Pedoni – Circolazione dei pedoni – Attraversamento fuori dalle strisce pedonali – Investimento – Violazione dell’art. 190, secondo comma, c.d.s. – Concorso di colpa del pedone nella causazione del sinistro – Sussistenza
Il pedone che in violazione dell’art. 190, secondo comma, c.d.s. abbia attraversato la carreggiata quasi al centro di due attraversamenti pedonali, uno ad 80 metri da una parte e un altro 35 metri dal punto d’impatto, è corresponsabile nella misura del 20% nella causazione del sinistro, tanto più se questo si è verificato in ora buia, su strada a scorrimento veloce e resa viscida dalla pioggia.