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Corte di Cassazione 31/10/2011

Il comune può vietare in senso assoluto l'effettuazione della pubblicità mediante veicoli, utilizzando lo strumento del regolamento locale, adottato ai sensi del dlgs 507/93

(Cass. Civ., sez.II, 12 luglio 2011, n.15302)

(omissis)

 

FATTO E DIRITTO

Il Comune di Venezia ricorre contro la sentenza n. 642, del 18 aprile – 30 maggio 2005, con la quale il Giudice di Pace di Mestre ha accolto l'opposizione ex articolo 22 della legge n. 689 del 1981, della società omissis s.r.l. e del suo legale rappresentante omissis, avverso un'ordinanza - ingiunzione con la quale l'amministrazione le aveva irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria, per la violazione dell'art. 35 del "regolamento comunale autorizzatorio per l'installazione dei mezzi pubblicitari", avendo effettuato pubblicità "mediante un impianto bifacciale di grande formato montato su rimorchio...agganciato al furgone...", modalità non consentite dalla disposizione.
Secondo il suddetto giudice la norma applicata sarebbe illegittima, ai sensi dell’articolo 23 del dlgs 30 aprile 1992, n. 285, per le seguenti ragioni:
a) in quanto contenente una "disciplina...assai più limitativa... rispetto alla normativa statale generale", in contrasto con il principio dettato dall’art. 1 della legge n. 689 del 1981, secondo cui soltanto le norme primarie possono prevedere sanzioni amministrative;
b) perchè il divieto assoluto di circolazione lederebbe i diritti di libertà dell'iniziativa economica privata e di circolazione, rispettivamente previsti dagli artt. 41 e 16 Cost.;
c) perchè il canone preteso dal Comune di Venezia per l'effettuazione della pubblicità sul proprio territorio darebbe luogo ad una seconda imposizione, aggiuntiva rispetto a quella corrisposta dal proprietario del veicolo a quello di propria residenza;
d) perchè il veicolo in questione sarebbe un rimorchio espressamente omologato per uso speciale e non un "poster tir ";
e) perchè, infine, il divieto contenuto nell'art. 57 reg. del codice della strada relativo all'esercizio della pubblicità per conto terzi a titolo oneroso, sarebbe stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con "ordinanza 430/99", in quanto norma secondaria, non idonea ad imporre divieti non previsti da normativa primaria.
L'amministrazione ricorrente censura la suddetta decisione con tre motivi, rispettivamente deducenti violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 13, e art. 35 del regolamento comunale in questione, violazione e falsa applicazione, sotto diverso profilo, di quest'ultima disposizione, erroneità e contraddittorietà di motivazione.
Resistono gli intimati con controricorso; replica la ricorrente con memoria illustrativa.
Tanto premesso, ritiene la Corte che il ricorso debba essere accolto, per la fondatezza dei motivi esposti, la cui stretta connessione ne comporta l'esame congiunto. Il giudice di pace, invero, non ha considerato che l'illecito contestato era consistito nella violazione di un divieto, quello di "effettuare pubblicità su impianti di grande formato (cosiddetti poster - tir) autotrasportati pur se stazionanti e comunque visibili dalla pubblica viabilità" (art. 35, comma 2 del "regolamento canone autorizzatorio per l'installazione di mezzi pubblicitari " approvato con del. Cons. Com. n. 41 del 22/23.3.99 e succ.modd.), che il Comune di Venezia aveva imposto nel legittimo esercizio di prerogative attribuitegli, non dal codice della strada e relativo regolamento di attuazione, in funzione di esigenze di tutela della sicurezza della circolazione, b ensì da un diverso testo normativo, il dlgs n. 507 del 1993, disciplinante le affissioni e la pubblicità. L'articolo 3 di quest'ultimo decreto, in particolare, dopo aver previsto al primo comma l'adozione di un apposito regolamento comunale relativo all'applicazione dell'imposta gravante sulle suddette attività, al secondo demanda al Comune anche quella di un diverso regolamento per la disciplina delle "modalità di effettuazione della pubblicità", con espressa facoltà di "stabilire limitazioni e divieti per particolari forme pubblicitarie in relazione ad esigenze di pubblico interesse". Le sanzioni per la violazione di tali disposizioni, per altrettanto espressa previsione contenuta nell'articolo 24 cit. D.Lgs., (operante anche la debita distinzione con quelle relative ai profili tributari della disciplina), vengono irrogate secondo le "norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della L. 24 novembre 1981, n. 689".
