Assicurazione obbligatoria – Guida in stato di ebbrezza – Sospensione della patente – Natura di sanzione amministrativa accessoria – Sussistenza – Conseguenza – Opposizione innanzi all’autorità giudiziaria – Legittimità – Verbale di accertamento della violazione, costituente reato, Suscettibilità di diventare titolo esecutivo per la irrogazione di sanzione amministrativa...
Assicurazione obbligatoria – Guida in stato di ebbrezza – Sospensione della patente – Natura di sanzione amministrativa accessoria – Sussistenza – Conseguenza – Opposizione innanzi all’autorità giudiziaria – Legittimità – Verbale di accertamento della violazione, costituente reato, Suscettibilità di diventare titolo esecutivo per la irrogazione di sanzione amministrativa – Esclusione – Conseguenza – Opponibilità ex artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981 – Esclusione – Impugnabilità innanzi al prefetto – Esclusione.
La sospensione della patente conseguente al reato di guida in stato di ebbrezza è espressamente qualificata dal legislatore come sanzione amministrativa accessoria (art. 186, secondo comma, c.d.s.), così che il provvedimento prefettizio che la irroghi è legittimamente impugnabile dinanzi all’autorità giudiziaria, per espressa previsione del comma quinto dell’art. 223 c.d.s., nelle forme dell’opposizione di cui agli artt. 22 e 23 legge 689/81, inapplicabili, invece, con riguardo al verbale di accertamento relativo alla violazione dello stesso art. 186 c.d.s., atto in suscettibile di diventare titolo esecutivo per la irrogazione di una sanzione amministrativa, non impugnabile, pertanto, neanche con il ricorso al prefetto.