Ingiunzione fiscale per la riscossione coattiva delle sanzioni previste dal codice della strada - inapplicabilità - riscossione coattiva
(omissis)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si precisa anzitutto che la presente sentenza viene redatta secondo quanto stabilito dalla legge 18.06.2009 nr. 69 entrato in vigore a partire dal 04.07.2009.
Si accenna solo che con atto depositato il 05.07.2011 il ricorrente impugnava l’ingiunzione, emessa ai sensi del R.D. 14.04.1910 n. 639 con il N. prot/registro15444/2006/ING notificata il 02 luglio 2011, relativa al verbale n. W51309 - N. registro 15444/2006 del 29.03.2006.
Il ricorrente eccepiva anzitutto l’avvenuta prescrizione del termine del diritto a riscuotere le somme dovute, essendo trascorso il termine quinquennale ex art 28 della legge n. 689/81, nonché la mancata notifica del verbale come sopra richiamato del 29.03.2006.
Inoltre, il ricorrente lamentava la prassi, scientificamente programmata, da parte dell’A.P. per richiedere il pagamento dei verbali con ingiunzione di pagamento, in prossimità del termine dei cinque anni previsti dalla legge 689 del 24.11.1981, facendo maturare l'interesse di maggiorazione del 10 % semestrale e quindi del 20 % annuale, per cui dopo cinque anni la sanzione minima si quadruplica (in altre parole nel caso di specie dagli originari € 35,00 si passa agli attuali ingiunti € 164,06).
Aggiungeva il ricorrente, che tenendo presente che leggi più recenti avevano posto il limite negli interessi debitori del 10 %, oltre il quale si profila il reato di usura, il giudice dovrebbe prestare una particolare attenzione a non consentire pratiche illegittime e sistemi volti a creare un profitto sistematico e scientifico, impostato non sul merito o sul contenuto, ma esclusivamente nella gestione delle maggiorazioni e degli interessi.
Fissata l’udienza di comparizione per il giorno 21.09.2011, il Comune depositava in data 09.09.2011 la comparsa di costituzione, esprimendo motivatamente parere contrario all’accoglimento del ricorso, sostenendo che il verbale, di cui all’atto di ingiunzione, era stato regolarmente notificato entro i termini previsti dall'articolo 201 del C.d.S, in quanto l'accertamento dell'illecito al C.d.S. era avvenuto il 29.03.2006 e in assenza del trasgressore. Aggiungeva la difesa del Comune che il verbale era stato notificato per avvenuta giacenza al proprietario del veicolo e che la notifica dell’ingiunzione era avvenuta ai sensi del combinato disposto dell’ art. 28 della legge n. 689/81 con l’art. 294 c.p.c.
L’opposizione era istruita con il deposito da parte dell’opponente dell’atto di ingiunzione 15444/2006/ING con timbro postale 01 giugno 2011; fotocopia busta di ricevimento con timbri postali e da parte del comune comune con la seguente documentazion e: 1.delega del Sindaco; 2.atto di Ingiunzione;3.copia annotazione di accertamento;4.copia del verbale di contestazione;5.copia della relata di notifica;6.copia sentenza Cass. Civ. Sez. 111 4 aprile 2000. n. 4094:
All’udienza stabilita compariva sia del difensore del ricorrente, sia del difensore del Comune, riportandosi ai rispettivi atti difensivi.
Pertanto, l’opposizione era decisa sulla scorta della documentazione depositata ex art. 23 della l. n. 689/81, con lettura del dispositivo e con riserva di motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va anzitutto dichiarata ammissibile l’opposizione per essere stata presentata nei termini.
In via preliminare si osserva che il 2° comma dell’art. 130 del DPR 28.01.1988 n. 43 ha espressamente stabilito:
“ 1. Sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio (entrato in funzione dal 1° gennaio 1990), le disposizioni di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639 , e all'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come sostituito nell'articolo 17-ter, secondo comma, dal decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, nonché, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 119, le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858 , e 29 settembre 1973, n. 603.
2. Sono abrogate, altresì, tutte le disposizioni che regolano, mediante rinvio al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 , la riscossione coattiva delle imposte, dei diritti doganali, delle tasse sulle concessioni governative e di ogni altra entrata, diritto o accessorio di cui agli articoli 67, comma 1, 68, comma 1, e 69, commi 1 e 2, ed ogni altra norma incompatibile con la riscossione disciplinata dal presente decreto. Per tutte le entrate di cui sopra, scadute e non riscosse alla data di entrata in funzione del servizio, ivi comprese quelle per le quali abbia avuto inizio la procedura di cui al citato regio decreto n. 639 del 1910 , l'ente impositore provvede alla formazione del ruolo secondo le disposizioni di cui all'articolo 67, comma 2. “
Il DPR 28.01.1988 n. 43 è stato successivamente abrogato dall’art. 68 del D.Lgs.vo 13.04.1999 n. 112.
Il 3° comma dell’art. 203 del CDS prevede: “ Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento” .
Da quanto sopra è evidente: 1) che il R.D. 14.04.1910 nr. 689 risulta inapplicabile per il recupero delle sanzioni amministrative a partire dal 1° gennaio 1990; 2) che la maggiorazione del 10 % semestrale di cui all’art. 27 della legge 689/81 è applicabile solo alle ordinanze-ingiunzioni a partire dallo loro notifica; 3) la sanzione del verbale non impugnato di cui al 3° comma dell’art. 203 del CDS va determinata pari alla metà del massimo edittale, oltre le spese di procedimento.
Di conseguenza illegittima risulta l’ingiunzione notificata all’opponente, non potendo la stessa che essere annullata.
Nulla si decide per le spese di giudizio, in quanto non richieste.
P.Q.M.
il giudice di pace di Taranto, dr. Martino Giacovelli, definitivamente pronunciando sull’opposizione proposta da P.Michele, depositata il 05.07.2011 avverso l’atto di ingiunzione N. prot/registro prot/registro15444/2006/ING notificata il 02 luglio 2011, relativa al verbale n. W51309, redatto dalla Polizia Municipale di T., così decide:
1) accoglie il ricorso, annullando conseguentemente l’atto di ingiunzione impugnato;
2) nulla decide per le spese di giudizio.
(omissis)
da Polnews