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Corte di Cassazione 28/10/2011

Notifica valida se indica via e numero civico, anche senza piano ed interno

(Cass. Pen. , sez. III, 27 settembre 2011, n. 34919)

I giudici della III sezione penale di piazza Cavour, con la sentenza 27 settembre 2011, n. 34919 hanno statuito che ai fini della validità della notifica, occorre indicare la via e il numero civico del domicilio, mentre non risulta essenziale indicare il piano e l’interno.

La statuizione prende origine dal ricorso presentato da un uomo il quale aveva chiesto di essere rimesso in termini per proporre ricorso per cassazione contro la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata dalla Corte d’appello di Firenze, che confermava una sentenza del Tribunale di Livorno. La difesa ha prospettato la nullità della notifica dell’estratto contumaciale della sentenza di condanna, dopo che il Tribunale di Livorno aveva respinto l’istanza formulata in sede di incidente di esecuzione. In particolare, la notificazione dell’estratto contumaciale era stata effettuata nelle forme dell’art. 157, comma 8, richiamato dall’art. 163 c.p.p. Pertanto l’uomo ha impugnato il provvedimento per cassazione.

Secondo la tesi offerta dal ricorrente, la dichiarazione di domicilio doveva considerarsi insufficiente poiché carente dell’indicazione di interno e piano, in quanto l’immobile era composto da più piani e più interni. Ciò avrebbe prodotto quale effetto la nullità della notifica. Tuttavia gli ermellini hanno argomentato che per rispettare i parametri statuiti dalla legge in tema di individuazione del domicilio, ovvero della residenza, o dimora, ai fini di notifica, risulta sufficiente l’indicazione della via e del numero civico, senza che rilevi l’ulteriore indicazione dell’interno e del piano. Da ciò discende, nella fattispecie, la legittimità della notifica dell’estratto della sentenza contumaciale la quale ometteva la specificazione dell’interno e del piano del domicilio.

La Corte, sulla base del disposto di cui alla sentenza costituzionale n. 186 del 2000, ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando il rigetto dell’istanza di rimessione in termini sentenziato dai giudici del Tribunale.

(Nota di Laura Biarella)

 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III PENALE
Sentenza 13 luglio – 27 settembre 2011, n. 34919
(Presidente De Maio – Estensore Andronio)


Massima e Testo Integrale

 

 

da Altalex
 

 

Venerdì, 28 Ottobre 2011
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