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Pedone anziano investito - concorso di colpa

(Tribunale Milano, sez.X, 20 luglio 2011)

(omissis)

 

FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

 

La presente causa ha ad oggetto la dedotta responsabilità della convenuta omissis., assicurata con omissis. S.p.A. proprietaria del ciclomotore Scarabeo omissis condotto da omissis per i danni subiti dalla ricorrente omissis investita mentre stava attraversando, al di fuori delle strisce pedonali, via omissis a Milano, in corrispondenza del civico n. omissis il giorno omissis alle ore 18,00 circa; la ricorrente ha agito per il risarcimento dei danni non patrimoniali conseguenti al sinistro indicati in ricorso al quale si rimanda.
In corso di causa, dopo il deposito del ricorso e la sua notifica, omissis è deceduta per cause non dipendenti dal sinistro; la causa è stata pertanto in prima udienza interrotta e riassunta da omissis quali figli ed unici eredi.


Secondo la prospettazione della difesa della ricorrente, omissis è stata investita dal ciclomotore di proprietà della omissis e condotto da omissis mentre stava attraversando omissis in corrispondenza del civico omissis, procedendo dalla destra del ciclomotore.
La compagnia di assicurazione convenuta si è costituita e ha contestato la responsabilità del conducente del ciclomotore ritenendo che la causa dell'investimento era da addebitare alla condotta della danneggiata che si era immessa nel flusso della circolazione stradale in un punto in cui l'attraversamento non era autorizzato, comparendo all'improvviso sulla sede stradale, oltrepassata la linea delle auto ferme in sosta al margine della carreggiata; ha dedotto, inoltre, che il conducente del ciclomotore stava viaggiando a velocità molto contenuta, mantenendo la sua destra, tanto che anche dopo il contatto con il pedone non aveva perso l'equilibrio.