Tanto premesso risulta evidente la fondatezza del primo motivo di ricorso che (al di là dell'impreciso richiamo all'art. 13 anzichè a quelli sopra citati), ha comunque evidenziato la mancata osservanza delle citate disposizioni del dlgs n. 507 del 1993, prevedenti un illecito amministrativo costituito dalla violazione delle disposizioni regolamentari, integrative del precetto, emanate dai Comuni, nel legittimo ed insindacabile esercizio del potere loro delegato dalla norma statale, per la disciplina degli aspetti non tributali delle attività di affissione nell'ambito dei rispettivi territori, alla stregua di esigenze di pubblico interesserà cui valutazione è incensurabilmente rimessa alle amministrazioni medesime (in tal senso e su analoghe questioni, nella precedente vigenza del D.P.R. n. 639 del 1972, v. Cass. n. 10205/93, in cui venne ev idenziata la duplicità della disciplina della pubblicità, fiscale ed amministrativa, per ragioni di pubblico interesse essenzialmente ambientali ed estetiche, delle relative disposizioni e la coesistenza e compatibilità di queste ultime, con quelle, operanti sul diverso piano della sicurezza, contenute nel codice della strada).
Le suesposte considerazioni, alla stregua delle quali palesemente insussistente risulta la ravvisata violazione del principio di legalità di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 1, (essendo pacifica la legittimità della previsione di illeciti amministrativi caratterizzati da precetti c.d. "eterointegrati", nell'ambito di materie legislativamente determinate e conferenti apposite deleghe alla P.A.), comportano l'inconferenza sia del raffronto tra la norma regolamentare de qua e quelle dell'art. 25 del codice della strada e art. 57 reg. att. del codice della strada (che peraltro, come correttamente dedotto nel terzo motivi di ricorso, non è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Cost.le, limitatasi con l'ordinanza n. 43099 a rilevare l'inammissibilità della questione, per la natura di norma secondaria di quella in questione), sia dell'argo mento della doppia imposizione fiscale (anche contenuto nella sentenza impugnata e censurato nel secondo motivo), non essendo stata nella fattispecie contestata l'inosservanza di norme tributarie, ma solo quella di disposizioni sulle modalità di effettuazione della pubblicità, nella specie disattese, a nulla rilevando che il veicolo fosse regolarmente omologato a termini della normativa attuativa del codice della strada.
Quanto, infine, alla ravvisata violazione dei diritti costituzionalmente garantiti di libertà di iniziativa economica e di circolazione (argomenti anche censurati nel primo motivo di ricorso), trattasi di generiche affermazioni non meglio esplicitate dal giudice di merito, il quale non ha tenuto conto che l'una e l'altra "libertà", garantite dagli artt. 16 e 41 Cost., non sono assolute, ma vanno adeguatamente contemperate con le rispettive limitazioni che lo stesso costituente ammette, in considerazione delle esigenze di pubblico interesse, che ne comportano adeguata disciplina, perchè le stesse non si tramutino in arbitrio.
La sentenza impugnata va conseguentemente cassata senza rinvio e, non essendo necessari altri accertamenti di fatto, questa Corte provvede direttamente ex art. 384, comma 1, u.p., nel merito, rigettando l'opposizione.
Le spese, sia del giudizio di meritoria del presenteranno infine poste a carico dei soccombenti.

 

P.Q.M.

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, pronunziando nel merito, rigetta l'opposizione; condanna la società omissis e omissis, in solido, al rimborso, in favore del Comune ricorrente, delle spese del giudizio.
(omissis)

 

da Polnews

 

 

Lunedì, 31 Ottobre 2011
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