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Pedoni – Circolazione dei pedoni – Attraversamento fuori dalle strisce pedonali – Investimento – Violazione dell’art. 190, secondo comma, c.d.s. – Concorso di colpa del pedone nella causazione del sinistro – Sussistenza

(Trib. Civ. Roma, sez. XII, 8 novembre 2005, n. 24093)

Il pedone che in violazione dell’art. 190, secondo comma, c.d.s. abbia attraversato la carreggiata quasi al centro di due attraversamenti pedonali, uno ad 80 metri da una parte e un altro 35 metri dal punto d’impatto, è corresponsabile nella misura del 20% nella causazione del sinistro, tanto più se questo si è verificato in ora buia, su strada a scorrimento veloce e resa viscida dalla pioggia.

 

Martedì, 18 Ottobre 2011
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