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Etilometro e mancata informativa sul difensore: è nullità a regime intermedio

(Tribunale Cassino, sez. penale, 14 luglio 2011, n. 334)

È annullabile l’alcool test nel caso in cui si eccepisca la mancata informativa sul difensore.

Il test alcolemico per l’individuazione dello stato di ebbrezza è un atto urgente sullo stato delle persone, al quale il difensore ha facoltà di assistere, in forza dell’articolo 356 c.p.p., senza il diritto ad essere previamente avvisato del compimento dell’atto.

In tal modo si è espresso il Tribunale di Cassino con la sentenza 14 luglio 2011, n. 334, con la quale è stato, altresì, chiarito che la confisca deve essere revocata poiché dagli atti redatti dall’organo di polizia municipale non risulta in maniera incontrovertibile che l’autoveicolo sia del proprietario del trasgressore.

Della sopra menzionata facoltà del difensore, il soggetto sottoposto alle indagini deve essere avvisato, anche nella ipotesi in cui non sia prevista la nomina di un difensore d’ufficio.

Nel caso in cui vi sia difetto dell’avvertimento vi è nullità, non assoluta, bensì di regime intermedio.

Tale nullità potrà essere sanata se non è dedotta prima del compimento dell’atto, oppure, ove possibile, subito dopo ex art. 182, comma 2, c.p.p.

Nella decisione che qui si commenta il Tribunale, ricordando precedente giurisprudenza di legittimità sul tema (cfr. Cass., Sez. I, sentenza 21 settembre 2004, n. 41095), ha precisato che “ il principio per il quale -nel caso di mutamento della composizione dell'organo giudicante non è possibile utilizzare direttamente le prove precedentemente acquisite, mediante lettura dei relativi verbali, senza il consenso delle parti - non implica che, qualora detto consenso manchi, detti verbali debbano essere stralciati dal fascicolo per il dibattimento, del quale fanno parte integrante, in quanto relativi ad una fase che, pur soggetta a rinnovazione, conserva il carattere dì attività legittimamente compiuta. Ne deriva che, ove in sede di rinnovazione il soggetto esaminato confermi le precedenti dichiarazioni e le parti non ritengano di chiedergli chiarimenti o di formulare nuove domande e contestazioni, è legittimo utilizzare per relationem il contenuto materiale di tali precedenti dichiarazioni, in quanto atti legittimi dei processo"'

(Nota di Manuela Rinaldi)

 

Tribunale di Cassino
Sezione Penale
Sentenza 14 luglio 2011, n. 334

 

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il tribunale, in composizione monocratica Dr. Massimo Lo Mastro, alla pubblica udienza del 06 luglio 2011, con l'intervento del Pubblico Ministero v.p.o. d.ssa Danila Conte, ha emesso e pubblicato mediante lettura del dispositivo, la seguente

 

SENTENZA

 

nel processo penale indicato in epigrafe, iscritto nei confronti di:

(***) residente a Sant'Andrea sul Garigliano (FR) via *** elettivamente domiciliato nello studio dell' avvocato (***) del foro di Cassino che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato (***) del foro di Cassino,

libero contumace;

 

IMPUTATO

 

del reato p. e p. dall'art. 186, co. 7 in relazione al comma 2 lett. c) D. L.vo 285/92 perché sorpreso alla guida della moto Tg. (***) in stato di alterazione psico-fisica dovuta all'abuso di bevande alcoliche, si rifiutava di sottoporsi ad accertamento del tasso alcolemico.

In Cassino il 4.5.2009.

Conclusioni. Le parti concludevano come da verbale. Il Pubblico Ministero chiedeva dichiararsi l'imputato colpevole del reato contestato e, previa concessione di attenuanti generiche, condannarsi il medesimo alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 4.000/00 di ammenda; il difensore chiedeva l'assoluzione dell'imputato con formula ampia dell'imputato per nullità dell'invito a sottoporsi ad accertamento alcolimetrico per difetto dell'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore; in subordine chiedeva la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria o la sostituzione della pena con lavoro di pubblica utilità; chiedeva revoca della confisca e restituzione del motoveicolo all'avente diritto.

 

MOTIVAZIONE

 

I - L’imputato veniva rinviato ritualmente a giudizio con decreto di giudizio immediato in seguito ad opposizione a decreto penale di condanna alla pena di €. 4.920,00 di ammenda e relativa confisca del mezzo. Benché ritualmente e tempestivamente citato, non compariva alla prima udienza di comparizione né alle successive, venendo pertanto dichiarato contumace.

