Depenalizzazione – Applicazione delle sanzioni .- Pagamento in misura ridotta – Violazioni al codice della strada – Termine – Pagamento effettuato dopo l’introduzione del giudizio di opposizione – Rilevanza sull’impugnazione – Esclusione – Limiti
In tema di sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni del codice della strada, il «pagamento in misura ridotta» solo se effettuato nei sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione preclude, a norma degli artt. 202 e 203, primo comma, del codice della strada, il ricorso amministrativo (o giurisdizionale). Qualora, in difetto della condizione ostativa del preventivo versamento della somma, pari al minimo della sanzione, il procedimento giurisdizionale sia stato correttamente avviato, il successivo pagamento del medesimo importo, anche se avvenuto prima della scadenza del termine dei sessanta giorni, non svolge alcuna influenza sul giudizio in corso, a meno che non si accompagni ad una formale rinuncia all’impugnazione.