"Articolo 162, commi 4 bis e 4 ter -
Uso dei giubbotti e delle bretelle retroriflettenti"
"Articolo
162, commi 4 bis e 4 ter -
Uso dei giubbotti e delle bretelle retroriflettenti"
N.300/A/1/
32149/105/29 Roma, 29 marzo 2004
OGGETTO: Art.162 commi 4bis e 4ter – Uso dei giubbotti e delle
bretelle retroriflettenti.
Il 1° aprile p.v. entreranno in vigore le disposizioni dell’art.162
comma 4 ter C.d.S, introdotte dalla Legge 1.8.2004 n.214 che, quando
ricorrono situazioni di pericolo, di scarsa o di limitata visibilità
richiamate dal comma 1 dello stesso articolo, impongono ai conducenti
dei veicoli fermi sulla carreggiata, sulle corsie d’emergenza o
sulle piazzole di sosta, che scendono dal loro veicolo e circolano sulla
strada, di indossare un giubbotto o le bretelle retroriflettenti.
Le disposizioni dettate dal comma 4ter dell’at.162 C.d.S. completano
la previsione degli obblighi posti a carico degli utenti che sono costretti
a scendere dai propri veicoli in condizioni di scarsa visibilità
dettata dal comma 4bis dell’art.162 C.d.S., già vigente,
secondo il quale, durante le operazioni di collocazione o rimozione
del segnale mobile di pericolo, tutti coloro che effettuano l’attività
di presegnalamento con il triangolo hanno l’obbligo di indossare
un giubbetto o le bretelle retroriflettenti. Tale obbligo si estende
anche agli eventuali passeggeri trasportati che sono incaricati di compiere
l’operazione di presegnalamento.
La nuova norma, che contribuirà in modo significativo ad aumentare
il livello di protezione e di sicurezza delle persone che, a seguito
di avaria del veicolo o per altra causa, si trovano costretti a circolare
a piedi sulla strada, richiede, soprattutto nella prima fase di applicazione,
una capillare opera di sensibilizzazione dell’utenza che è
tenuta a rispettarne gli obblighi.
Allo scopo di fornire un indirizzo interpretativo uniforme che possa
chiarire alcuni dubbi che sono stati rappresentati a questo Ufficio
dopo l’approvazione delle disposizioni in oggetto, si ritiene utile
precisare la portata dei seguenti aspetti degli obblighi imposti dalle
norme richiamate.
1. Applicazione nei confronti dei conducenti di veicoli esteri
Gli obblighi imposti dall’art.162 C.d.S., essendo norme di comportamento
per la circolazione nel nostro Paese, debbano essere rispettati anche
dai conducenti dei veicoli immatricolati all’estero.
Tuttavia, i conducenti di questi veicoli, per effetto dell’espressa
esclusione dell’applicazione nei loro confronti delle disposizioni
del Decreto Ministeriale 30 dicembre 2003, relativo alle caratteristiche
tecniche di dispositivi retroriflettenti, possono utilizzare giubbotti
o bretelle aventi caratteristiche diverse da quelle previste dal citato
decreto ministeriale, purché offrano un livello di protezione
equivalente.
2. Definizione dell’ambito spaziale in cui vale l’obbligo
di indossare il giubbotto o le bretelle
L’articolo 162, comma 4 ter C.d.S., stabilisce che il conducente
che si trovi sulla strada per esigenze funzionali alla circolazione
del suo veicolo, in condizioni di scarsa visibilità, richiamate
da comma 1 dello stesso articolo, in cui si richiede l’uso del
triangolo, deve indossare un giubbotto oppure bretelle retroriflettenti
di tipo approvato secondo le disposizioni delDecreto Ministeriale 30
dicembre 2003.
La norma del comma 4 ter, aggiunge, inoltre, che l’obbligo vale
anche quando il veicolo è fermo sulle corsie d’emergenza
o sulle piazzola di sosta. Tale disposizione deve essere necessariamente
posta in relazione con le condizioni di scarsa o limitata visibilità
indicate dal comma 1 dell’art.162 C.d.S.
