Cassazione: obbligo risarcimento per auto incidentata
E' obbligatorio avvisare il compratore dell'incidente avuto dalla vettura in vendita, anche se questo ha causato dei difetti visibili tempo dopo. E' successo ad un acquirente che dopo essersi accorto dei difetti dell'automobile ha citato il venditore che al momento della compravendita ha omesso il particolare. Considerato che i primi due gradi di giudizio hanno dato torto al venditore, questo decide di ricorrere al giudizio della Suprema Corte.
A suo avviso i giudici non hanno considerato delle perizie tecniche, che avrebbero dimostrato l'ignoranza del venditore sulle conseguenze effettive dell'incidente, né delle testimonianze secondo cui ha mai confermato o garantito agli acquirenti il fatto che la vettura non ha mai subito incidenti. Fatti però non dimostrati nemmeno di fronte agli ermellini, che tramite la sentenza n.19494 del 23 settembre 2011, chiariscono che il ricorrente che ha denunciato la valutazione errata del giudice di merito, ha l'obbligo di mostrare il contenuto delle perizie e delle testimonianze ignorate, al fine di consentire alla Corte di valutare la sussistenza e veridicità delle stesse. Di fatto la mancanza di documenti a sostegno della tesi del ricorrente, diventa sufficiente a legittimare la decisione assunta dai giudici di merito. Al fine di dimostrare l'errore di valutazione, il venditore accusato avrebbe dovuto riportare le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, e non limitarsi ad una censura generica, che non ha consentito di verificare in concreto la sussistenza del vizio denunciato. La Corte chiarisce che “ai fini della sussistenza dell’obbligazione risarcitoria del venditore per i vizi del bene venduto non è necessario provare la sua mala fede, ma è sufficiente che egli non riesca a dimostrare di non aver potuto, senza colpa, averne conoscenza.” In questo caso questa ignoranza da parte del venditore, non risulta dimostrata. Deve considerarsi responsabile per avere, contrariamente al principio di buona fede contrattuale, colpevolmente taciuto agli acquirenti che l'autovettura ha subito pregressi incidenti. Motivo per cui la Cassazione ha condannato il venditore al risarcimento della vettura danneggiata.
da justicetv.it