Patente – Revoca e sospensione – Sospensione – disposta dal prefetto – Opposizione – Legittimazione passiva del prefetto – Sussistenza
Cassazione civile – Motivi del ricorso – Vizi di motivazione – Mancata assunzione di prova nel procedimento innanzi al giudice di pace – Incensurabilità in Cassazione – Fattispecie in tema di prova a supporto del malfunzionamento di apparecchio telelaser
Il prefetto è unico legittimato passivo quando si controverta di sospensione della patente di guida, anche se irrogata ai sensi dell’art. 220 ss c.d.s., in quanto è la sola autorità amministrativa competente ad autorizzare tale sanzione accessoria e il suo periodo di durata e, di conseguenza, competente sulle sanzioni oggetto di opposizione in sede giurisdizionale.
Poiché l’interpretazione e la valutazione delle risultanze probatori sono, affidate al giudice di merito e costituiscono insindacabile accertamento di fatto, è incensurabile in Cassazione la mancata assunzione della prova nel procedimento dinanzi al giudice di pace a supporto del malfunzionamento dell’apparecchio telelaser, condotto e posizionato a m ano e non con l’uso del cavalletto, come provato anche dallo scontrino prodotto contenente una errata indicazione della data e dell’ora della violazione contestata.