Perciò, quando il veicolo è fermo sulla corsia d’emergenza
o sulle piazzole di sosta, il conducente che vi discende deve indossare
i dispositivi di protezione individuale sopraindicati, solo se, trovandosi
fuori dal centro abitato, non è ben avvistabile perché,
di notte, non funzionano i dispositivi di segnalazione visiva o d’emergenza
ovvero perchè, anche di giorno, per condizioni topografiche o
atmosferiche, il suo veicolo non può essere scorto ad almeno
100 m dai veicoli che sopraggiungono.
3. Casi in cui è escluso l’obbligo di indossare i dispositivi
di protezione
In relazione allo stretto legame che esiste tra l’obbligo di cui
si parla ed i presupposti di fatto richiamati al comma 1 dell’art.162
C.d.S., i conducenti ed i passeggeri di velocipedi, ciclomotori a due
ruote e motocicli, anche quando ricorrono le condizioni di scarsa o
limitata visibilità di cui sopra, non sono tenuti ad indossare
i giubbotti o le bretelle retroriflettenti.
4. Caratteristiche tecniche del giubbotto o delle bretelle
I giubbotti e le bretelle devono essere realizzati in conformità
alle disposizioni del Decreto Ministeriale 30 dicembre 2003 (all.1).
Sull’argomento, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti
è intervenuto con l’allegata circolare esplicativa (all.2)
che fornisce, tra l’altro, le caratteristiche delle etichette che
devono essere apposte sui capi omologati.
5. Esclusione dell’obbligo di portare a bordo i dispositivi rifrangenti
I giubbotti o le bretelle rifrangenti non costituiscono dispositivi
di equipaggiamento dei veicoli. Infatti, diversamente da quanto espressamente
richiesto dal comma 1 dell’art.162 C.D.S. per il segnale mobile
di pericolo -che deve essere sempre presente durante la circolazione-
i dispositivi di protezione individuale di cui si parla devono essere
utilizzati solo nelle richiamate circostanze, al di fuori delle quali
non è richiesto che siano presenti a bordo dei veicoli.
Gli Uffici Territoriali del Governo, che leggono per conoscenza, sono
pregati di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi
di Polizia Municipale e Provinciale.
OGGETTO: Art.162 commi 4bis e 4ter – Uso dei giubbotti e delle bretelle retroriflettenti.
Il 1° aprile p.v. entreranno in vigore le disposizioni dell’art.162 comma 4 ter C.d.S, introdotte dalla Legge 1.8.2004 n.214 che, quando ricorrono situazioni di pericolo, di scarsa o di limitata visibilità richiamate dal comma 1 dello stesso articolo, impongono ai conducenti dei veicoli fermi sulla carreggiata, sulle corsie d’emergenza o sulle piazzole di sosta, che scendono dal loro veicolo e circolano sulla strada, di indossare un giubbotto o le bretelle retroriflettenti.
Le disposizioni dettate dal comma 4ter dell’at.162 C.d.S. completano la previsione degli obblighi posti a carico degli utenti che sono costretti a scendere dai propri veicoli in condizioni di scarsa visibilità dettata dal comma 4bis dell’art.162 C.d.S., già vigente, secondo il quale, durante le operazioni di collocazione o rimozione del segnale mobile di pericolo, tutti coloro che effettuano l’attività di presegnalamento con il triangolo hanno l’obbligo di indossare un giubbetto o le bretelle retroriflettenti. Tale obbligo si estende anche agli eventuali passeggeri trasportati che sono incaricati di compiere l’operazione di presegnalamento.
La nuova norma, che contribuirà in modo significativo ad aumentare il livello di protezione e di sicurezza delle persone che, a seguito di avaria del veicolo o per altra causa, si trovano costretti a circolare a piedi sulla strada, richiede, soprattutto nella prima fase di applicazione, una capillare opera di sensibilizzazione dell’utenza che è tenuta a rispettarne gli obblighi.
