Incidente provocato da cani - responsabilità del proprietario
(omissis)
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 30.11.2009 il giudice di pace di Lanciano riteneva .. Stefano responsabile delle lesioni subite da P. O. e lo condannava a 250 euro di ammenda. I cani del D. P. erano fuoriusciti sulla strada; P., sopraggiunto con la moto, non era riuscito ad evitare l’urto con i medesimi e cadendo a terra si era procurato lesioni giudicate guaribili in 21 giorni. Il giudice riteneva sussistente un comportamento colposo dell’imputato per aver lasciato incostuditi i cani all’interno di un’area privata di sua proprietà, essendosi accertato che proprio nel momento in cui il D. P. stava aprendo il cancello, i cani ne erano fuoriusciti, guadagnando la pubblica via e creando la anzidetta situazione di pericolo per il P.
2. Avverso tale sentenza il difensore di D. P. proponeva appello con il quale sollevava dubbi sulle modalità in cui era avvenuto l’incidente; il cane impattato dalla moto era deceduto e la persona offesa indossava gli zoccoli, probabilmente stava andando o tornando dal mare; poteva essere disattento ed aver perso il controllo del mezzo. In ogni caso non vi era colpa dell’imputato in quanto nessuna norma vieta al proprietario o al detentore di cani di lascarli liberi a tutela della pubblica incolumità; la norma richiamata dal giudice di pace, l’art. 672 cod. pen., riguarda solo gli animali pericolosi, e cioè quelli aggressivi in relazione alla loro indole.
3. Il Tribunale, rilevato che l’art. 37 del d.gls. n. 74 del 2008 esclude espressamente dal novero delle sentenze del giudice di pace appellabili quelle di condanna a pena pecuniaria, quando non sia impugnata anche la condanna al risarcimento del danno e che nella specie non vi era nemmeno stata costituzione di parte civile, dichiarava inammissibile l’impugnazione.
4. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso per cassazione il difensore dell’imputato invocando l’applicazione dell’art. 568, co. 5, cod. proc. pen. e insistendo che il giudice ha erroneamente ritenuto la responsabilità per colpa del D. P. perché ha ritenuto sussistente un obbligo giuridico dei proprietari dei cani di lasciarli liberi e perché ha erroneamente individuato la fonte di tale obbligo nell’art. 672 cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Deve premettersi che pur risultando effettivamente non consentito l’appello ne confronti della sentenza di cui trattasi, il Tribunale ha sbagliato nel dichiararne la inammissibilità in quanto avrebbe dovuto trovare applicazione l’art. 568, co. 5, cod. proc. pen. e dunque l’impugnazione avrebbe dovuto essere trasmessa a questa Corte quale giudice competente.
2. Ne consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata, spettando a questa Corte di valutare la fondatezza dei motivi dedotti dall’imputato.
3. Tali motivi sono infondati avendo correttamente il giudice di pace ritenuto la responsabilità del D. P. per le lesioni del P. Deve premettersi che non può essere contestato in questa sede l’accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata secondo cui alcuni cani sono usciti dal cancello che il D- P. stava aprendo, accedendo alla pubblica strada dove stava transitando il P. che veniva urtato e, cadendo, riportava le lesioni suddette. Della omessa custodia dei cani, e dunque delle lesioni, deve rispondere il D. P., che ne aveva la custodia; infatti il proprietario o detentore di un cane è tenuto a controllarlo in ogni momento ,al fine di evitare che si creino situazioni di pericolo per i terzi ed è in particolare tenuto a controllare i movimenti e gli spostamenti dell’animale, a prescindere da una sua aggressività gi&ag rave; acclarata, ben potendo l’animale rivelarsi pericoloso per le particolari situazione del caso concreto come è stato nel caso di specie in cui gli animali hanno avuto libero accesso dove ciò non è consentito trattandosi di spazi destinati alla circolazione stradale. Questa Corte ha già al riguardo avuto modo di affermare (sez. IV 26.5.1998 n. 9928 Rv. 199376) che qualora un incidente stradale sia determinato dalla presenza sulla pubblica via di un animale incostudito che, investito, provochi lo sbandamento di un veicolo, va addebitata al proprietario dell’animale medesimo la responsabilità del fatto per omessa custodia, sia pure, eventualmente, con il concorso di colpa della persona offesa ove questa, non si sia accorta tempestivamente dell’ostacolo prevedibile ed evitabile.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e qualificato l’atto di appello come ricorso per cassazione, rigetta il ricorso medesimo e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
(omissis)
da Polnews