertato che il fenomeno dell'allagamento era riconducibile ad un perdita di acqua dovuta alla rottura di una tubatura del servizio idrico (che, constatata un'ora e mezza prima che si verificasse il sinistro dal coordinatore responsabile di zona della società G. su segnalazione della Polizia Stradale, fu riparata il mattino successivo da una squadra di operai del la predetta società).

Quanto sopra rende evidente la responsabilità della società odierna appellante, non solo per violazione degli obblighi di manutenzione del servizio idrico, ma anche per omessa tempestiva adozione degli interventi atti a porre rimedio alla situazione verificatasi a seguito della rottura o quanto meno a segnalarla agli utenti della strada.
Con riferimento a questo ultimo profilo, non fondato appare il terzo motivo di appello (con il quale l'appellante deduce che l'obbligo di apporre le dovute segnalazioni non poteva che far carico al Comune in quanto proprietario della strada) atteso che in ogni caso la società appellante avrebbe dovuto, se non apporre direttamente le segnalazioni, quanto meno dare tempestiva comunicazione alle competenti autorità perché provvedessero in tale senso. Corretta appare infine la valutazione del G. di P. in ordine alla assenza di ogni responsabilità in capo all'infortunato in ragione della natura di pericolo occulto delle condizioni in cui versava la strada al momento del sinistro, dovendosi soltanto precisare - avuto riguardo alle censure mosse con il motivo di appello di cui al punto 4 - che la presenza abbondante di acqua sulla strada non era certamen te prevedibile da parte del C., stante la mancanza di segnalazioni ed il fatto che il manto stradale prima del punto della perdita era perfettamente asciutto (vedi sul punto dichiarazioni teste L.), ma neanche tempestivamente avvistabile in ragione dell'orario notturno e dell'andamento curvilineo della strada, considerato altresì che l'allagamento, ancorché abbondante, interessava la sola corsia di marcia del motociclo (il teste B. ha parlato di allagamento ampio due metri, mentre il teste L. ha fatto riferimento alla presenza di acqua fino alla mezzeria).

Per quanto sopra l'appello deve essere rigettato e l'impugnata sentenza integralmente confermata.
In considerazione delle ragioni della costituzione operata dal Comune nel presente grado di giudizio ("al solo fine dell'integrità del contraddicono"), sussistono giusti motivi per dichiarare compensate tra l'appellante ed l'appellato Comune di L'Aquila le spese relative al presente grado di giudizio.
In base al principio della soccombenza l'appellante va invece condannata al pagamento in favore dell'appellato C. delle spese processuali del presente grado di giudizio, liquidate d'ufficio (in difetto di nota) come da dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice designato, dott.ssa C. C, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe così provvede:
1) Rigetta l'appello confermando integralmente la sentenza impugnata;
2) dichiara compensate tra l'appellante e l'appellato Comune di L'Aquila le spese processuali del presente grado di giudizio;
3) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato C.F. delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 800,00, di cui Euro 400,00 per diritti ed Euro 400,00 per onorario, oltre a rimborso forfetario spese generali e ad IVA e CAP come per legge.
(omissis)

 

da Polnews

Lunedì, 03 Ottobre 2011
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