L'eccezione di improcedibilità è stata abbandonata dalla difesa della compagnia di assicurazione; si rileva comunque che la causa introdotta con ricorso depositato il 25.10.2006 è stata preceduta dalla richiesta di liquidazione dei danni inoltrata alla compagnia di assicurazione convenuta con raccomandata datata 19.9.2005 e ricevuta il 20.9.2005. Sulla responsabilità.
L'investimento di omissis da parte del ciclomotore di proprietà della convenuta contumace omissis, condotto da omissis (pure lui deceduto in corso di causa per cause estranee ai fatti dedotti in giudizio) è evento non contestato e risulta dalla dichiarazione del conducente del mezzo raccolta dagli agenti di polizia municipale intervenuti nell'immediatezza del fatto. Non ci sono stati testimoni oculari dell'accaduto e i convenuti, la proprietaria del veicolo perché rimasta contumace, la compagnia di assicurazione costituita perché l'agente di polizia municipale omissis che ha indicato come testimone, sentito in udienza, non ha potuto che confermare il contenuto del verbale redatto in occasione del suo intervento e prodotto A come doc. 1 dalla convenuta senza null'altro aggiungere, non hanno dimostrato fatti relativi alla condotta di guida del ciclo motore o al comportamento della vittima tali da consentire di ritenere superata la presunzione di responsabilità del conducente del veicolo di cui all'art. 2054 comma 1 c.c.. In particolare dal rapporto di incidente (doc. 1 convenuta) non emergono circostanze sulla condotta del conducente del ciclomotore che ne evidenzino l'assenza assoluta di colpa; non risultano segni di frenata, mentre si dice che la donna che camminava da destra verso sinistra considerando il senso di marcia del ciclomotore, fu investita a 3,5 metri dall'inizio del marciapiede e quindi a metà della semicarreggiata di via omissis su cui si trovava il ciclomotore; poiché via omissis è larga 13 metri (come si legge nel verbale della Pol. Municipale) e il punto d'urto è stato stimato a circa 3,5 metri dal marciapiede, si desume che il pedone aveva già attraversato più di metà della semicarreggiata percorsa dal ciclomotore: ciò consente di affer mare che il conducente del ciclomotore avrebbe potuto scorgere il pedone sulla strada anche se si ipotizza che si era immesso nella via attraverso le auto in sosta lungo la strada (circostanza per altro non dimostrata e non evidenziata neanche nel verbale della Polizia). L'età della vittima (72 anni) poi non porta a ritenere, in mancanza di prove sul punto, che stesse camminando velocemente. La sola circostanza che il pedone abbia attraversato al di fuori dello spazio dedicato all'attraversamento pedonale non giustifica l'esonero di responsabilità in capo al conducente del ciclomotore. Va pertanto affermata la responsabilità del conducente del motoveicolo di proprietà della convenuta omissis nell'investimento della sig.ra omissis anche se questa aveva iniziato l'attraversamento in un punto della carreggiata in cui ciò non era autorizzato. La colpa del conducente del ciclomotore va individuata nel fatto di non essere riuscito ad evitare l 'investimento del pedone nonostante la visibilità del medesimo consentita dalle condizioni di luce, il fatto è avvenuto ad agosto alle ore 18 circa e dalla conformazione rettilinea di via omissis e posto il fatto che la donna aveva già attraversato più di metà della semicarreggiata. Il conducente del ciclomotore avrebbe dovuto fare particolarmente attenzione alla strada e alla presenza del pedone e compiere qualche manovra per evitare l'impatto, cosa che non risulta abbia fatto. Quindi deve concludersi che il conducente del ciclomotore di proprietà della convenuta non ha adottato nella guida quella cautela richiesta al conducente di normale diligenza e non ha osservato tutte le norme di prudenza della circolazione stradale; l'art. 141 comma 2 e 4 C.d.S. e l'art. 2054 comma 1 c.c. impongono ai conducenti dei veicoli un comportamento particolarmente oculato e prudente estendentesi fino agli estremi limiti della diligenza, tra cui a nche l'obbligo, ove sia possibile, di prevedere e neutralizzare l'eventuale imprudenza commessa dal pedone, del tutto prevedibile in strade, come quella per cui è causa, poste all'interno del centro cittadino. Nel caso in esame ciò non è accaduto e la responsabilità dell'investimento va attribuita in misura prevalente al ciclomotore investitore. Va per altro riconosciuto ex art. 1227 co. 1 c.c. un concorso di colpa della danneggiata la quale, attraversando la strada in una zona non autorizzata, pur avendo un attraversamento pedonale a una distanza raggiungibile (circa 80 metri sia a destra che a sinistra), ha concorso con colpa a determinare il fatto dannoso e le sue conseguenze pregiudizievoli. Va riconosciuta la colpa prevalente, nella misura del 90%, del conducente del ciclomotore e un concorso di colpa, nella misura del 10%, della stessa danneggiata. Dall'affermazione di responsabilità della convenuta omissis proprietaria del ciclo motore per i danni conseguenti all'investimento di omissis consegue la sua condannata al loro risarcimento nella percentuale dell'90%, in solido con V.A. S.p.A. tenuta quale assicuratore della responsabilità civile (D.P.R. 203/2005). Sui danni e la loro liquidazione.
Posto ciò tenuto conto della documentazione allegata al fascicolo di parte attrice, della valutazione compiuta dal ctu medico - legale, dall'età (72 anni) della danneggiata (nata il 2.3.1933) nel momento in cui cessò l'invalidità temporanea (marzo 2006), dei criteri di liquidazione del danno biologico di cui alle tabelle del tribunale di Milano (aggiornate al 2011), del fatto che (Corte di Cassazione a S.U. di novembre 2008 n. 26972) deve procedersi ad una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale derivante dalla lesione dell'integrità psico - fisica tenendo conto dei risvolti anatomo funzionali e relazionali e delle particolarità del caso di specie (c.d. personalizzazioni), nonché del danno non patrimoniale conseguente in termini di dolore e sofferenza, degli acconti ricevuti ( Euro 20.000,00 a febbraio 2008) e, infine, della natura di "valore" del debito risarcitorio (con la conseguente necessità di ragguagliare all'oggi, giusta gli indici Istat dell'andamento dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, sia i valori del risarcimento delle singole voci di danno, sia l'importo dell'acconto ricevuto), il danno subito da G.G. va liquidato come segue.


Nella liquidazione del danno non patrimoniale c.d. biologico permanente, cui si procede in via equitativa sulla base delle tabelle in vigore al Tribunale di Milano, non si può non considerare, anche nel rispetto del nuovo indirizzo giurisprudenziale conseguente alla sentenza della Corte di Cassazione a S.U. di novembre 2008 n. 26972 per cui deve procedersi ad una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale derivante dalla lesione dell'integrità psico - fisica tenendo conto di tutti i fattori che emergono dagli atti e delle particolarità del caso di specie (c.d. personalizzazioni), che la vittima è deceduta in data 6.12.2006, dopo 1 anno e poco più di 3 mesi dal sinistro del 23.8.2005, a causa di gravi malattie di cui soffriva già alla data del fatto, come emerge dalla relazione del ctu medico legale (si parla di metastasi da tumo re mammario, ipertensione e protesi alle valvole cardiache); infatti il valore di punto del danno biologico permanente nelle tabelle è espresso in relazione all'età del soggetto danneggiato alla data di consolidamento del danno, con valori che stimano una prospettiva di vita media; quindi con il valore tabellare si risarcisce la lesione anatomo funzionale considerando le prospettive di vita media futura del danneggiato. Nel caso di specie in concreto la danneggiata ha vissuto meno della media, pertanto non le si può riconoscere quale danno biologico quello per intero espresso nelle tabelle in relazione alla sua età (72 anni alla data del fatto e anche all'epoca in cui cessò l'invalidità temporanea) e all'invalidità totale conseguita (30 - 33% si legge nella ctu) perché in tal modo le si riconoscerebbe una liquidazione maggiore considerando che la menomazione fisica ha inciso per una durata molto breve della sua vita residua, mentre come si è detto nella predisposizione delle tabelle si è considerata la prognosi di vita media delle persone. Il danno va quindi rapportato alla durata effettiva residua della vita vittima che è stata molto breve; considerando una durata media della vita per le donne di 85 anni e considerando che nel caso di specie la danneggiata è deceduta a 73 anni, dopo un anno e 3 mesi dal fatto, si ritiene di dividere la somma che si liquiderebbe alla danneggiata se non fosse morta dopo un anno dal sinistro, secondo i valori tabellari del Tribunale di Milano, per il numero degli anni pari alla prospettiva media di vita (85 anni e quindi a 72 anni una donna ha una prospettiva di vita media di 13 anni) e poi moltiplicare il risultato per 1,3 (cioè 1 anno e 3 mesi)

