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Depenalizzazione – Ordinanza-ingiunzione – Opposizione – Ricorso al Prefetto – Mancato rispetto del termine di 30 giorni – Per la trasmissione del ricorso all’Ufficio o Comando cui appartiene l’organo accertatore – Conseguenze

(Giudice di Pace Civile di Torino, 15 novembre 2005, n. 15146)

Laddove dal contenuto del ricorso inviato direttamente al Prefetto ai sensi del comma 1 bis dell’art. 203 c.s. non risulti, con evidente immediatezza, quale sia l’Ufficio o Comando cui appartiene l’organo accertatore, l’amministrazione che intenda invocare l’interruzione del termine di 30 giorni da tale norma assegnatole per trasmettere il ricorso al suddetto Ufficio o Comando, deve richiedere al ricorrente le necessarie informazioni integrative. Il superamento di detto termine, tuttavia, non è in ogni caso giustificabile allorquando, con l’utilizzo della normale diligenza, il suddetto Ufficio o Comando sia comunque individuabile, come nel caso in cui l’amministrazione di appartenenza dell’organo sia dotato di una struttura centralizzata ed informatizzata tale per cui, attraverso la semplice indicazione del numero e della data del verbale, sia possibile risalire, in tempo reale, all’organo periferico cui fa capo, con la conseguenza che, pur in tali circostanze, l’ordinanza-ingiunzione adotta oltre il termine complessivamente previsto dagli artt. 203 e 204 c.s. risulta intempestiva e, quindi, invalida ed annullabile.

 

Venerdì, 04 Novembre 2011
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