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Patente – revoca e sospensione – Sospensione – Art. 223 c.s. – termine per l’emissione del provvedimento – Natura decadenziale – Configurabilità – Esclusione – Applicazione dell’art. 2 L. n. 241/90 – Sussistenza

(GdP di Casamassima, 12 dicembre 2005, n. 2769)

In tema di sospensione della patente di guida, in conseguenza a ipotesi di reato, l’art. 223 c.s., non prevede uno specifico termine da osservare, a pena di decadenza, per l’emissione dell’ordinanza da parte del Prefetto e per la sua notifica. Pertanto, in tale fattispecie, trova applicazione il principio generale, previsto dall’art. 2 della L. 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui tutte le procedure amministrative devono essere compiute nel termine di trenta giorni.

Lunedì, 03 Ottobre 2011
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