Cadono dalla Vespa per il fango sulla strada, l'Anas risarcisce
"Cornuto e mazziato". Verrebbe da commentare così il caso del passeggero di un'automobile che dopo aver subito un incidente, subito dopo veniva multato dalla polizia stradale per non avere indossato la cintura di sicurezza. Ed ugualmente si potrebbe dire per i due familiari a bordo di una Vespa 50 rovinati a terra a causa del fango accumulatosi sulla statale e rimasti senza risarcimento. "Verrebbe" perché la tenacia ha portato i malcapitati a vedersi riconosciute le proprie ragioni al termine di un lungo iter processuale chiusosi solo in Cassazione.
Senza cartella clinica non vale la prova della stradale
Nel primo caso, sentenza 21514/2011 (il testo integrale sul sito di Guida al diritto), il passeggero multato era anche un avvocato e ciò certamente ha contato nella decisione di proporre ricorso e, dopo la bocciatura in primo grado, di proseguire il giudizio in Cassazione. Le cose, infatti, almeno apparentemente, non deponevano a suo favore. I rilievi della stradale avevano riscontrato, a seguito dell'impatto, che «le cinture di sicurezza erano bloccate nella propria sede», con il montante piegato a seguito dell'urto. Da qui, la multa al passeggero per non averle indossate.
Non solo, agli atti risultava anche l'ammissione sulle cinture del conducente del veicolo: «per lo meno io non le avevo e penso neanche l'avvocato…», e poi giustificandosi «a Melegnano nell'uscire dal casello le abbiamo slacciate in quanto era nostra intenzione fermarci nel primo luogo utile». Il legale però senza perdersi d'animo ha contestato la sentenza per la mancata acquisizione della cartella clinica e per l'omessa valutazione di altri mezzi di prova che, sempre a suo dire, di per sé soli, sulla base della «natura e qualità delle lesioni» riportate, avrebbero «dovuto far escludere la violazione dell'obbligo di indossare le cinture». Per la Cassazione, dunque, sia la perizia tecnico-dinamica che quella medico legale presentate dalla difesa «meritavano una più attenta considerazione», ragion per cui i supremi giudici hanno cassato la sentenza, rinviando il giudizio ad un altro giudice di pace di Milano.
La pioggia è un elemento prevedibile e non esonera l'Anas
Fango, sterpaglie e sabbia, invece, alla base dello sbandamento della Vespa 50 e della caduta dei suoi due passeggeri. In primo grado avevano visto rigettata la loro richiesta di risarcimento, in Appello, però, hanno avuto ragione, ed ora arriva anche la conferma della Cassazione, sentenza 21508/2011. Bocciato, dunque, il ricorso dell'Anas dove si sostiene l'impossibilità di esercitare un controllo continuo sulla rete viaria per via della sua estensione e delle modalità di uso. Per i giudici di Piazza Cavour, infatti, l'evento non aveva quei caratteri di imprevedibilità e inevitabilità che fungono da scriminante. La responsabilità dell'ente c'è e dipende «dal mancato intervento manutentivo diretto alla rimozione del fango e dei detriti dalla sede stradale», a maggior ragione trattandosi di una importante arteria di raccordo di Catanzaro, sulla quale le piogge torrenziali del giorno prima avevano accumulato detriti senza che nessuno nelle 24 ore seguenti li rimuovesse o quantomeno segnalasse la presenza di una zona di pericolo. In definitiva per i giudici «il custode doveva ritenersi obbligato a controllare lo stato della strada ed a mantenerla in condizioni ottimali d'impiego», essendo la pioggia un fattore di rischio «conosciuto o conoscibile a priori dal custode».
di Francesco Machina Grifeo
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