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Corte di Cassazione 21/10/2011

Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Verbale - Accertamento di violazione al codice della strada - Efficacia probatoria - Limiti - Fattispecie in tema di opposizione a verbale di violazione dell’art. 146 c.s.

(Cass. Civ., sez. II, 2 febbraio 2011, n. 2435)

Nel giudizio di opposizione avverso verbale di accertamento per violazioni al codice della strada, non è ammessa la contestazione e la prova delle circostanze di fatto della violazione attestate nel verbale come percepite direttamente ed immediatamente dal pubblico ufficiale e la possibilità o probabilità di un errore nella loro percezione (che devono essere necessariamente confutate, ove contestate, con il rimedio apposito della querela di falso), ma esclusivamente delle circostanze che esulano dall’accertamento, quali l’identificazione dell’autore della violazione e la sua capacità o la sussistenza dell’elemento soggettivo o di cause di esclusione della responsabilità, ovvero rispetto alle quali l’atto è insuscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile oggettiva contraddittorietà. (Nella fattispecie risultando una mancata corrispondenza obiettiva tra numero di targa e tipo di veicolo in relazione ad attraversamento di incrocio con semaforo rosso, non era stata contestata la suddetta corrispondenza, ma dedotta soltanto la supposta erroneità dell’attività di percezione del verbalizzante nella rilevazione del numero di targa, circostanza per la cui confutazione era però necessario l’esperimento della querela di falso. (Cass. Civ., sez. II, 2 febbraio 2011,  n. 2435) [RIV-1109P697] Artt. 41, 146 c.s.

 

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Venerdì, 21 Ottobre 2011
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