Patente – Revoca e sospensione – Sospensione – Ex art. 223 c.d.s. – Esecuzione del provvedimento – Impugnazione – Interesse – Configurabilità.
Patente – Revoca e sospensione – Sospensione – Provvisoria – Condizioni
In tema di violazione del codice della strada,l’interesse ad impugnare il provvedimento di sospensione provvisoria della patente di guida emesso dal prefetto ai sensi dell’art. 223 c.s. sussiste – in considerazione dell’utilità conseguibili con l’annullamento (cancellazione delle connesse e pregiudizievoli annotazioni) - anche se nel frattempo la misura inflitta sia stata portata ad esecuzione e la sua efficacia si sia nel frattempo esaurita. (nuovo c.s., art. 222)
Ai sensi del disposto dell’art. 223 c.s., la sospensione provvisoria della patente di guida ad opera del prefetto postula la contestazione di una violazione del codice della strada, cui è appunto connessa quale misura cautelare, strumentalmente e teleologicamente tesa a cautelare con immediatezza l’incolumità e l’ordine pubblico, il quale si sia reso responsabile di fatti configurabili come inerenti alla circolazione stradale, continui nell’esercizio di un’attività potenzialmente creativa di altri pericoli.