 

Detto ciò si riconoscono i seguenti danni:
- Euro 12.162,78 per 32% punti percentuali di diminuzione permanente dell'integrità psicofisica e per la sofferenza conseguente alle lesioni (la base del conteggio secondo i criteri sopra indicati è Euro 126.493,00: 156 x 15 = 12162,78) rilevando che la difesa della ricorrente non ha allegato alcun elemento specifico per la personalizzazione del danno. Il ctu ha accertato che dall'investimento è derivata "la frattura sottocapitata femore sinistro" del tutto compatibile con le modalità di produzione descritte in ricorso. Alla somma di Euro 12162,78 va aggiunto l'importo di Euro 1.431,18 per interessi compensativi calcolati con strumento informatico secondo i criteri indicati dalla Corte di legittimità (Cass. 1712/1995);
- Euro 10.500 per 84 giorni di invalidità temporanea totale, nella liquidazione prossima al massimo (Euro 125,00 al giorno) per il periodo di invalidità temporanea assoluta si è considerata la sofferenza derivante dai vari trattamenti medici e dall'intervento chirurgico cui si è sottoposta in questo periodo la ricorrente, Euro 6.000,00 per 60 giorni di invalidità temporanea al 75% (e 100,00 per invalidità al 100%) ed Euro 3.000,00 per 60 giorni al 60% (Euro 100,00 per il 100%), in totale Euro 19.500,00 in moneta attuale, oltre ad Euro 2.560,42 per interessi compensativi.
Nessuna domanda di risarcimento di danni patrimoniali è contenuta in ricorso.

 

Complessivamente il danno nella sua totalità si liquida ad oggi in Euro 31.662,78 per capitale ed Euro 3.991,60 per interessi compensativi. Da tali importi deve essere detratta la somma di Euro 20.000 complessivamente già percepita a febbraio 2008 dai due eredi di G., somma che, ragguagliata alla data odierna, ammonta ad Euro 21.260,00 per capitale ed Euro 1.541,22 per interessi; considerando quindi l'anticipo ad oggi il danno ammonta ad Euro 10.402,78 per capitale ed Euro 2.450,38 per interessi. Poiché si è riconosciuto un concorso di colpa del 10% della danneggiata il danno che i convenuti devono risarcire va decurtato del 10% e quindi si liquida definitivamente, come danno residuo da risarcire, in Euro 9.362,50 per capitale ed Euro 2.205,34 per interessi compensativi oltre ad interessi al tasso legale sulla sola somma capitale dalla data odiern a al saldo effettivo.
Posto quanto sopra il Tribunale dichiarata la responsabilità di omissis nel sinistro per cui è causa nella misura del 90% e la condanna in solido con omissis S.p.A. a pagare a omissis quali eredi di omissis la somma per ciascuno di Euro 4.681,25 per capitale ed Euro 1.102,67 per interessi oltre ad interessi al tasso legale sulla somma capitale dalla data della presente sentenza al saldo.

Le spese processuali.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano complessivamente a favore dei ricorrenti, in relazione al valore della controversia in Euro 1120,00 per spese (comprese quelle di ctp.), Euro 1.239,00 per diritti ed Euro 4.000,00 per onorari oltre epa e iva se di legge.
Il costo delle ctu viene posto definitivamente a carico solidale delle parti convenute.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: Dichiara la responsabilità di omissis nell'incidente stradale dedotto in giudizio e la condanna, in solido con omissis S.p.A. a pagare a omissis quali eredi di omissis la somma per ciascuno di Euro 4.681,25 per capitale ed Euro 1.102,67 per interessi, oltre ad interessi al tasso legale sulla somma capitale dalla data della presente sentenza al saldo.
Condanna altresì le parti convenute in solido a rimborsare alle parti ricorrenti le spese di lite liquidate in motivazione con distrazione a favore dell'avv. omissis che ne ha fatto richiesta e ha dichiarato di aver anticipato le spese.
Pone definitivamente il costo delle ctu a carico solidale delle parti convenute.
(omissis)

 

 

da Polnews

Giovedì, 27 Ottobre 2011
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