II - Il processo veniva istruito dinanzi al Tribunale in diversa composizione monocratica. Non avendo prestato il consenso all'utilizzazione delle prove, veniva disposta la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e nuovamente esaminato il testimone di Polizia Municipale (***) il quale confermate le precedenti dichiarazioni, veniva ulteriormente esaminato dal difensore all'udienza odierna. Le precedenti dichiarazioni rese dal testimone, tenuto conto che esse sono state integralmente confermate, possono essere utilizzate ai fini della decisione unitamente a quelle ulteriori rese nel corso della rinnovazione del dibattimento. Il Tribunale aderisce infatti all'orientamento giurisprudenziale secondo cui: " il principio per il quale -nel caso di mutamento della composizione dell'organo giudicante non è possibile utilizzare direttamente le prove precedentemente acquisite, mediante lettura dei relativi verbali, senza il consenso delle parti - non implica che, qualora detto consenso manchi, detti verbali debbano essere stralciati dal fascicolo per il dibattimento, del quale fanno parte integrante, in quanto relativi ad una fase che, pur soggetta a rinnovazione, conserva il carattere dì attività legittimamente compiuta. Ne deriva che, ove in sede di rinnovazione il soggetto esaminato confermi le precedenti dichiarazioni e le parti non ritengano di chiedergli chiarimenti o di formulare nuove domande e contestazioni, è legittimo utilizzare per relationem il contenuto materiale di tali precedenti dichiarazioni, in quanto atti legittimi dei processo" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 41095 del 21/09/2004).

III - All'esito dell'istruzione dibattimentale, ritiene il Tribunale raggiunta la prova della colpevolezza dell'imputato in relazione al reato a lui contestato.

IV Quanto al rifiuto dell'imputato di sottoporsi ad accertamento alcoli-metrico, osserva il Tribunale che risulta piena prova del diniego da parte di (***) di sottoporvisi. Ciò emerge in modo inconfutabile dal verbale di constatazione di infrazione al Codice della Strada, dal verbale di sequestro del motoveicolo condotto dal signor (***) e dalla deposizione testimoniale resa dall'agente operante di Polizia Municipale (***). Quest'ultimo in particolare riferiva che, mentre era in servizio, giunto all'altezza di viale e via *** in Cassino, notava un uomo che si sbracciava chiedendo l'intervento della pattuglia. Giunti sul posto accertava che si era verificato un sinistro tra un motoveicolo Suzuki condotto dal signor e l'autovettura condotta dal non meglio identificato signor (***). Poiché il (***) appariva agitato, parlava in modo sconnesso ed emanava alito vinoso, veniva invitato dagli operanti a sottoporsi ad accertamento alcoli metrico mediante apposita apparecchiatura in dotazione alla Polizia Stradale nel frattempo chiamata in ausilio. Lo stesso invito veniva rivolto al signor (***), il quale si sottoponeva all'accertamento con esito negativo. Il signor (***) invece rifiutava di sottoporsi all'accertamento.

V Ciò premesso, osserva il Tribunale che il reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per la verifica dello stato di ebbrezza alcolica di cui all'art. 186 C.d.S., comma 7, reintrodotto con il D.L. n. 92 del 2008 conv. in L. n. 125 del 2008, rimane integrato anche dal rifiuto di sottoporsi agli accertamenti degli organi di polizia stradale a mezzo di strumenti portatili (c.d."etilometro") di cui al comma 3 della detta norma. Invero, è incontestabile il chiaro testo secondo cui "...in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito...", dalla cui particella disgiuntiva (o) si evince la mera alternatività degli accertamenti ai quali sarebbe stato opposto il rifiuto. Peraltro, l'accertamento di cui al comma 4 è previsto come facoltativo e successivo a quello di cui al comma 3 e quello di cui al comma 5 è previsto solo laddove il soggetto sia rimasto coinvolto in incidente stradale e sottoposto a cure mediche in strutture sanitarie. Poiché nessuno delle persone coinvolte nel sinistro doveva sottoporsi a cure mediche in conseguenza del sinistro, legittimamente la Polizia Municipale invitava il signor (***) ai sensi dell'art. 186 comma terzo, decreto legislativo n. 285/1992, a sottoporsi all'accertamento alcoli -metrico seduta stante mediante apparecchiatura idonea.

