Assicurazione obbligatoria – Risarcimento danni – Azione diretta nei confronti dell’assicuratore – Sinistro verificatosi in area privata – Esperibilità – Condizioni – Apertura dell’area ad un numero indeterminato di persone...
Assicurazione obbligatoria – Risarcimento danni – Azione diretta nei confronti dell’assicuratore – Sinistro verificatosi in area privata – Esperibilità – Condizioni – Apertura dell’area ad un numero indeterminato di persone – Accertamento relativo – Giudice di merito – Devoluzione – Insindacabilità in sede legittima.
L’azione diretta spettante al danneggiato da un sinistro stradale, ai sensi degli artt. 1 e 18 della legge n. 990 del 1969, nei confronti dell’assicuratore del responsabile è ammessa anche per i sinistri cagionati da veicoli posti in circolazione su area (da equiparare alla strada di uso pubblico), che, ancorché di proprietà privata, sia aperta ad un numero indeterminato di persone ed alla quale sia data la possibilità, giuridicamente lecita, di accesso da parte di soggetti diversi dai titolari dei diritti su di essa, non venendo meno l’indeterminatezza dei soggetti che hanno detta possibilità pur quando essi appartengano tutti ad una o più categorie specifiche e quando l’accesso avvenga per peculiari finalità ed in particolari condizioni (come si verifica, ad esempio, in un cantiere, al quale hanno accesso tutti quelli che vi lavorano e coloro che hanno rapporti commerciali con l’impresa). Costituisce oggetto di apprezzamento di fatto, come tale devoluto al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione, l’accertamento in ordine alla concreta accessibilità dell’area al pubblico, come sopra intesa.