Allo scopo di fornire un indirizzo interpretativo uniforme che possa chiarire alcuni dubbi che sono stati rappresentati a questo Ufficio dopo l’approvazione delle disposizioni in oggetto, si ritiene utile precisare la portata dei seguenti aspetti degli obblighi imposti dalle norme richiamate.
1. Applicazione nei confronti dei conducenti di veicoli esteri
Gli obblighi imposti dall’art.162 C.d.S., essendo norme di comportamento per la circolazione nel nostro Paese, debbano essere rispettati anche dai conducenti dei veicoli immatricolati all’estero.
Tuttavia, i conducenti di questi veicoli, per effetto dell’espressa esclusione dell’applicazione nei loro confronti delle disposizioni del Decreto Ministeriale 30 dicembre 2003, relativo alle caratteristiche tecniche di dispositivi retroriflettenti, possono utilizzare giubbotti o bretelle aventi caratteristiche diverse da quelle previste dal citato decreto ministeriale, purché offrano un livello di protezione equivalente.
2. Definizione dell’ambito spaziale in cui vale l’obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle
L’articolo 162, comma 4 ter C.d.S., stabilisce che il conducente che si trovi sulla strada per esigenze funzionali alla circolazione del suo veicolo, in condizioni di scarsa visibilità, richiamate da comma 1 dello stesso articolo, in cui si richiede l’uso del triangolo, deve indossare un giubbotto oppure bretelle retroriflettenti di tipo approvato secondo le disposizioni delDecreto Ministeriale 30 dicembre 2003.
La norma del comma 4 ter, aggiunge, inoltre, che l’obbligo vale anche quando il veicolo è fermo sulle corsie d’emergenza o sulle piazzola di sosta. Tale disposizione deve essere necessariamente posta in relazione con le condizioni di scarsa o limitata visibilità indicate dal comma 1 dell’art.162 C.d.S.
Perciò, quando il veicolo è fermo sulla corsia d’emergenza o sulle piazzole di sosta, il conducente che vi discende deve indossare i dispositivi di protezione individuale sopraindicati, solo se, trovandosi fuori dal centro abitato, non è ben avvistabile perché, di notte, non funzionano i dispositivi di segnalazione visiva o d’emergenza ovvero perchè, anche di giorno, per condizioni topografiche o atmosferiche, il suo veicolo non può essere scorto ad almeno 100 m dai veicoli che sopraggiungono.
3. Casi in cui è escluso l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione
In relazione allo stretto legame che esiste tra l’obbligo di cui si parla ed i presupposti di fatto richiamati al comma 1 dell’art.162 C.d.S., i conducenti ed i passeggeri di velocipedi, ciclomotori a due ruote e motocicli, anche quando ricorrono le condizioni di scarsa o limitata visibilità di cui sopra, non sono tenuti ad indossare i giubbotti o le bretelle retroriflettenti.
4. Caratteristiche tecniche del giubbotto o delle bretelle
I giubbotti e le bretelle devono essere realizzati in conformità alle disposizioni del Decreto Ministeriale 30 dicembre 2003 (all.1). Sull’argomento, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti è intervenuto con l’allegata circolare esplicativa (all.2) che fornisce, tra l’altro, le caratteristiche delle etichette che devono essere apposte sui capi omologati.
5. Esclusione dell’obbligo di portare a bordo i dispositivi rifrangenti
I giubbotti o le bretelle rifrangenti non costituiscono dispositivi di equipaggiamento dei veicoli. Infatti, diversamente da quanto espressamente richiesto dal comma 1 dell’art.162 C.D.S. per il segnale mobile di pericolo -che deve essere sempre presente durante la circolazione- i dispositivi di protezione individuale di cui si parla devono essere utilizzati solo nelle richiamate circostanze, al di fuori delle quali non è richiesto che siano presenti a bordo dei veicoli.
Gli Uffici Territoriali del Governo, che leggono per conoscenza, sono pregati di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia Municipale e Provinciale.
IL DIRETTORE CENTRALE
(Piscitelli)