VI Quanto all' avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore in occasione dell'accertamento alcoli metrico, di cui la difesa lamenta l'omissione da parte della polizia giudiziaria procedente, osserva il Tribunale che l'accertamento strumentale per l'individuazione dello stato di ebbrezza (cosiddetto alcooltest), costituisce atto urgente sullo stato delle persone disciplinato dall'art. 354 c.p.p. al quale il difensore può assistere in virtù del successivo art. 356, senza diritto a essere previamente avvisato del compimento dell'atto. Di questa facoltà la persona sottoposta alle indagini deve essere avvisata (art. 114 delle disposizioni di attuazione c.p.p.), ma non è a tal fine prevista la nomina di un difensore di ufficio. Se difetta l'avvertimento si verifica non già una nullità assoluta, ma soltanto una nullità a regime intermedio, la quale deve ritenersi sanata se non è dedotta prima del compimento dell'atto oppure, se ciò non è possibile, immediatamente dopo il compimento dell'atto, ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.p. (ex plurimis Cass. n. 16548/2011). La nullità deve intendersi dunque sanata in quanto, successivamente al compimento dell'atto, non é stata eccepita la nullità, e ciò anche dopo la nomina del difensore di fiducia e la proposizione da parte di quest'ultimo dell'opposizione a decreto penale di condanna. Va dunque disattesa l'eccezione di nullità assoluta degli atti del procedimento sostenuta dalla difesa.

VII Venendo alla quantificazione della pena, concesse attenuanti generiche in ragione dello stato di incensuratezza dell'imputato e della sua giovane età, la pena può essere determinata in mesi due arresto (pena più favorevole al reo in ragione della previgente norma sanzionatoria di cui alla lett. c) del comma secondo decreto legislativo n, 285/1992) ed euro 1000/00 di ammenda.

VIII Secondo l’art. 186, comma 2, lett. c), del codice della strada, come modificato dall'art. 4, comma 1, lett. b) d.l. 23 maggio 2008 n. 92, conv., con modificazioni, in 1, 24 luglio 2008 n. 125, vigente al tempo del commesso reato, la confisca del veicolo, se non appartenente a persona estranea alla violazione, è obbligatoria. Osserva al riguardo il Tribunale che, dagli atti redatti nell'immediatezza dalla Polizia Municipale, non risulta in modo certo che l'autoveicolo sia di proprietà del trasgressore. Del motoveicolo viene indicato il numero della targa, della carta di circolazione, ma non viene menzionata il proprietario. Il signor (***) viene soltanto indicato quale "conducente" del motoveicolo al tempo dell'accertamento della violazione. Neppure vi è prova che il motoveicolo fosse in possesso abituale del signor(***) (Cass. 16553/2011). La confisca va pertanto revocata non essendovi prova che il motoveicolo fosse di proprietà o in stabile e continuativo possesso del signor (***). Alla condanna consegue la sospensione amministrativa della sospensione della patente di guida per il periodo minimo di mesi sei. L'imputato va condannato alle spese processuali come per legge.

IX La motivazione non è stata contestuale per la complessità della stessa.

 

p.q.m.

 

- visti gli artt. 533, 535 C.p.p., nonché gli artt. 2, 62 bis, 163, 164 c.p., dichiara l'imputato (***) colpevole del reato contestato e concesse attenuanti generiche, lo condanna alla pena di mesi due arresto ed euro 1000/00 di ammenda oltre al pagamento delle spese processuali; pena sospesa;

- visto l'art. 186 D. L.vo n. 285/1992 applica all'imputato (***) la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per il periodo di mesi sei;

- visti gli artt. 262 C.p.p., 186 comma 2 quinques D. L.vo n. 285/1992, 240 c.p., e visto l'art. 150 comma secondo D.P.R. n. 115/2002, ordina la restituzione all'avente diritto del motoveicolo in sequestro marca Suzuki targato *** a condizione che prima siano pagate, da parte dell'imputato, le spese di recupero, trasporto e custodia al titolare della ditta incaricata

- visto l'art. 544 Cp.p. fissa il termine di gg. 30 per la motivazione.

Cassino, 06 luglio 2011

IL TRIBUNALE
in composizione monocratica

Dr. Massimo Lo Mastro

 

 

da Altalex

 



 

Lunedì, 17 Ottobre 2011
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